Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli artt.380, 381 e 382 cod. proc. pen., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto (il c.d. "fumus commissi delicti"), senza sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva fase processuale dell'applicazione della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2000, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 30/03/2000
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.1589
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo Cortese Consigliere N.40828/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: SA NO
AVVERSO
l'ordinanza di convalida dell'arresto emessa dal Tribunale di Roma il 3 agosto 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Letta la requisitoria del P.M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con ordinanza del 3 agosto 1999 il Tribunale di Roma convalidava l'arresto di SA NO, eseguito in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso il provvedimento TT ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione della legge penale e mancanza di motivazione. Sostiene che il tribunale, se avesse approfondito l'esame del fatto, avrebbe accertato che non v'era ragione di procedere all'accompagnamento coattivo per l'identificazione e, quindi, che la sua opposizione era stata determinata dall'atto arbitrario del pubblico ufficiale. Denuncia altresì la violazione dell'art. 381 cod. proc. pen., per non essere stata valutata, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto.
P.
2. Il primo motivo è infondato.
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380, 381 e 382 cod. proc. pen., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto (il c.d. fumus commissi delicti), senza sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva fase processuale dell'applicazione della misura cautelare (v. Sez. II, 28.3.1995, Naraldi, CED 201.11 4; Sez. VI, 2.5.1995, Mucci, CED 201. 828). Pertanto "l'approfondito esame del fatto" e la conseguente valutazione critica degli elementi acquisiti - la cui omessa effettuazione è censurata dal ricorrente non attengono al giudizio di convalida, che si fonda invece com'è avvenuto nel caso di specie - sull'esame sommario delle dirette risultanze del verbale di arresto e della relazione di servizio.
È infondato anche il motivo con cui si sostiene che l'arresto sarebbe stato operato senza valutare - come prescrive il quarto comma dell'art. 381 cod. proc. pen. - "la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto".
In realtà il giudice a quo, nell'ordinanza impugnata, scrive che l'arresto facoltativo era giustificato dalla necessità di impedire la prosecuzione del reato", mostrando, con siffatta concisa motivazione, di avere desunto dal comportamento ostinatamente trasgressivo tenuto dall'arrestato, quella valutazione di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto che legittima l'arresto facoltativo in flagranza.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2000