Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
Il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, impartito dal questore allo straniero espulso, ha natura permanente, sicchè, ai fini delle determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo in cui si trova lo straniero alla scadenza del termine di cinque giorni stabilito per l'ottemperanza e, qualora tale luogo non sia conosciuto, devono trovare applicazione i criteri suppletivi previsti dall'art. 9 cod. proc. pen.. (Nel caso di specie, la competenza per territorio è stata riconosciuta in capo al giudice del luogo in cui era stato accertato il reato con l'arresto dello straniero, trattandosi del luogo dove aveva sede l'ufficio del P.M. che per primo aveva iscritto la notizia nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2009, n. 27676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27676 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1980
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 016383/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TR CIVITAVECCHIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TR VELLETRI - CONFLITTO;
ALTRO del 21/04/2009 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco M. che ha indicato nel Tribunale di Velletri.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 21.4.2009 il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato conflitto di competenza a conoscere del reato di cui all'art. 4, comma 5-ter contestato a US AN, arrestato in flagranza di reato dai CC. di Ardea e presentato per il giudizio direttissimo al giudice monocratico del Tribunale di Velletri il quale, in data 25.10.2003, aveva dichiarato la sua incompetenza per territorio in favore della curia rimettente, sul rilievo che il reato in parola si sarebbe consumato in Fiumicino, luogo previsto per l'uscita dello straniero espulso dal territorio nazionale e municipalità compresa nel circondario di Civitavecchia.
2. il giudice rimettente, da parte sua, indica la contraria competenza territoriale osservando che il reato in esame si consuma nel luogo ove l'espulso si trova alla scadenza del termine assegnatogli dal Questore per l'allontanamento e che la condotta criminosa si protrae sino al momento dell'allontanamento spontaneo ovvero dell'arresto del reo.
3. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, all'evidenza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell'art. 28 c.p.p., posto che due organi giurisdizionali hanno rifiutato di giudicare un fatto reato, con stasi insuperabile del processo. Le autorità giudiziarie in conflitto pongono alla Corte di legittimità una questione giuridica ampiamente e reiteratamente valutata da questa Corte, la quale ha avuto modo di affermare che il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal questore allo straniero espulso ha natura permanente, sicché, ai fini della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo in cui si trova lo straniero alla scadenza del termine di cinque giorni stabilito per l'inottemperanza e, qualora tale luogo non sia conosciuto, devono trovare applicazione i criteri suppletivi previsti dall'art. 9 c.p.p. (Cass. Sez. 1^, 26.2.2008, 11287; Cass., Sez. 1^ 25.10.2007, n. 5037; Cass., Sez. 1^, 11.2.2005, n. 9411: Cass., Sez. 1^, 28.4.2004, n. 23187). Appare altresì utile precisare che la natura permanente del reato in questione è stata desunta dalla formulazione della previsione incriminatrice, la quale fa specifico riferimento alla permanenza in Italia dell'intimato ("lo straniero che... si trattiene... in violazione dell'ordine..."), di guisa che la regola sulla competenza territoriale applicabile al caso di specie è, in linea di principio, quella di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, secondo cui in caso di reato permanente e competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, il che si verifica con l'inutile scadenza de termine di gg. 5 stabilito per l'adempimento dell'obbligo. Non conoscendosi, peraltro, dove il soggetto si trovasse in tale momento, occorre fare riferimento, come detto, ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p.. Orbene, in applicazione dell'esposto principio di diritto, nel caso di specie l'individuazione del giudice territorialmente competente va fatta, in applicazione dell'art. 9 c.p.p., comma 3, nel giudice del luogo in cui è stato accertato il reato con l'arresto dello straniero, perché questo il luogo ove ha sede l'ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. Tanto premesso, ed alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di Ve tetri, eppertanto nel Tribunale di Velletri, il giudice territorialmente competente a giudicare la condotta contestata come innanzi all'imputato. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009