Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2017, n. 7482
CASS
Sentenza 26 gennaio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio immediato, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, secondo quanto previsto dall'art. 33-septies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero, con esclusione del caso in cui, procedendosi per un reato per il quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, sia stato arbitrariamente negato all'imputato il passaggio attraverso tale fase.

Commentario1

  • 1Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2017, n. 7482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7482
Data del deposito : 26 gennaio 2017

Testo completo