Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 2
Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria e non sono pertanto cumulabili con l'importo della rivalutazione monetaria eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ..
In tema di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, la soppressione delle Unità Sanitarie Locali e la correlativa istituzione delle Aziende Sanitarie locali, disposta - nel quadro di un indirizzo di politica legislativa che ha preso avvio, in sede nazionale, con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - anche nell'ambito della regione Campania, con la legge 3 novembre 1994, n. 32, non ha determinato l'estinzione immediata degli enti soppressi (le UU.SS.LL.) ma ha comportato l'apertura della liquidazione affidata ad una apposita gestione "a stralcio", strutturalmente distinta dall'ente subentrante (le AA.SS.LL.), così che l'ente soppresso (l'USL) - come è stato espressamente previsto anche dalla legge reg. Campania del 2 settembre 1996, n. 22: art. 1 - permane come soggetto distinto, fino alla chiusura della gestione liquidatoria, anche a fini processuali, ed è rappresentato dal direttore generale della Azienda Sanitaria Locale, nella veste di commissario liquidatore.
Commentario • 1
- 1. Pubblico impiego e mansioni superioriSentenza · https://www.diritto.it/ · 10 febbraio 2011
Nel pubblico impiego il divieto di riconoscimento delle mansioni superiori ai fini di un diverso inquadramento mira ad assicurare il rispetto di precisi dettati costituzionali, in particolare dell'art. 97, Cost., in riferimento ai principi d'imparzialità, della necessaria osservanza delle modalità di accesso al pubblico impiego e di selezione del dipendente e del buon andamento della p.a., esigente certezza sugli assetti organizzativi e finanziari delle strutture. Nell'ambito del rapporto di impiego pubblico vige il principio dell'assoluta irrilevanza delle mansioni superiori, comunque svolte, sia ai fini giuridici che ai fini economici, salvo che una legge specifica non disponga …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10572 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASA DI SALUTE S. LUCIA S.r.l., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza. Ugo da Corno n. 9, presso l'avv. Giuseppe Maria Masullo, unitamente agli avv.ti Raffaele De Sena e Alfredo Velotti che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GESTIONE LIQUIDATORE DELLA USL 33 della REGIONE CAMPANIA, in persona del direttore generale della Azienda Sanitaria Locale - ASL NA/4, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia n. 477/b, presso l'avv. Roberto Gava, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata in data 11 gennaio 2000 dal dr. Enrico Chiari, notaio in Acerra (Rep. n. 85803);
- controricorrente ricorrente incidentale - nonché sul ricorso proposto da:
GESTIONE LIQUIDATORE DELLA USL 33 della REGIONE CAMPANIA, in persona del direttore generale della Azienda Sanitaria Locale - ASL NA/4, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aurelia n, 477/b, presso l'avv. Roberto Gava, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata in data 11 gennaio 2000 dal dr. Enrico Chiari, notaio in Acerra (Rep. n. 85803);
- ricorrente incidentale -
contro
CASA DI SALUTE S. LUCIA S.r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1321/99 del 28 maggio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per il ricorrente incidentale, l'avv. Roberto Gava con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, il quale, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale con assorbimento del secondo e per l'inammissibilità del ricorso incidentale.
RITENUTO IN FATTO
- che, la Casa di Salute "S. Lucia" S.r.l. (d'ora innanzi, Casa di Salute) con atto notificato il 5 maggio 1994 proponeva domanda di arbitrato nei confronti della USL Na/33, deducendo:
- di aver stipulato nel 1990 con la convenuta una convenzione per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliere;
che la USL era rimasta debitrice nei suoi confronti di ingenti somme di denaro, sia per capitale che per rivalutazione e interessi, non avendo provveduto all'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti;
- che, ai sensi dell'art. 13 della convenzione, la risoluzione di eventuali controversie doveva essere affidata al giudizio di un collegio arbitrale;
- che il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto il 3 novembre 1994, condannava la USL al pagamento della somma di L.
9.665.503.337 con gli interessi, nella misura legale, dal 16 settembre 1994;
- che in tale complessivo ammontare era computato non solo l'importo delle rette ospedaliere e delle spese sostenute ma anche quello degli interessi legali dal novantunesimo giorno della notifica dei rendiconti mensili (secondo quanto previsto dall'art. 11 della convenzione) fino al 15 settembre 1994 e degli interessi medi bancali fino alla stessa data, a titolo di "maggior danno" ex art. 1224, secondo comma, c.c.;
- che il lodo era impugnato dalla USL con atto notificato il 31 gennaio 1995 sotto un duplice profilo: a) per violazione dell'art. 829, n. 8, c.p.c., sul rilievo che accordando, nella misura sopra indicata, il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., oltre gli interessi legali, il collegio arbitrale si sarebbe posto in contrasto con altro precedente lodo pronunciato tra le stesse parti e non più impugnabile;
b) che tale statuizione era comunque illegittima anche sotto un ulteriore profilo, implicando il riconoscimento di interessi superiori alla misura stabilita dalle parti con l'art. 11 della convenzione;
- che la Corte d'appello, con sentenza depositata il 28 maggio 1999, rigettava il motivo sub a), ponendo in evidenza che la preesistenza dell'altro lodo non era stata eccepita nel giudizio arbitrale, ma, dopo aver rilevato che nel prospettare tale doglianza l'appellante aveva inteso (implicitamente) contestare la cumulabilità degli interessi "compensativi" e del risarcimento del "maggior danno" contemplato dall'art. 1224, secondo comma c.c., la riteneva fondata e annullava, sotto tale profilo, il lodo impugnato;
- che la Casa di Salute chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi;
che l'intimata propone, a sua volta, ricorso incidentale e contesta, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due gravami, ai sensi dell'art. 335, c.p.c;
- che, secondo quanto assume la resistente, l'inammissibilità del ricorso principale deriverebbe dal fatto che esso sarebbe stato notificato erroneamente al direttore generale della (neocostituita) ASL Na/4, quale commissario liquidatore della (soppressa) USL 33, anziché al Presidente della Regione Campania;
- che la soppressione delle Unità Sanitarie Locali e la correlativa istituzione delle Aziende Sanitarie Locali, disposta nell'ambito della regione Campania con la legge 3 novembre 1994, n. 32 (nel quadro di un indirizzo di politica legislativa che ha preso avvio, in sede nazionale, con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), non ha determinato l'estinzione immediata degli enti soppressi, avendo comportato l'apertura di liquidazione, affidata ad un'apposita gestione "a stralcio", strutturalmente e finalisticamente distinta dall'ente subentrante, fino alla sua chiusura, durante la quale permane la distinta soggettività dell'ente soppresso, che in tale fase è rappresentato dal direttore generale della neosistituita Azienda Sanitaria Locale nella veste di commissario liquidatore (Cass., sez. un., 26 febbraio 1999, n. 109; 30 novembre 2000, n. 1237), come del resto è specificamente stabilito per la Regione Campania dall'art. 1, legge regionale 2 settembre 1996, n. 22;
- che non vi è quindi dubbio che nel caso di specie il ricorso sia stato correttamente notificato al direttore generale dell'ASL Na/4, nella sua veste (non già di legale rappresentante di detto ente, ma) di rappresentante della gestione liquidativa della (soppressa) USL 33 della Regione Campania, trattandosi dell'organo che, in tale veste, era deputato ad assumerne la rappresentanza legale e, come tale, fornito di legittimazione processuale attiva e passiva (Cass., sez. un., 1237/00; 109/99, citt.);
- che le contestazioni mosse all'ammissibilità del ricorso principale sono infondate;
- che, per ragioni analoghe, privi di fondamento debbono essere ritenuti i dubbi prospettati, in memoria, dalla ricorrente circa l'ammissibilità del ricorso incidentale;
- che, con il primo motivo del ricorso principale, la Casa di Salute S. Lucia - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 112, 829, primo comma, c.p.c.; nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver preso in esame, e ritenuto fondato, un motivo di censura non formulato dalla parte interessata;
- che l'interpretazione della domanda è oggetto di un giudizio di fatto riservato, come tale, in via esclusiva al giudice del merito e sottratto, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. 2 marzo 2001, n. 3016; 3 marzo 2001, n. 3094; 26 aprile 2001, n. 6066);
- che nella specie, la Corte territoriale ha dato conto in modo congruo delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, ponendo in evidenza che l'appellante, oltre a denunciare il contrasto con il precedente lodo, aveva inteso contestare anche l'ammissibilità del cumulo degli interessi compensativi con il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma. - che con il secondo motivo del ricorso principale, la Casa di Salute - denunziando violazione degli artt. 1322, 1372 e 1224 c.c.;
nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver annullato il lodo, senza motivare in modo adeguato il proprio convincimento e per non aver comunque considerato che l'art. 11 della convenzione si limitava a regolare la decorrenza e l'ammontare degli interessi compensativi, senza interferire con la disciplina dettata dall'art. 1224, secondo comma, c.c.;
- che anche tale doglianza è infondata, essendo la giurisprudenza ferma nell'escludere, con orientamento ormai consolidato la cui validità si intende ribadire anche in questa sede, la cumulabilità degli interessi compensativi e del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. (Cass. 16 aprile 1991, n. 4035; 17 marzo 1994,
n. 2538; 27 maggio 1997, n. 4697);
- che con il ricorso incidentale la resistente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, del motivo di impugnazione di nullità del lodo fondato sulla violazione dell'art. 829, n. 8 c.p.c.;
- che il mancato accoglimento di tale doglianza è stato fondato dalla sentenza impugnata sul rilievo che la relativa eccezione non era stata formulata nel giudizio arbitrale;
- che la proposizioni di eccezioni, pur non richiedendo formule sacramentali, richiede pur tuttavia che le circostanze di fatto sulle quali si fonda siano dedotte in modo specifico dalla parte interessata (da ultimo: Cass. 23 febbraio 2000, n. 2063; 17 maggio 2001, n. 6759);
- che la ricorrente incidentale si limita a dedurre, in questa sede, che la contestazione del diritto ad ottenere sia gli interessi compensativi che il risarcimento del danno "equivale a contestare e dedurre il cennato contrasto con il precedente lodo", così ammettendo che l'esistenza di tale contrasto non era stata dedotta in modo specifico nel giudizio arbitrale, come invece sarebbe stato necessario, alla stregua di quanto stabilito dal citato art 829, n. 8, c.p.c.;
- che, conseguentemente anche il ricorso incidentale deve essere respinto
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2003