Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUFREM DT-5578/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 14808/98 Cron..12126 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.15/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Guido VIDIRI Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. -IL-SOLE: 24.05 до SENTENZA per diritti L. 3000. 13 APR. 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CECI CORIOLANA, domiciliata in ROMA elettivamente VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente Ener 48 avverso la sentenza n. 18997/97 del Tribunale di ROMA, -1- emessa il 27/11/96 R.G.N. 30302/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Comr SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 ottobre 1997, riformando l'impugnata sentenza pretorile che aveva rigettato la domanda proposta - da RI EC nei confronti del Ministero dello Interno per ottenere prestazione assistenziale ai sensi della legge n. 118 del 1971 ritenendo insussistente lo stato invalidante - ha accolto lo appello della ricorrente in ordine al ricono- scimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, dichiarando il diritto della EC a tale assegno con decorrenza dal 1° febbraio 1990, oltre accessori. suaIl giudice d'appello ha fondato la pronuncia sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio rinnovata in secondo grado, ed altresì su quelle della consulenza medico legale espletata in Pretura particolarmente sul punto del momento di insorgenza dello stato invalidante, accertando che la ricorrente era portatrice di infermità che determinavano nel loro complesso un grado di 76 per cento e cheinvalidità nella misura del anteriormente al 23 febbraio 1992 riducevano comunque la capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, quale all'epoca richiesta per 3 il riconoscimento della prestazione sin dal gennaio 1990. Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ricorrente denunzia violazione dell'art. 13 e seguenti della legge n. 118 del 1971 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e lamenta che il Tribu- nale abbia erroneamente accolto l'appello della nonostante questa nei gradi di merito non EC, dimostrato la propria incollocazione al avesse lavoro, ai sensi della predetta norma, omettendo di produrre la relativa documentazione rilasciata dai competenti Uffici di collocamento in ordine alla sua iscrizione nelle liste di collocamento speciali a far data dalla istanza amministrativa. Il ricorso è fondato. Va anzitutto ricordato, anche in relazione a e confermando larilievi svolti nel controricorso, giurisprudenza di questa Corte in tema di diritto all'assegno mensile di invalidità civile disci- plinato dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, che lo stato di "incollocazione al lavoro", Emer previsto da tale norma, non costituisce elemento estrinseco alla fattispecie assistenziale, bensì rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e quindi una condizione della azione (Cass. 27 ottobre 1998 n. 10708), della quale chi agisce in giudizio, per l'accertamento del diritto e il conseguimento della prestazione, deve pertanto fornire la dimostrazione alla stregua dei principi generali sull'onere probatorio. Nel caso di specie deve rilevarsi che non si è formato giudicato interno, neppure implicito, in ordine a tale elemento costitutivo. Infatti il Pretore ha rigettato la domanda escludendo che la ricorrente fosse portatrice di infermità invalidanti ai fini della spettanza del diritto all'assegno mensile e quindi prendendo in considerazione soltanto il requisito c.d. sani- tario, senza emettere, nemmeno implicitamente, alcuna pronuncia in ordine al requisito della incollocazione al lavoro. E pertanto il Ministero, vittorioso in primo grado, non aveva alcun interesse e non era dunque legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza pretorile, che ad esso era totalmente favorevole (cfr., in tema di S Eme requisito reddituale ex citato art. 13, tra le altre, Cass. 14 dicembre 1995 n. 12800). A sua volta il Tribunale, limited dosi all'esame della sussistenza del requisito sanitario, relativo cioè al grado di invalidità richiesto dalla legge l'attribuzione del diritto alla prestazione per assistenziale, ha omesso di verificare la sussi- stenza dello stato di incollocazione al lavoro, e quindi di un elemento costitutivo del diritto azionato che non era stato accertato in primo grado. Dal che la ammissibilità dell'impugnazione Ministero nella presente sede di proposta dal legittimità, ed altresì la sua fondatezza, essendo appunto la sentenza d'appello inficiata dal denunziato vizio di violazione di legge. In base a tanto il ricorso va accolto e la impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale procederà all'esame sul punto trascurato dalla sentenza qui impugnata, disponendo gli accertamenti di fatto ritenuti occorrenti e provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385 terzo comma c.p.c.). 6 Emer
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 15 gennaio 2001 Меск ий- 1 Presidente: Krove 11 Cons. estensore: PhillIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 13 APR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CA M E S R DI CANCELLERIA lle P A ZI ORTE SU O N E * 3 0 3 1 I A 5 S . D S , T . A R O N T L A , ' L 3 L A O S L 7 - B E E P I 8 D - S D I 1 I S 1 N A N T G E E S O S O G I A P G D A E M I E L O , A T O T D A R I L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E 7