Sentenza 26 gennaio 2017
Massime • 1
Nel giudizio immediato, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, secondo quanto previsto dall'art. 33-septies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero, con esclusione del caso in cui, procedendosi per un reato per il quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, sia stato arbitrariamente negato all'imputato il passaggio attraverso tale fase.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2017, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2017 |
Testo completo
07482-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 254 Vincenzo Rotundo Presidente - CC 26/01/2017 Gianesini Maurizio - R.G.N. 37056/2016 Tronci Andrea Anna Criscuolo Alessandra Bassi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero del Tribunale di Parma nei confronti di RA RE, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/03/2016 del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza sia annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Parma in composizione collegiale. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, col quale il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, ha rilevato che il reato oggetto del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti di RE RA, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha ad oggetto il reato di cui agli artt. 81, comma 1 сов secondo, e 316-ter cod. pen. di competenza collegiale ed ha, pertanto, trasmesso gli atti al P.M. in sede. Ad avviso del ricorrente, giudice del dibattimento sarebbe incorso in una violazione di legge processuale là dove ha disposto la restituzione degli atti al P.M. anziché al Giudice delle indagini preliminari per le necessarie determinazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. Mette conto di rilevare che, a norma dell'art. 33-septies cod. proc. pen., "1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero". Dal chiaro disposto della norma discende che il Tribunale in composizione monocratica deve procedere alla trasmissione "interna" degli atti al medesimo ufficio in composizione collegiale e non al P.M., in tutti i casi in cui sia già stata celebrata l'udienza preliminare. Diversamente, il giudice deve disporre la restituzione degli atti all'inquirente, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini, allo scopo di consentire la celebrazione dell'udienza preliminare e di mettere, pertanto, l'imputato nella condizione di esercitare tutte le prerogative che il codice di rito riserva in detta fase, con particolare riguardo alle opzioni in rito.
2.1. In questo senso si è di recente espressa anche questa Corte, là dove si è affermato che, allorquando sia rilevata la violazione delle disposizioni in tema di attribuzione degli affari alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica piuttosto che collegiale, il Tribunale in composizione monocratica deve disporre la trasmissione degli atti "per via orizzontale" al Tribunale in composizione collegiale e non al P.M., sempre che sia stata celebrata l'udienza preliminare per l'originario reato (Sez. 6, n. 18195 del 13/04/2016, Pisapia, Rv. 266929).
2.2. Siffatto principio non può non trovare applicazione anche nello specifico caso nel quale la violazione delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al Tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale si sia realizzata a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato. In relazione a 2 detta ipotesi, questa Corte riunita nel suo più ampio concesso ha chiarito che l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen. comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero. Ciò salvo che all'imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell'udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, De Costanzo, Rv. 264262). Nell'affermare il principio di diritto testè delineato, le Sezioni Unite hanno richiamato e fatto proprio l'orientamento già espresso dalle Sezioni semplici (nelle sentenze Sez. 1, n. 34163 del 15/07/2014, Santoro;
conf. Sez. 1, n. 19512 del 15/04/2010, Carella, Rv. 247204; Sez. 6, n. 31759 del 15/06/2006, Carta, Rv. 234864), secondo il quale l'art. 33-septies cod. proc. pen. non può che essere interpretato nel senso che l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al giudice collegiale o al giudice monocratico comporta, per regola generale, la mera trasmissione degli atti al giudice competente, senza alcuna regressione di fase e, dunque, senza alcuna restituzione degli atti al pubblico ministero. Solo nel caso, residuale, in cui all'imputato spettasse il passaggio alla fase processuale dell'udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato, il giudice del dibattimento deve invece trasmettere gli atti al pubblico ministero, così che l'imputato possa essere rimesso nella condizione di accedere alla udienza preliminare e di avanzare richiesta di riti alternativi nella sede che era per essi propria. In altri termini, l'art. 33-septies, comma 2, riferito esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore l'udienza preliminare sia stata erroneamente omessa.
3. Fissate le regulae iuris che devono trovare applicazione ai fini della soluzione del caso di specie, giudica il Collegio che il Tribunale emiliano abbia errato là dove ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero e non la loro trasmissione "orizzontale" al Tribunale in composizione collegiale.
3.1. Nel caso in oggetto, il giudizio dibattimentale è stato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato formulata dal RA in sede di opposizione al decreto penale di condanna, dunque in un caso nel quale all'imputato non spettava il passaggio alla fase processuale dell'udienza preliminare. Ed invero, da un lato, ricorrevano i presupposti per l'emissione del decreto penale di condanna, che per sua struttura non prevede la celebrazione - - 3 dell'udienza preliminare, in una chiara ottica di accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti a fronte dei rilevanti vantaggi assicurati all'imputato dall'istituto processuale. Dall'altro lato, il passaggio diretto alla fase dibattimentale costituisce espressione della volontà dell'imputato, il quale avrebbe ben potuto, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 461, comma 3, del codice di rito chiedere di definire il procedimento penale a suo carico con l'applicazione della pena su richiesta ovvero con il rito abbreviato, id est con gli stessi riti alternativi attivabili nell'udienza preliminare, suscettibili di assicurargli un consistente sconto di pena oltre che nel caso del patteggiamento ordinario - (cioè non allargato) - gli ulteriori effetti favorevoli previsti dall'art. 445 cod. proc. pen. In altri termini, non ricorre un'ipotesi riconducibile al dettato dell'art. 33- septies, comma 2, cod. proc. pen., là dove nella specie all'imputato non spettava l'udienza preliminare, né può ritenersi che il passaggio attraverso tale fase processuale gli sia stato arbitrariamente negato.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen. comporta, secondo la regola generale fissata nell'art. 33-septies stesso codice, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase quindi senza restituzione degli atti al - pubblico ministero " salvo che all'imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell'udienza preliminare e che tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato. Ne discende l'illegittimità del provvedimento col quale il Tribunale monocratico abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché disporne la trasmissione "per via orizzontale" al Tribunale in composizione collegiale, allorquando si tratti di giudizio immediato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, atteso che in tale ipotesi il mancato passaggio dalla fase processuale dell'udienza preliminare costituisce diretta espressione della volontà dello stesso imputato.
5. In ossequio al principio di diritto appena espresso, il provvedimento va annullato in quanto gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi direttamente allo stesso Tribunale in composizione collegiale. A tale incombente può, nondimeno, provvedere questa stessa Corte, per evidenti ragioni di economia processuale. 4
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Parma in composizione collegiale. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Vincenzo Rotundo Vincenzo Retunds DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 16 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piele Esposito 5