Sentenza 16 giugno 2011
Massime • 1
Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2011, n. 36217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36217 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2011 |
Testo completo
36 2 17 /11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seconda Sezione penale
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16.6.2011 SENTENZA N. 175plan
REGISTRO GENERALE
N. 5742/2011
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Giuliano CASUCCI Presidente
dott. Ugo DE CRESCIENZO Consigliere dott. Margherita TADDEI Consigliere dott. Geppino RAGO Consigliere
- Rel. Consigliere dott. Giovanna VERGA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DE IO NA n. a Sora il 13.3.1984
DE IO SI n. a Sora il 6.12.1981
avverso la sentenza n. 6773/2010 della 3° Sezione Penale della Corte d'Appello di
Roma in data 18.10.2010
Sentita la relazione della causa fatta in pubblica udienza dal consigliere dott.ssa
Giovanna VERGA
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giuseppe VOLPE il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione con riguardo al reato di cui all'art. 610 c.p. così come originariamente contestato
Osserva
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Con sentenza del 18.10.2010 la Corte d'Appello di Roma, a seguito di impugnazione degli imputati, in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Cassino che, in data 17.5.2007, aveva condannato DE IO SI e DE IO
NA alla pena di mesi 9 di recl. per il reato di cui all'art. 610 c.p., così qualificata l'originaria imputazione di concorso in estorsione e dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 641 c.p., ravvisabile nel segmento di condotta ascritta come estorsione e per il reato di cui all'art. 582 c.p. per improcedibilità per difetto di querela, qualificato il fatto, come concorso in tentativo di estorsione, confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore degli imputati deducendo come unico motivo che la Corte d'Appello non poteva riqualificare il fatto riconducendo l'azione ad unitarietà perché su una parte della condotta( insolvenza fraudolenta) l'accertamento era definitivo. Richiamava la sentenza di primo grado sottolineandone la condivisibilità delle argomentazioni
In ordine alla diversa qualificazione giuridica del reato deve osservarsi che la Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 597 c.p.p., che consente, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto un definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
I giudici d'appello con motivazione coerente e priva di vizi logici hanno dato conto di non concordare con la qualificazione giuridica data al fatto dal primo giudice e hanno ritenuto che esso doveva essere qualificato come tentativo di estorsione dovendosi ricondurre l'intera azione ad unitarietà. Hanno infatti sottolineato che gli imputati hanno esercitato in danno di GARZILLI violenza fisica e morale, come riconosciuto anche dal primo giudice, allo scopo di conseguire un profitto ingiusto, sottrarsi al pagamento dei pneumatici, così cagionando alle persone offese un danno patrimoniale, condotta che rientra nel paradigma dell'estorsione
A fronte di tale motivazione il ricorrente si è limitato genericamente a contestare la decisione della Corte Territoriale affermando che l'azione non poteva essere valutata unitariamente, così come aveva fatto il primo giudice.
Deve aggiungersi che l'art. 597 c.p.p., comma 3, con elencazione tassativa, specifica che, in caso di appello del solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato T
и per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, ne' revocare benefici. Il divieto della reformatio in peius quindi impedisce un trattamento più grave (nei termini indicati), ma non garantisce all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello a lui riservato in primo grado.
Questa Corte ha già enunciato il condivisibile principio che se la nuova definizione giuridica più grave non consente, a differenza di quella originaria, l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione e la
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conseguente estinzione del reato- essendo egli legittimato ad attribuire al fatto un diverso e più grave nomen iuris. Il limite alla reformatio in peius non è infatti diretto ad attribuire all'imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole rispetto a quello derivante dal precedente grado, ma ha il solo scopo di impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservatogli dal primo giudice (Cass.
Pen. Sez.
3. n. 28815/2008; sez. 6^ n. 4075 del 17.2.1998).
Come affermato da questa Suprema Corte il legislatore si è preoccupato, invero, di consentire, in presenza di un errore del primo giudice in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al giudice di appello di porvi rimedio e ciò al fine di garantire una corretta applicazione della legge penale. È evidente che da una diversa e più grave qualificazione possono derivare effetti negativi per l'imputato (in termini di impossibilità di applicare cause estintive o benefici, ed anche sotto il profilo
"morale"), ma questa è una conseguenza necessaria ed inevitabile della facoltà
concessa al giudice di appello di qualificare diversamente il fatto. Il legislatore quindi, nel prevedere tale possibilità, ha ritenuto preminente l'interesse a che la pronuncia emanata sia conforme a diritto.
Peraltro l'imputato avverso la diversa qualificazione giuridica del fatto ha la possibilità di esperire il rimedio dell'impugnazione. Ma, una volta accertato irrevocabilmente che il fatto da lui commesso sia stato correttamente qualificato
(anche se in modo più grave rispetto all'erronea valutazione iniziale), non può poi dolersi che tale diversa (ma "giusta") qualificazione impedisca l'applicazione di determinati benefici.
Ne consegue che il reato correttamente qualificato come tentativo di estorsione alla data odierna, considerati anche i 21 mesi di sospensioni, non è ancora prescritto.
Il ricorso deve pertanto essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 16.6.2011
Il Presidente Il Consigliere estensore
Giuliano CASUCCI Giovanna VERGA
Sin
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
-6 OTT 2011
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Claudia Pianelli S