Sentenza 3 dicembre 2002
Massime • 1
Le disposizioni previste dall'art. 16 quater D.L. 15 gennaio n. 8 convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, che sanciscono la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante decorsi i 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare non si applicano a quelle dichiarazioni rese come precisazione ed integrazione sollecitate dagli organi inquirenti per chiarimenti ulteriori sugli episodi già riferiti nei termini di legge, purché non portino alla individuazione di episodi criminosi nuovi e diversi o di ulteriori soggetti responsabili degli episodi già denunciati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2002, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2002 |
Testo completo
2964/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 03/12/2002
SENTENZA
N. 03965 /2002 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORELLI FRANCESCO PRESIDENTE
1.Dott.ESPOSITO ANTONIO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 003215/2002 2.Dott.BOTTALICO NICOLA "
3. Dott. FANTACCHIOTTI MARIO 11
4. Dott.PAGANO FILIBERTO п
ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE SENTENZA /
Richiesta copia studio sul ricorso proposto da : dal Sig. GJ N. IL 22/03/1956
1) ZA LL per diritti € 3,10 ill 7/03/03 N. IL 20/05/1967
2) DELLA PIA ALFONSO
IL CANCELLIERE N. IL 02/03/1970 3) LL UMBERTO
avverso ORDINANZA del 06/12/2001
TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere FANTACCHIOTTI MARIO
Pate/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Frans, che ha clients che il ricorso sic rigettants: aki ricorrenti, avviti Ceradena, Sentiti i difensori
Spiedia ed Arico, che hanno chiedo l'annullament Mulla ordinan impugnate; Premesso che:
° SCAMPELLURI
14/01.9030 l CARICO 3,10
4.02.03
Con ordinanza del 27 novembre 2001 il g.i.p. del
tribunale di Napoli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di EL
RT, AZ LO e DE IA Alfonso, indagati per l'omicidio di RR NO (commesso in Avellino il
10 novembre 1998), ricettazione e detenzione e porto delle armi utilizzate per consumare il predetto omicidio,
ed associazione per delinquere di tipo mafioso, il AZ
ed il DE IA, inoltre, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e
detenzione di sostanze stupefacenti.
Il predetto provvedimento è stato confermato dal
tribunale del riesame, con ordinanza del 6 dicembre 2001,
tranne che per i reati di associazione per delinquere al traffico di sostanze stupefacenti e finalizzata detenzione di sostanze stupefacenti addebitati al DE
IA.
L'ordinanza del tribunale è stata impugnata, con distinti ricorsi per cassazione, dal AZ, dal DE IA e dal
EL.
Nell'odierna udienza in camera di consiglio il P.G.,
dott. Frasso, ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
gli avv.ti Cerabona, nell'interesse del DE IA,
Spieza, nell'interesse del AZ e del EL, ed Aricò, nell'interesse del EL, hanno chiesto, invece,
l'annullamento della ordinanza impugnata.
Premesso, inoltre, che: Il tribunale di Napoli ha tratto la prova dei reati
addebitati agli indagati soprattutto dalle dichiarazioni di AE LL (indagato per i medesimi reati) che, accusato dell'omicidio di RR NO in base ai risultati dell'esame del DNA sui capelli prelevati da uno dei sottocaschi abbandonati dagli del reato icidio del
NO, ha, anzitutto, confessato di avere eseguito tale delitto, per incarico del gruppo criminale facente capo alla famiglia EN, assieme al AZ, al
EL, facenti parte del c.d. gruppo di fuoco, ed al
DE IA, che, dalla sua casa di abitazione, posta di fronte a quella della vittima, doveva controllare le mosse di quest'ultima, ha, poi, rivelato l'esistenza del gruppo criminale facente capo alla famiglia EN, per altro confermando una circostanza ormai nota agli in altri processi,inquirenti, perché accertata
precisando che di questa organizzazione facevano parte, tra gli altri, anche il AZ, il EL ed il DE
IA, ha riferito, infine, di avere fatto parte anche, con il AZ ed il DE IA, del gruppo criminale organizzato e diretto da EN DE per il traffico di sostanze stupefacenti e di avere in tale gruppo operato, tra l'altro trasportando, per incarico di
EN DE, assieme a certo PA ed al AZ,
della droga da Milano ad Avellino, ove la droga avrebbe dovuto essere consegnata al DE IA.
Le predette dichiarazioni, secondo il il tribunale, che richiama anche la motivazione dell'ordinanza del g.i.p,
sono state confermate: a)per l'omicidio ed i reati di e detenzione della armi, dairicettazione continui contatti telefonici tra il DE IA* ed il EL
proprio nei giorni 29 ottobre 4 novembre 1998,
-
precedenti l'omicidio (avvenuto, come si è detto, il 10
novembre), in orari "compatibili" con quelli in cui 10
LL ha riferito che erano stati eseguiti appostamenti preparatori, dal rinvenimento di reperti che
2 confermano le modalità del delitto riferite dallo
IN (numero dei colpi esplosi, numero delle pistole utilizzate, posizione della vittima nei diversi istanti in cui i diversi colpi sono stati esplosi, luogo in cui è stata ritrovata l'auto Fiat Uno adoperata dagli autori del delitto per la fuga), dalla posizione, infine,
dell'abitazione del DE IA, posta, appunto, proprio di fronte alla casa di abitazione del NO;
b) per il reato associativo di tipo mafioso, dalle dichiarazioni di
IG ST, imputato in procedimento per reati
connessi, secondo il quale il EL ed il AZ erano particolarmente attivi nella gestione delle bische clandestine, e dalla intercettazione di una conversazione tra presenti (del 30 dicembre 1998) nella quale IN
riferisce al PA che il DE IA era a disposizione dell'organizzazione criminale;
b) per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione per uso non personale di droga, addebitati al AZ, sia da intercettazioni di conversazioni telefoniche sia da tabulati del traffico telefonico tra i cellulari in uso allo IN ed al
AZ, dai quali, secondo il giudice di merito, risulta,
per un verso, che il viaggio per il trasporto della droga fu organizzato, secondo le disposizioni di Genovese Andrea, con la partecipazione dello IN, del AZ
e di PA e, per altro verso, che proprio nel giorno prestabilito i predetti soggetti comunicavano tra loro,
per mezzo dei rispettivi cellulari, mentre, con due
diverse vetture, si spostavano lungo il tragitto Milano,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli.
Analoghi riscontri, relativamente ai predetti reati di cui agli artt. 74 e 73 legge n. 309 del 1990, sono
3 mancati, invece, secondo il giudice di merito, per il
DE IA, che secondo l'accusa dello IN era il soggetto al quale la droga trasportata avrebbe dovuto essere consegnata
Ritenuto che:
Con il primo motivo, comune ai tre ricorsi, si sostiene che il provvedimento cautelare è stato emesso dal g.i.p.
del tribunale di Napoli sulla base dei medesimi indizi già valutati in precedenza da altro magistrato dello stesso ufficio e da questo ritenuti insufficienti per la convalida del fermo degli indagati e per l'accoglimento della richiesta del p.m. di applicazione della medesima misura cautelare. evidentementeIl motivo, che si riferisce solo alle imputazioni di omicidio, ricettazione e detenzione di
armi, dato che solo per queste imputazioni vi è stato precedente provvedimento di rigetto di applicazione della misura cautelare, è infondato.
E' ben vero che, in materia di misure cautelari,
nell'ipotesi che il giudice procedente abbia rigettato, per motivi di merito, la richiesta dal p.m. di applicazione della misura, ovvero qualora l'ordinanza
genetica sia annullata dal giudice stata dell'impugnazione originaria mancanza, per sopravvenuta, delle condizioni legittimanti la misura, non è consentita all'accusa pubblica reiterare la
richiesta, perchè preclusa dal c.d. giudicato cautelare
(sent. 5 ottobre 1998
- ud. 29 maggio 1998
- n. 3372
Scagliarini rv 211505) Ma questa Corte ha già chiarito Come il giudicato cautelare non costituisca affatto una rigida gabbia ostativa alla reiterazione del controllo sui presupposti
4 ed i requisiti della misura coercitiva perché copre solo il dedotto, non anche il deducibile, cristallizzando,
così, solo l'esito degli apprezzamenti dei medesimi
elementi di prova ed autorizzando, conseguentemente, il nuovo giudizio sia in presenza di fatti nuovi astrattamente idonei a modificaresopravvenuti ritenuti il quadro probatorio sia in presenza di fatti
preesistenti che, ancorchè acquisiti al procedimento, non siano stati oggetto di specifica valutazione (sentenza 9 giugno 1998 ud. 7 aprile 1998 n. 2169 Piscioneri
-
riv. 210931; sent.. 4 febbraio 2000 n. 5828
- 2ud.
dicembre 1999- Fornaro rv 215242) benchè anch'essi astrattamente rilevanti.
Nel caso in esame il g.i.p. del tribunale di Napoli ha espressamente chiarito come la nuova istanza del p.m. di applicazione, nei confronti di EL, DE Pia e misura cautelare della custodia in carcereAZ, della per i reati di omicidio, ricettazione e detenzione di
armi fosse basata anche sui nuovi accertamenti che hanno consentito di individuare con certezza nella persona del
EL il soggetto utilizzatore del telefono cellulare con il quale è stato ripetutamente collegato , nei giorni precedenti l'omicidio, il cellulare utilizzato dal DE
IA, e sulla trascrizione integrale delle dichiarazioni dello IN, che ha permesso di escludere un
سلايسر contrasto (evidenziato, invece, dal giudice in precedenza richiesto di applicazione della misura, per dubitare della attendibilità del dichiarante) che dal verbale riassuntivo delle predette dichiarazioni affiorava tra le stesse ed il riscontro dei tabulati del traffico telefonico tra i cellulari utilizzati dal DE IA e dal
EL. Si tratta di elementi ignorati nel precedente provvedimento del g.i.p. che, in quanto utilizzati, nel provvedimento impugnato, per il riscontro delle
dichiarazioni etero-accusatorie dello IN, sono
astrattamente idonei ad alterare, indipendentemente dalla loro reale rilevanza, il quadro probatorio, consentendo,
così, alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, la reiterazione del controllo sui presupposti ed i requisiti della misura coercitiva richiesta.
Con il secondo motivo, anche questo sostanzialmente analogo nei tre ricorsi, si sostiene che i riscontri
delle dichiarazioni dello IN circa la partecipazione dei tre imputati all'omicidio del
NO sono generici e non individualizzanti.
Il motivo è fondato
Come si è detto, i gravi indizi sulla partecipazione dei tre imputati all'omicidio del NO sono tratti,
nelle ordinanze del g.i.p. del tribunale di Napoli e del riesame, dalle tribunale del dichiarazioni dello IN, eteroaccusatorie imputato in
procedimenti connessi, a norma dell'art. 12 c.p.p.
Ma l'art. 192 comma secondo c.p.p. stabilisce che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo imputata in procedimento procedimento da persona connesso а norma dell'art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano
у l'attendibilità.
м Le dichiarazioni rese dal coimputato ○ dalla persona imputata in procedimento connesso hanno, dunque, valore di prova solo se ed in quanto riscontrate da altri elementi esterni. La più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che, come è stato
rilevato dai difensori dei ricorrenti, "i riscontri esterni alla chiamata in correità, pur se non occorre che abbiano lo spessore di prove autosufficienti (perché, in tal caso, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su questi elementi esterni e non sulla chiamata) debbono però avere anche carattere individualizzante, cioè riferirsi ad elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardino direttamente la persona dello incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati"
Nessuno degli elementi che nella ordinanza impugnata sono considerati di riscontro delle dichiarazioni dello
IN relative all'omicidio ricollega, in realtà, gli imputati al predetto reato ed a quelli di ricettazione e detenzione delle armi che sono state utilizzate per l'omicidio.
Non la localizzazione della casa di abitazione del DE
IA, che è elemento del tutto generico, non gli esiti degli accertamenti circa la distanza dalla quale sono stati esplosi i colpi, il numero ed il calibro delle pistole che in concreto hanno sparato, il numero dei colpi, la posizione della vittima nei diversi momenti in che му cui è stata attinta dai proiettili sparati,
confermano solo la presenza del dichiarante nel momento dell'omicidio ed, eventualmente, la partecipazione dello a tale omicidio ma non anche la specifica stesso presenza, tra i componenti del gruppo di fuoco, dėl AZ
e del EL né la collaborazione del DE IA, non i contatti telefonici tra l'utenza del cellulare in uso al
7 EL e quella in uso al DE IA in orari compatibili con quelli in cui sarebbero stati effettuati gli appostamenti preparatori data la scarsa univocità
dell'indizio (per altro estraneo al AZ) di per se
indicativo, avuto riguardo anche al lasso di tempo che separa il periodo dei predetti contatti telefonici (29
ottobre 4 novembre) dal giorno dell'omicidio (10
novembre), solo di una frequentazione tra i due, non,
infine, la circostanza che i tre sono stati visti dal vigile urbano Mercogliano parlare con lo Spinelli, nei pressi dell'autorimessa del DE IA, in un imprecisato giorno del periodo di tempo precedente all'agguato, dato che essa conferma solo, ancora una volta, che i quattro,
del resto accusati anche di associazione per delinquere,
si frequentavano ma non consente anche un collegamento specifico, ancorché labile e di per se insufficiente, al delitto.
L'errore in cui è incorso il tribunale nel considerare individualizzanti elementi di prova che in realtà mancano questo specifico carattere, risolvendosi nella di violazione della disposizione dell'art. 192 c.p.p. '
conduce all'annullamento della ordinanza impugnata relativamente alle imputazioni di omicidio, ricettazione e detenzione di armi di cui ai capi A) B) C), con rinvio più appropriato e erf al tribunale di Napoli per giuridicamente corretto esame degli elementi individualizzanti di conferma delle accuse dello eventualmente acquisiti ed assolutamente IN,
necessari per la utilizzabilità, come prova а carico,
delle predette dichiarazioni accusatorie nei confronti
del AZ, del EL e del DE IA.
8 Con il terzo motivo, anche questo sostanzialmente comune nei tre ricorsi, anche se diversamente articolato, si sostiene che anche per l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. le dichiarazioni eteroaccusatorie dello
IN nei confronti dei ricorrenti sono prive di efficaci riscontri individualizzanti. se viene menoIn particolare si chiarisce che,
concorso nell'omicidio del NO,l'imputazione di gli unici riscontri, per il DE IA, sarebbero quelli offerti da una conversazione intercettata tra AE
IN e PA AD circa la disponibilità di "o becchino" (soprannome del DE IA), di per se
indicativa solo di una generica disponibilità del
soggetto ad assecondare le richieste degli amici del
○
prossimo, e, per il EL ed il AZ, quelli desumibili dalle dichiarazioni del collaboratore ST
IG, tutt'altro che convergenti e soprattutto inutilizzabili perché rese dopo il termine di sei mesi
"introdotto dalla legge 45 del 2001" e "valido anche a
come il ST, ha già intrapreso la suachi, giustizia prima dell'entrata in collaborazione con la vigore della legge".
Per di più si rileva che il tribunale ha del tutto omesso di considerare che nulla affiora dalle dichiarazioni del
ST circa la partecipazione del Della Pia alla of associazione criminale.
Tutte le censure che, in relazione anche alla diversa posizione dei ricorrenti, sono prospettate con il terzo
motivo debbono essere senz'altro disattese.
Infondata è, anzitutto, la censura comune che fa leva
sulla asserita carenza di sufficiente prova della delpartecipazione dei tre imputati all'omicidio NO dato che nella ordinanza impugnata il riscontro delle dichiarazioni dello LL è anche e soprattutto tratto da ulteriori elementi, di per se considerati sufficienti.
Ma infondate sono anche le censure che investono gli apprezzamenti del tribunale sulla efficacia ed importanza .
di questi ulteriori elementi
Quella che attiene al DE IA (la conversazione intercettata non conferma affatto la partecipazione del
DE IA alla associazione) sostanzialmente sollecita,
infatti, una diversa lettura del significato della
conversazione intercettata, o, più propriamente, il senso logico delle parole usate in questa conversazione, e la
diversa valutazione di una circostanza di fatto (il silenzio, cioè, del ST circa la partecipazione del
DE IA alla associazione, considerato irrilevante dal tribunale) che non è consentita nel giudizio di
legittimità.
Le censure che attengono alla posizione del EL e del
AZ fanno leva su una asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni del ST che, se si ha riguardo a quanto chiarito dal tribunale sui tempi e modi della
collaborazione del predetto dichiarante, non può essere affatto condivisa.
لس E' ben vero che, a norma dell'art. 16 quater comma primo del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 (convertito in legge, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991 n. 82), introdotto
dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001 n. 45, ed applicabile anche alle persone che hanno manifestato la volontà di collaborazione prima della data di entrata in vigore della legge, "la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al Procuratore della Repubblica entro
10 180 giorni dalla suddetta manifestazione di volontà tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogato, nonché
degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a oltre che alla individuazione ed conoscenza alla cattura dei loro autori"; è vero altresì che, a norma dell'ultimo comma del predetto articolo 116 quater
"le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse
affermati contro le persone diverse dal dichiarante,
salvo i casi di irripetibilità".
Ma le disposizioni predette non possono estendersi anche alle precisazioni ed integrazioni sollecitate dagli inquirenti per chiarimenti organi ulteriori sugli episodi già riferiti nei termini di legge, quando le predette precisazioni non siano in funzione della
individuazione di episodi criminosi nuovi e diversi o di ulteriori soggetti responsabili degli episodi già
denunciati.
Nel caso in esame, secondo quanto accertato dal tribunale, e secondo quanto affiora dalla ordinanza del g.i.p., il ST, che già collaborava con gli inquirenti alla data di entrata in vigore della legge n. 45 del
ناس 2001, e che già aveva riferito, entro il termine di sei mesi dalla predetta data sulla organizzazione criminale diretta dalla famiglia EN, indicando il nominativo degli associati da lui conosciuti, si è solo limitato,
nelle dichiarazioni rese dopo il predetto termine, а specificare quale fosse il ruolo specifico svolto dal
AZ e dal EL nell'organizzazione: un chiarimento,
11 integrando e completando le dichiarazioni dunque, che, organizzazione criminale ed ai suoi relative alla associati, non può considerarsi precluso dalla legge.
Per altro, giova anche considerare che nella ordinanza del g.i.p., alla cui motivazione quella del tribunale fa implicito ma inequivoco riferimento, il riscontro della partecipazione del Mazza del EL alla e organizzazione criminale dei EN è confermato anche da alcune conversazioni intercettate di Amodeo EN.
L'ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di
AZ LO investe le imputazioni di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione di otto chili di droga che,
secondo l'accusa, sarebbero stati trasportati da Milano a
Napoli per essere immessi nel mercato dell'avellinese.
Si afferma che le dichiarazioni dello IN sulla responsabilità del AZ per i predetti reati non possono considerarsi confermate, come è ritenuto dal tribunale,
dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche nelle quali interlocutore 10 IN stesso e che, è
comunque, le predette conversazioni non provano affatto la effettiva partecipazione del Mazza nel trasporto di droga che sarebbe stato effettuato il 3 gennaio 1999.
Si sostiene, inoltre, che nella ordinanza si utilizzano,
come elementi di riscontro della dichiarazioni dello
IN circa il trasporto della droga, i dati relativi ai contatti telefonici tra l'utenza del cellulare dello
IN e l'utenza n. 03382472765 senza indicare quale criterio abbia permesso di considerare questa utenza in
uso al AZ.
Si aggiunge che l'accertamento della partecipazione del Mazza ad un singolo episodio di detenzione di droga per
12 uso personale non può comunque provare la partecipazione dello stesso alla associazione criminale.
Si addebita, infine, al tribunale l'omessa considerazione della circostanza che, sulla partecipazione del AZ alla organizzazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ST tace del tutto così.
indirettamente escludendo che il predetto AZ facesse
parte di tale organizzazione.
La manifesta infondatezza del motivo si apprezza agevolmente se si considera che: a) nelle conversazioni tra 10 IN e Genovese DE, in cui si fa riferimento, secondo l'accertamento del giudice di
merito, alla partecipazione del Mazza nelle attività inerenti al traffico delle sostanze stupefacenti definendosi anche le modalità del trasporto di droga che si sarebbe dovuto effettuare da Milano a Napoli e
nell'avellinese, la prova non è tratta solo dalle frasi pronunciate dallo IN ma anche e soprattutto da quelle del suo interlocutore, ciò che di per se consente
di utilizzare l'intercettazione come elemento di riscontro delle dichiarazioni eteroaccusatorie successivamente rese dallo IN;
b) le censure che investono la lettura delle conversazioni tra presenti intercettate propongono solo un diverso ed alternativo apprezzamento (nei contenuti e nella valenza indiziaria) راسو di una prova, non consentito nel giudizio di legittimità;
c) nella ordinanza del tribunale di Napoli si chiarisce che l'utenza n. 03382472765 è intestata al AZ e tanto basta per vincere le prospettate perplessità sulla
coerenza logica del procedimento deduttivo che ha tratto la conferma della partecipazione del AZ al trasporto della droga dalla circostanza che proprio nel giorno 3
13 novembre 2001 (in cui è stato effettuato il trasporto da
Milano) risultano registrati numerosi contatti tra
l'utenza del Mazza e quella dello IN che, in
sequenza, agganciano le stesse celle dei ponti ripetitori di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli;
d) i gravi indizi della partecipazione del AZ alla organizzazione.
criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non sono tratti solo dalla partecipazione del AZ al trasporto di droga effettuato il 3 novembre
1999, ma anche e soprattutto dalle dichiarazioni eteroaccusatorie dello IN, confermate dalla
conversazione in cui si fa riferimento al AZ come di persona affidabile del gruppo criminale;
e) la disposizione di cui all'art. 292 c.p.p, in base alla contenere a pena diquale l'ordinanza cautelare deve nullità anche la valutazione degli elementi di prova а
favore dell'indagato, non impone al giudice, in sede di applicazione della misura ○ in sede di riesame, la indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore se questo elemento non sia stato specificamente indicato dalla difesa (sent. giugno 1996 n. 1452
Wondimagnhu rv 205660) e, per altro, il predetto obbligo di motivazione si riferisce solo alle circostanze o ai fatti storici che astrattamente possono assumere una loro decisiva rilevanza nell'apparato argomentativo della
ہو decisione e questa Corte non riesce a scorgere come, in se e per se considerato, il silenzio del ST circa la partecipazione del AZ alla organizzazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti (organizzazione, per altro, facente capo allo stesso Genove-se, indicato come principale esponente dell'associazione per delinquere di tipo mafioso) possa essere decisamente 0
14 forte-mente indicativa della estraneità dell'imputato al predetto gruppo.
P. Q. M.
La Corte, annulla l'impugnata ordinanza nei confronti del
AZ, DE IA e EL, limitatamente ai reati di cui ai capi A) B) C) e rinvia al tribunale di Napoli per.
nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi.
Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. Att.
C.p.p..
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte il 3 dicembre 2002
Il com est
Ca"Palaces ✓ ✓ Efesidente Presidente
Allena
21 GEN. 2003
15