Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini della revoca dell'indulto, conseguente, a norma dell'art. 4 D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394, alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 23293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23293 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 04/04/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 2577
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 041046/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
HI UI N. IL 01/07/1959
Avverso ORDINANZA del 29/05/2000 GIP TRIBUNALE di MONZA Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO Lette/sentite le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità. La Corte
- vista l'ordinanza in epigrafe, che ha revocato l'indulto applicato a AT UI con ordinanza C.A. Milano in data 16/03/1994 per aver il predetto commesso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del d.p.r. n. 394/1990, delitto non colposo per cui riportò condanna a pena detentiva di anni due, ed ha, altresì, rigettato istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva proposta dal menzionato AT;
visto il ricorso con cui l'interessato deduce che, ex art. 4 d.p.r. n. 394/1990, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto di clemenza dovesse intervenire anche la condanna irrevocabile per il reato comportante la revoca mentre, quanto all'invocata continuazione, si sarebbe omesso di considerare che già in sede di comparizione il vincolo era stato ritenuto tra i reati consumati nell'arco di circa 2 anni e mezzo, intervallo temporale pressocché analogo a quello intercorrente tra la fine della come sopra riconosciuta continuazione ed il nuovo episodio di cui alla sentenza 14/10/1998, irrevocabile il 05/11/1998;
- ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso, attesa, quanto alla prima censura, l'inequivocabile lettera dell'art. 4 d.p.r. n.394/1990, secondo cui per farsi luogo alla revoca è sufficiente che il reato che via dia causa sia stato commesso entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, non richiedendosi (a differenza di quanto, ad esempio, previsto dall'art. 13 d.p.r. n. 460 1959) che nel predetto termine divenga irrevocabile la relativa sentenza di condanna (la sentenza di questa sezione 04/03/1993, Passerin, menzionata nei motivi non proposti dal difensore, riguarda il diverso istituto della revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, 4^ c. n. 2 cod. pen., la cui formulazione postula che nel termine di legge il condannato "riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso", laddove l'art. 4 d.p.r. 394/1990, lungi dal riferirsi alla "condanna" ha esclusivo riferimento alla "Ammissione" entro il termine sopra precisato, del delitto determinante la revoca); considerato, quanto alla seconda censura, la non comparabilità dell'arco temporale entro cui sono ricompresi i plurimi episodi ritenuti in continuazione tra loro con sentenza 21.05.1993 C.A. Milano con l'intervallo cronologico intercorso tra tale prima serie di reati e l'unico episodio oggetto della sentenza 14/10/1998 G.I.P. Trib. Milano e rilevato, comunque, che l'ordinanza impugnata ha escluso la ravvisabilità dell'invocato vincolo non solo per l'entità dello iato temporale ma anche per la (non contestata) "diversità dei modi di esecuzione" degli episodi in esame e per la rilevata assenza di significativi indici sintomatici della pretesa unicità del disegno criminoso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001