Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 38228
CASS
Sentenza 24 giugno 2008

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Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili.

Commentario1

  • 1Reato, estinzione, amnistia, improcedibilità, effetti civili, giudice civile, rinvioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 38228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38228
Data del deposito : 24 giugno 2008

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