Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 1
In tema di intercettazione telefoniche, data la facile possibilità di attivare un apparecchio mobile con schede intestate a persone diverse da chi di fatto le utilizza, l'autorizzazione ad intercettare le comunicazioni effettuate da una utenza telefonica mobile in uso all'indagato si estende implicitamente a tutte le utenze che dal medesimo indagato risultino via via attivate mediante la prassi del cambio di scheda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2000, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 11/07/2000
1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 4046
3. Dott. LICARI CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N. 20889/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NG ST n. il 20.07.1957
2) ZO DO n. il 19.11.1974
avverso ordinanza del 06.04.2000 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. LICARI CARLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi,
OSSERVA
IO FA e ZO CO, con distinti atti, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del 7/4/2000, con la quale il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena per il reato di detenzione illegale e cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina, loro ascritto in concorso. A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti, con motivi di identico contenuto, deducono:
1. Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 273, 267, 268, 271 c.p.p. in relazione a diversi punti, così articolati:
il primo, sul rilievo che il P.M., sulla base di notizie apprese da fonte confidenziale, avrebbe disposto per ragioni di urgenza, con proprio decreto del 20/8/1999, che l'utenza telefonica mobile in uso al ZO (0339/6990381), relativamente alla quale era stata autorizzata dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena con decreto del 12/8/1999 l'operazione di ascolto, sia stata sostituita con altra (0339/8451402), sempre in uso al medesimo indagato, senza però chiederne la convalida al giudice entro i termini di legge, così provocando l'inutilizzabilità delle relative intercettazioni telefoniche;
il secondo, sul rilievo che stessa sanzione dovrebbe, in ogni caso, colpire il cennato decreto di sostituzione del P.M., essendo fondato soltanto su notizie apprese da fonte confidenziale, come tali, non direttamente utilizzabili ai fini dell'emissione di un provvedimento che rechi pregiudizio ai diritti del cittadino;
il terzo, sul rilievo che lo stesso decreto del G.I.P. del 12/8/1999, con il quale sono state originariamente autorizzate le intercettazioni sull'utenza mobile (0 339/69 90381) in uso al ZO, sarebbe affetto, di per sè, da carenze di motivazione sui presupposti di gravità degli indizi di reato nei confronti del medesimo indagato e di indispensabilità del mezzo di indagine, tali da compromettere la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni medesime e di quelle che da esse sono derivate;
il quarto, sul rilievo che tutti i decreti adottati dal P.M., per disporre la proroga delle intercettazioni e il compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, sarebbero inadeguatamente motivati;
infine, il quinto e il sesto punto in cui si articola il primo motivo di gravame, sul rilievo che le stesse ragioni, che renderebbero inutilizzabili le intercettazioni telefoniche disposte nei riguardi del ZO, sarebbero estensibili ad altri soggetti indagati e, in particolare, a LI IO e SI AL, nonché al coindagato IO FA.
2. Difetto di motivazione, per la ragione che i giudici del riesame, eludendo l'obbligo della motivazione, si sarebbero limitati a richiamare a proposito della gravità degli indizi di colpevolezza la parte motiva dell'originario provvedimento restrittivo, nonché ad indicare la sussistenza delle intercettazioni telefoniche e non anche il contenuto delle conversazioni intercettate.
3. Illogicità manifesta della motivazione, per la ragione che la pretesa correità dello IO verrebbe fatta dipendere soltanto dal generico e labile riferimento in alcune conversazioni telefoniche ad un parente del ZO, il quale è appunto legato da vincoli di parentela con il primo.
4. Violazione dell'art. 275 c.p.p. e difetto di motivazione in ordine al mancato esame sulla richiesta subordinata dei ricorrenti di sostituzione della misura carceraria con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Entrambi ricorsi non sono meritevoli di accoglimento. Innanzitutto, l'eccezione di inutilizzabilità delle disposte intercettazioni telefoniche, preliminarmente dedotta da entrambi i ricorrenti sotto i diversi profili articolati nel primo motivo, va respinta.
La doglianza che il P.M. abbia disposto la sostituzione dell'utenza del ZO da intercettare con altra in uso al medesimo indagato, senza sottoporre il proprio decreto alla convalida del G.I.P. in violazione di quanto statuito, a pena di inutilizzabilità dei risultati delle effettuate intercettazioni, dall'art. 267, comma 2^, c.p.p., è destituita di fondamento.
Premesso che con decreto del 12/8/1999 il G.I.P. ha, in conformità alla articolata richiesta del P.M., autorizzato le operazioni di intercettazione sull'utenza del telefonino mobile 0339/6990381 intestato a tale LF CO e in uso all'epoca al ZO, avendo delibato in senso positivo la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 267, comma 1^, c.p.p., risulta che il P.M., con il contestato decreto, nel prendere atto che, prima della scadenza del termine di durata delle intercettazioni autorizzate, l'indagato, per cautelare l'attività illecita, aveva utilizzato altre schede telefoniche e, da ultimo, quella n. 0339/8451402, ha disposto che l'operazione di ascolto autorizzata proseguisse su tale ultima utenza telefonica, osservando che essa era pur sempre in uso al medesimo indagato, a carico del quale persistevano i gravi indizi di reato e tutti gli altri presupposti già valutati positivamente dal G.I.P.. Trattasi di motivato provvedimento attuativo delle operazioni di intercettazione telefonica ritualmente autorizzate dal G.I.P. nei confronti del medesimo indagato, come tale legittimamente adottato dal P.M. per la ragione che la prosecuzione dell'attività di captazione dei messaggi informatici digitali, tipici dei radiotelefoni GSM, non coinvolgeva altre persone, riguardando l'apparecchio mobile con la scheda cellulare in quel momento in uso allo stessa persona fisica dell'indagato, tanto sostanzialmente essendo stato l'oggetto della concessa autorizza ione del G.I.P.. Occorre, in proposito, considerare che la rapida evoluzione tecnica dello scambio di messaggi vocali per il tramite dei radiotelefoni GSM, comportante la facile possibilità di attivare un apparecchio mobile con schede cellulari intestate a persone diverse da chi le utilizza di fatto per le ragioni più disparate, rende giustificata l'implicita l'estensione del provvedimento autorizzativo a tutte le utenze che risultino di volta in volta essere attivate sull'apparecchio mediante la prassi del cambio delle schede telefoniche, sempre che tali utenze cellulari siano in uso alla medesima persona indagata nei riguardi della quale l'attività di intercettazione sia stata ritualmente autorizzata. Di conseguenza, proprio perché in concreto finalizzata ad intercettare solo le conversazioni telefoniche dell'indagato, la prosecuzione delle intercettazioni disposta dal P.M. in relazione alla nuova scheda cellulare di fatto utilizzata al momento dal predetto, deve ritenersi legittimata dall'autorizzazione giudiziale di cui costituisce la sostanziale esecuzione, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati, non abbisognevole, quindi, della postuma convalida del G.I.P. prevista per i casi in cui l'avvio "ex novo" di operazioni di intercettazione si prospetti con carattere di urgenza.
Infondata è anche l'ulteriore doglianza difensiva, con cui si lamenta che il decreto del P.M. sarebbe fondato su notizie apprese da fonte confidenziale, come tali, non direttamente utilizzabili, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'accertamento della legittimità delle intercettazioni, agli indizi di reato che hanno giustificato l'adozione dell'originario decreto autorizzativo del G.I.P..
Sotto anche tale aspetto, detto decreto deve ritenersi legittimo, in quanto motivato con richiamo agli elementi contenuti nella nota dei carabinieri del 9/8/1999, in cui, oltre alla citazione della fonte confidenziale, le cui informazioni ben potevano essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari, sono indicati i risultati dell'attività di controllo assolta nei riguardi del ZO, i quali da soli sono sufficienti ad integrare quegli indizi dall'art.267, comma 1^, c.p.p. richiesti come condizione necessaria per autorizzare l'intercettazione di conversazioni telefoniche. Considerati i motivi, il contesto e l'occasione che hanno determinato le intercettazioni delle utenze interessate, si colora di particolare significato indiziante il linguaggio criptico adoperato nelle conversazioni, il quale ha correttamente consentito ai giudici di merito la desunzione che l'oggetto di riferimento fosse in realtà la droga e non già oggetti di volta in volta differenti, come ad esempio "maglie" o assegni.
La decodificazione del linguaggio convenzionale attraverso l'analisi di alcune telefonate intercettate, il contenuto delle quali è sunteggiato nell'ordinanza custodiale, ha trovato, anche alla luce di due episodi salienti citati dal G.I.P. e dal Tribunale come sintomatici dell'inserimento del ZO e dello IO in ambienti dediti al narcotraffico, corretta e logica soluzione con riferimento al costrutto accusatorio.
Si intende fare riferimento agli episodi accaduti il 5/10/1999 e il 12/1/2000.
Nel corso del primo, i due indagati sono in viaggio in auto alla volta di Modena allo scopo di incontrarsi con due individui di Bergamo, loro debitori di una forte somma di denaro, ma l'appuntamento va in fumo poiché lo IO viene fermato dai carabinieri in autostrada e, alla vista di ciò, il ZO, che viaggiava con altra auto, si dà a precipitosa fuga.
Le conversazioni telefoniche che seguono al fermo, sono valse a fare intendere la reale preoccupazione del ZO, il quale prima si affretta a fare con toni melodrammatici una telefonata di addio alla propria compagna, poi riceve il conforto di tale SI AL, venendone via telefono tranquillizzato che non sarebbero sorti problemi se i carabinieri non avessero trovato addosso allo IO nulla, ed, infine, rivela in modo esplicito che lo IO è suo cugino, così conclamando che ogni altra attività inerente al traffico di droga, in cui da lui medesimo o dagli interlocutori è stato citato il "cugino", altri non può ragionevolmente identificarsi che nella persona dello IO, suo compagno di viaggio per l'incontro a Modena andato a monte.
In replica, quindi, alla censura di illogicità della motivazione mossa con riferimento agli indizi di correità dello IO, il coinvolgimento di quest'ultimo nell'episodio citato ha invece consentito al G.I.P. ed al Tribunale del riesame di persuasivamente identificarlo nel cugino o nel parente, cui si riferiscono diverse conversazioni e in particolare quella indicata a foglio 11 dell'ordinanza custodiale.
Nel corso, poi, del secondo episodio, in occasione del quale è stato eseguito l'arresto della coppia LI IO e della sua convivente De OT TI, addosso alla quale era stata trovata la droga che poco prima ZO aveva consegnato al LI nel corso di un incontro caduto sotto l'osservazione diretta dei carabinieri, è riscontrata ulteriormente la reale natura degli affari trattati durante le conversazioni telefoniche, nonché la preoccupazione del ZO di possibili rivelazioni a suo carico da parte dei due arrestati, resa esplicita dalla telefonata intercorsa, subito dopo l'arresto, tra il medesimo indagato e tale GA.
Anche in ordine all'altra condizione dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione per la prosecuzione delle indagini, la motivazione del decreto autorizzativo del G.I.P., ancorché succinta, deve ritenersi sufficiente a dare contezza delle ragioni che rendevano necessario il ricorso a tale strumento di ricerca della prova limitativo della libertà e riservatezza delle comunicazioni. Ciò perché, essendovi ragione per ritenere che il ZO sia in contatto con fonti di approvvigionamento della droga esistenti in Calabria, l'intercettazione delle sue conversazioni telefoniche è stata valutata correttamente necessaria per controllare tali affari di natura illecita.
Neppure sembra al Collegio che il decreto del P.M., con il quale è stata disposta l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante gli impianti in dotazione dei carabinieri, sia incongruamente motivato, posto che in esso è spiegato che l'insufficienza degli impianti installati nella Procura della Repubblica rischiava di compromettere la celere predisposizione ed esecuzione delle collaterali attività di indagine e controllo, eventualmente conseguenti allo sviluppo degli affari illeciti in corso e che l'urgenza dell'ascolto derivava, appunto, dalla improcrastinabilità del controllo a fini investigativi di tali affari.
Quanto al decreti di proroga emessi dal G.I.P. su richiesta del P.M., la congruità della relativa motivazione è apprezzabile per il preciso richiamo, in essi contenuto, alla permanenza in concreto dei presupposti che hanno legittimato l'originario provvedimento autorizzativo.
Anche le doglianze che afferiscono alle intercettazioni di altri soggetti indagati, come LI e SI, o del coimputato IO, ricalcando gli stessi argomenti usati per la posizione del ZO, sono destinate ad essere rigettate per le medesime ragioni sopra spiegate.
In replica, poi, alla censura sull'insufficienza del mero richiamo alla motivazione dell'ordinanza custodiale per dare adeguata contezza della gravità degli indizi di colpevolezza, devesi rilevare che, in sintonia con la giurisprudenza fermamente consolidata di questa Corte, è legittima la motivazione "per relationem", costituita dal richiamo alle considerazioni e alle argomentazioni svolte dal G.I.P. nel provvedimento restrittivo, giacché il Tribunale del riesame ha dato dimostrazione, facendo proprie quelle considerazioni e quelle argomentazioni, di avere esaminato gli atti e, d'altra parte, i soggetti interessati, avendo proposto "funditus" ricorso ai giudici del riesame, sono stati in grado, sin da allora, di prendere effettiva cognizione degli atti richiamati.
Per quanto concerne, infine, il preteso difetto di motivazione sulla richiesta di sostituzione della misura carceraria con il regime degli arresti domiciliari, nell'ordinanza impugnata si è affermato e se ne sono spiegate congruamente le ragioni che l'unica misura idonea e prevenire il pericolo concreto e attuale di recidiva nel reato era quella restrittiva in carcere, attesa l'estrema pericolosità sociale di entrambi i prevenuti, i quali, gravati da pessimi precedenti penali, avevano saputo gestire l'attività delittuosa con la professionalità che ad essi derivava da una precisa scelta di campo nel settore del crimine.
Al rigetto dei ricorsi consegue per legge la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente Provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, Legge 8/8/1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2000