Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE RI - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM UG, elettivamente domiciliato in ROMA VLE LIBIA 25, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARCHIORI, difeso dall'avvocato MARIA GIUSEPPINA TRUINI PALOMBA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Di IO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 56, presso lo studio CARDELLA, difeso dall'avvocato FAUSTO DI IO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 318/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 02/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato DI IO Fausto, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MI Augusto, con ricorso affidato ad un solo motivo, ha chiesto la cassazione della sentenza n. 318 del 2/5/2000 emessa, quale giudice di rinvio, dal tribunale di Terni nella controversia tra esso MI e Di RI ND.
Quest'ultimo ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Il ricorrente ha esposto come segue i fatti di causa.
Con ricorso per reintegra del possesso depositato presso la pretura di Poggio TE il 9/7/1976, i Sig.ri Di RI AN, CA PA, IV AN richiedevano la cessazione della turbativa del possesso dei loro fondi determinata da comportamenti posti in essere dal MI Augusto che avrebbe impedito il transito su una strada di proprietà comune e costruito corpi di fabbrica a distanza di confine non regolamentare con le proprietà dei ricorrenti. Esperita la C. T. U., questa non dava risposte soddisfacenti, tatti è che il Tribunale di Terni, quale giudice di rinvio - giustamente - ritenne necessario espletare una consulenza integrativa al fine di accertare, all'epoca del ricorso, l'esistenza di un Regolamento Edilizio Comunale che disciplinasse le distanze delle costruzioni. Nel lungo iter processuale pretorile si ridusse la materia del contendere al solo sporto o pensilina a ridosso del confine nel lato Nord del fabbricato MI ed ad un altra opera incidente sulla strada comune con i ricorrenti (Sentenza Pretore di Poggio TE del 18-19/94/1985). Proposto appello dal MI avanti al tribunale di Rieti, per quella parte della sentenza che interessava la sola pensilina posta sul lato Nord, il Di RI rimaneva contumace. Con sentenza n. 3508/90 il Tribunale Civile di Rieti accoglieva l'eccezione della carenza di legittimazione attiva dello stessi Di RI per essere venuto meno il possesso a seguito di esproprio da parte del Comune di Poggio TE .
Proposto ricorso in Cassazione su tale punto di diritto, la Suprema Corte Civile, con sentenza n. 670/95 accoglieva il ricorso di Di RI avverso ai sentenza del Tribunale di Rieti, rinviando avanti al Tribunale per la riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere il relativo contenuto privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'articolo 366, n. 3, c.p.c. dal contesto dell'atto non è possibile desumere una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento.
Occorre al riguardo osservare che - come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità - il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 366, 1 comma, n. 3, c.p.c. per il ricorso per cassazione, è collegato all'autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possibilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché ove questi prospettino errori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito. Non è richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben potendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 21/12/2001 n. 16163; 21/11/2001 n. 14718; 17/10/2001 n. 12681;
22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916).
Nella specie nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione - di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. - è possibile rinvenire nel ricorso così come predisposto dal MI nel quale, prima della parte relativa all'illustrazione dell'unico motivo a sostegno dell'impugnativa, vi è una premessa in fatto come sopra testualmente riportata.
Da tale esposizione in fatto e dal contenuto del solo motivo di ricorso non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso: i fatti che hanno generato la controversia;
le varie e complesse vicende del processo;
le diverse e particolari posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato nelle singole fasi processuali;
il dispositivo e i ragionamenti posti a sostegno delle decisioni dei giudici di primo e di secondo grado;
i motivi (ed i relativi argomenti) dell'appello proposto avverso la sentenza del pretore di Poggio TE e del ricorso per Cassazione avverso la decisione del tribunale di Rieti;
i principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento con l'indicazione del compito affidato al giudice del rinvio;
le posizioni assunte dalle parti nel giudizio di rinvio e le vicende processuali relative a tale giudizio. Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Per la sussistenza di giusti motivi le spese di questo giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004