Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili.
Commentario • 1
- 1. Reato, estinzione, amnistia, improcedibilità, effetti civili, giudice civile, rinvioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2008, n. 38228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38228 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO IZ - Consigliere - N. 2941
Dott. DIDONE IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 008553/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI ZIO, N. IL 08/10/1936;
avverso SENTENZA del 22/11/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO.
Sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RILEVATO IN FATTO
- che con sentenza del tribunale di Milano in data 24 febbraio 2006 ZI IZ venne ritenuto responsabile del reato di tentata violenza privata nei confronti di DO IO e pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore del suddetto DO, costituitosi parte civile;
- che, proposto appello da parte dell'imputato, la corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarò non doversi procedere a carico del ZI in ordine al suddetto reato per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione:
1) in ordine alla disattesa eccezione di nullità del giudizio di primo grado, dedotta nei motivi d'appello, a cagione del mancato rispetto dei termini di comparizione, verificatosi tanto con riguardo ad una prima citazione quanto con riguardo ad una seconda, disposta proprio per la riscontrata invalidità della precedente, non potendosi condividere, ad avviso della difesa, la tesi espressa dal tribunale, secondo cui i due termini non osservati sarebbero stati da sommare tra loro, con conseguente esclusione della lamentata violazione dei diritti della difesa;
2) in ordine al mancato accoglimento dei motivi d'appello attinenti al fondamento dell'addebito mosso all'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che appare in effetti sussistente la nullità denunciata con il primo motivo di ricorso, alla luce del principio, affermato con riguardo al termine di tre giorni di cui all'art. 309 c.p.p., dalle S.U. di questa Corte con sentenza 30 gennaio - 7 marzo 2002 n. 8881, Munerato, RV 220841, ma estensibile ad ogni altro termine libero, secondo cui, quando questo risulti non osservato, l'atto dev'essere rinnovato, non essendo sufficiente la concessione di un termine integrativo;
- che, ciò premesso, occorre ricordare che, secondo quanto già affermato da questa Corte: "Allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità' abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili" (Cass. 5^, 9 giugno - 14 luglio 2005 n. 26064, Colonna, RV 231916; nello stesso, Cass. 1^, 15 aprile - 13 settembre 2002 n. 30802, PG in proc. Mattiolo, RV 222176);
- che, in linea con tale orientamento, deve quindi pervenirsi alla conclusione che, intangibili essendo ormai, comunque, le statuizioni penali dell'impugnata sentenza, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile agli effetti penali mentre debba essere accolto agli effetti civili, dandosi quindi luogo ad annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti penali;
annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008