Sentenza 20 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2003, n. 15698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15698 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "A" 673g/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill Sig Magistrati: LAVORO 56TON Dott. Sergio Presidente SPAÑO Consig03. .G.N. 12594/2001 Dott. Alberto Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 31879 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 16.04.2003 da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., per legge rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
зло
contro
RO SC rapp.ta difesa dall'avv.toMichele Lamuraglia, presso il quale elett.te domicilia in Bari, piazza Garibaldi, n. 67, giusta procura speciale a margine del controricorso, e domigliata h 1 di ufficio, in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari, n. 03099/2000 depositata il 15 febbraio 2001, R.G. n. 01497/1998, notificata il 12 marzo 2001. f Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Bari, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Bari in data 17 dicembre 1997, condannava il Ministero dell'Interno all'erogazione in favore di SA HI dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dall'01 gennaio 1998, oltre accessori. Osservava il Tribunale, per quanto ancora sub iudice, che, ogni questione relativa al requisito della incollocazione era superata dalla prova in atti della iscrizione dell'assistita nelle liste del collocamento obbligatorio con decorrenza maggio 1996, e cioè da ben due anni prima della data della riconosciuta prestazione (01 gennaio 1998); sussisteva anche il requisito reddituale, in considerazione sia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta in atti, sia della gravità delle malattie riscontrate, sia infine della situazione di casalinga dell'assistita; fra l'altro nè le affermazioni in al senso della parte interessata, né la documentazione succitata erano state mai contestate dalla controparte. h (V Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a due motivi di censura. HI SA si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, e relativo vizio di motivazione. Deduce il Ministero che non sussisteva la prova del reddito minimo previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, e che la prova non sarebbe stata valida neanche ove fornita a mezzo di dichiarazione di responsabilità, trattandosi di dichiarazione proveniente dalla stessa parte richiedente;
lo stesso riferimento alla situazione di incollocata al lavoro dell'assistita era insufficiente, tenuto conto che nella specie doveva ritenersi utile solo la prova documentale ovvero la prova specifica della insussistenza non soltanto di reddito da lavoro ma anche di redditi diversi. I motivi sono infondati. La censura, qui limitata al requisito reddituale, non può ritenersi correttamente proposta. Premesso, invero, che sul punto vi è dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto il giudice di appello ha ritenuto decisivamente sorretto anche dalle ulteriori circostanze relative alla natura delle malattie, all'alto grado di invalidità, alla mancanza di avviamento al lavoro negli anni di iscrizione, e allo stato di incollocazione al lavoro con espressa dichiarazione di casalinga, appare di tutta evidenza l'assoluta genericità della lamentela prospettata in ricorso, atteso che non risulta contemporaneamente censurata l'affermazione del giudice di appello circa la insussistenza di qualsiasi contestazione all'affermazione dell'assistita, alle circostanze 3 addotte a sostegno e alla stessa documentazione prodotta. Si tratta, in altri termini, di una circostanza che, alla luce del comportamento processuale delle parti, il giudice di appello ha ritenuto pacifica, con la conseguenza che essa non può essere rimessa in discussione in questa sede. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato. Per il principio della soccombenza il Ministero dell'Interno va condannato al rimborso in favore di HI SA delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e distratte in favore del procuratore della controricorrente come da richiesta per dichiarazione di anticipo.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il Ministero dell'Interno al rimborso in favore di HI SA delle spese del giudizio di cassazione in €. So oltre a €. 1.500,00 per onorari di avvocato, da attribuirsi all'avv. Michele Lamuraglia. Così deciso in Roma il 16 aprile 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Giovannifforzare le Il Presidente Sergio Mattone намжи 1430 CANCELLIERE Hove Rauntle Depositato in Cancelleria 3 3 0 20 OTT. 2003 1 5 A I . S : D S T oggi, , R N A CANCELLIERE,Quiveflanelle. T O A , ' L 3 L L A 7 L - S O E E 8 B - D P I 1 S I D 1 I S N N A E G E T S S G O I O G A P A E D L M O E I , T A A O T I L D R R 4 L T I E S E I D T D G N O E E R S E