Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Ai fini della revoca dell'indulto elargito con D.P.R. n. 394 del 1990 a seguito di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni conseguente alla commissione di delitto non colposo nel quinquennio successivo alla pubblicazione del provvedimento di clemenza, la pena di almeno due anni viene in rilievo solo se inflitta per un singolo reato, non importa se concorrente, o non, con altri e, in caso di più reati legati dalla continuazione, questa deve essere scissa e va considerata la sanzione relativa a ciascuna singola violazione, fermo restando che se il fatto più grave sia stato commesso al di fuori del quinquennio, mentre i reati satelliti vi rientrino, la gravità di questi ultimi, ai fini della revoca del beneficio, deve essere valutata in relazione non all'aumento di pena inflitto "ex" art. 81 cod. pen., bensì alla sanzione edittale minima, in mancanza di altri elementi obiettivi di valutazione, come la specifica indicazione del giudice della cognizione a norma dell'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 20.5.1998
1 Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore N. 2934
3. " Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N. 44967/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova nel procedimento di esecuzione concernente SOAVITI Giovanni Battista, n. 14.1.1950 a Genova
avverso l'ordinanza in data 26.9.1997 della Corte di Appello di Genova Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso
O S S E R V A :
Il Procuratore Generale del distretto ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 26.9.1997 della Corte di Appello di Genova che, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca del condono concesso in forza del D.P.R. 22.12.1990 n. 394 a SOAVITI Giovanni Battista. Denuncia erronea interpretazione ed applicazione della legge penale perché, avendo il SOAVITI riportato successivamente condanna ad anni due di reclusione per più delitti in continuazione commessi nel quinquennio (con pena base di anni uno e mesi quattro per il reato più grave), ricorrerebbe la causa di revoca prevista dall'art. 4 del decreto di clemenza, da interpretare nel senso che è immeritevole del beneficio per la sua dimostrata, persistente pericolosità chi, avendo commesso in seguito "almeno" un delitto non colposo nel termine indicato, riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Tale interpretazione, sostenuta in consapevole contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale, sarebbe l'unica conforme al principio di uguaglianza talché, in caso di difforme avviso del giudice di legittimità, questi dovrebbe rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Il ricorso è manifestamente infondato, al pari della dedotta eccezione di incostituzionalità. L'art. 4 D.P.R. n.394/1990, nel prevedere la revoca dell'indulto quando chi ne ha fruito commetta, nel quinquennio dalla pubblicazione del provvedimento di clemenza, "un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni", non lascia spazio ad interpretazioni che pretendano di raggiungere il limite dei due anni cumulando pene inferiori;
ai fini della revoca la pena di almeno due anni viene in rilievo soltanto se applicata per un singolo reato, non importa se concorrente o meno con altri, e, in caso di reati in continuazione, questa deve essere scissa e va considerata la sanzione relativa a ciascuna singola violazione. Sul punto la giurisprudenza è assolutamente univoca, anche per quanto riguarda analoghe disposizioni contenute in precedenti provvedimenti di clemenza. La "ratio" di tale disciplina è evidente: la revoca del beneficio è prevista nel caso in cui il condannato commetta un nuovo, grave reato;
la gravità è individuata in base alla pena detentiva applicata in concreto. È quindi fuori luogo il raffronto fra la pena inflitta per il singolo reato e quella, eventualmente maggiore, risultante dal cumulo di più sanzioni relative a fatti diversi: la reiterazione dell'illecito non vale a rendere gravi reati che tali non sono, ma influisce eventualmente sulla gravità della singola violazione soltanto attraverso l'applicazione degli aumenti di pena previsti per la recidiva. Proprio in osservanza della "ratio" così individuata il filone giurisprudenziale erroneamente citato dal ricorrente a sostegno della propria tesi (Cass., Sez. I, c.c. 18.11.1994, Corradi, cui "adde", più recentemente, c.c. 14.11.1997, Cammarata) ritiene che, in presenza di reato continuato in cui il fatto più grave sia stato commesso fuori dal quinquennio successivo al decreto di clemenza, a differenza dei reati satelliti, la gravità di questi ultimi ai fini della revoca del beneficio vada valutata in relazione non all'aumento di pena operato ex art. 81 C.P., ma alla sanzione edittale minima (in mancanza, s'intende, di altri elementi obbiettivi di valutazione, come la specifica indicazione del giudice della cognizione ex art. 533, co. 2, C.P.P.); anche in questo caso, cioè, deve aversi riguardo all'obbiettiva entità della singola violazione, e non agli effetti del concorso con altri reati. La disciplina legislativa così ricostruita risponde ad un razionale criterio in nessun modo contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza, mentre il raffronto operato dal ricorrente fra l'entità della pena per il singolo fatto e quella risultante dal concorso di più reati è improponibile perché relativo a termini disomogenei.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dedotta dal ricorrente;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998