Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di reati di competenza del giudice di pace, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza, ex art. 34, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000, solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono, e dunque quando essi siano stati messi in grado di manifestare il dissenso in ordine a tale pronuncia; dette condizioni non ricorrono nell'ipotesi in cui i reati di competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso ed il P.M. abbia richiesto il decreto penale di condanna, in quanto, in tal caso, l'art. 34, comma terzo, D.Lgs. n. 274 del 2000, va osservato "in quanto applicabile" e tale applicabilità per le ragioni suesposte è, nella specie, esclusa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2005, n. 12872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12872 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 281
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 12353/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma;
avverso la sentenza emessa il 3-2-04 dal Gip presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di:
SP PA nato il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio all'ufficio del Gip presso il Tribunale di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 3-2-04 il Gip presso il Tribunale di Roma, a seguito di richiesta del P.M. di decreto penale di condanna nei confronti di SP PA per il reato di cui all'art. 594 c.p. (commesso il 10- 4-01 ai danni di HI GR), dichiarava non doversi procedere ex art. 34 c. 3^ D.Lgs 274/00 per la particolare tenuità del fatto. Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma deducendo violazione di legge in quanto la suddetta dichiarazione era stata pronunciata omettendosi qualsiasi valutazione circa la posizione dell'imputato e della persona offesa in relazione alla prosecuzione del giudizio.
La censura è fondata, osservandosi quanto segue.
Ai sensi del cit. art. 34 c. 3^ la particolare tenuità del fatto, dopo l'esercizio dell'azione penale può essere dichiarata dal giudice con sentenza solo se l'imputato o la persona offesa non si oppongono, il che postula che gli stessi siano stati posti in condizioni di manifestare il loro dissenso in ordine a tale pronuncia: orbene questa opportunità non viene loro offerta quando il P.M. ha chiesto emettersi decreto penale di condanna e di conseguenza il giudice investito di codesta richiesta non può pronunciarsi come sopra. D'altro canto la disposizione transitoria dettata dall'art. 63 D.Lgs 274/00 prevede, per l'ipotesi in cui i reati di competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso, l'osservanza dell'art. 34 cit. D.Lgs "in quanto applicabile", applicabilità che, per la ragione che si è enunciata, va esclusa a fronte di richiesta da parte del P.M. di decreto penale di condanna e che pertanto è da ritenersi rimandata all'eventuale giudizio di opposizione ove le parti avranno l'opportunità di dissentire. In conclusione s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Gip presso il Tribunale di Roma per nuova delibazione sulla richiesta di decreto penale.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Gip presso il Tribunale di Roma per nuova delibazione sulla richiesta di decreto penale. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005