Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2934
CASS
Sentenza 20 maggio 1998

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Ai fini della revoca dell'indulto elargito con D.P.R. n. 394 del 1990 a seguito di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni conseguente alla commissione di delitto non colposo nel quinquennio successivo alla pubblicazione del provvedimento di clemenza, la pena di almeno due anni viene in rilievo solo se inflitta per un singolo reato, non importa se concorrente, o non, con altri e, in caso di più reati legati dalla continuazione, questa deve essere scissa e va considerata la sanzione relativa a ciascuna singola violazione, fermo restando che se il fatto più grave sia stato commesso al di fuori del quinquennio, mentre i reati satelliti vi rientrino, la gravità di questi ultimi, ai fini della revoca del beneficio, deve essere valutata in relazione non all'aumento di pena inflitto "ex" art. 81 cod. pen., bensì alla sanzione edittale minima, in mancanza di altri elementi obiettivi di valutazione, come la specifica indicazione del giudice della cognizione a norma dell'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2934
    Data del deposito : 20 maggio 1998

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