CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20611 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 16/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato nei confronti di XXXXXX l’esecuzione della pena presso il domicilio cui era stato ammesso, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3 aprile 2025. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza, fatto presente che XX era stato riammesso al beneficio dopo una prima sospensione del 18 agosto 2025, ha posto a fondamento della revoca le denunce riportate dal condannato per furto di bottiglie di champagne, commesso il 6 dicembre 2025 in concorso con il figlio minore della compagna, e per furto di un albero di Natale, consumato il 18 dicembre 2025 all’interno della parrocchia.
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando quattro motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha fondato la revoca su mere notitiae Penale Sent. Sez. 1 Num. 20611 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: VE AN CE Data Udienza: 29/04/2026 criminis per reati bagatellari, senza svolgere alcuna valutazione di proporzionalità rispetto alla natura dei fatti. 2.2 Con il secondo motivo denuncia motivazione apparente per omessa valutazione delle allegazioni difensive, essendo il furto di champagne ascrivibile a iniziativa del figlio minore della compagna del condannato, mentre la sottrazione dell’albero di Natale è frutto di un equivoco sul consenso del parroco all’asportazione, come riferito dalla compagna in sede di indagini difensive. 2.3 Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dei criteri di valutazione della gravità della violazione, avuto riguardo al modesto valore dei beni sottratti e all’avvenuta restituzione della refurtiva.
2.4 Con il quarto motivo eccepisce vizio di motivazione per l’omessa valutazione del precedente giudizio positivo espresso in data 9 settembre 2025 in sede di riammissione al beneficio, nonché per la mancata esposizione delle ragioni che hanno condotto a distanza di pochi mesi a un giudizio negativo, in assenza di una verifica sull’andamento globale dell’esecuzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La legge n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., rendendo possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, in modo da contrastare il sovraffollamento delle strutture penitenziarie. L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282488 - 01). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 199 del 2010, l’esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. La detenzione presso il domicilio è assoggettata, oltre che alla disciplina specifica di cui alla legge n. 199 del 2010, alle norme dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione, in quanto compatibili. L'art. 1, comma 8, della legge n. 199 del 2010 stabilisce, in particolare, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58, e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 1, comma 8, legge n. 199 cit.). Ora, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. la detenzione domiciliare è revocata 2 se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
3. Tanto premesso, i primi tre motivi di ricorso sono aspecifici e rivalutativi. Il Tribunale di sorveglianza ha autonomamente valutato i fatti oggetto delle denunce, argomentando che il condannato aveva tenuto condotte contrarie alle prescrizioni imposte. Ha valorizzato le specifiche risultanze di un’annotazione di p.g. allegata alla nota dei Carabinieri di Vetralla del 19 dicembre 2025, afferente alla denuncia del titolare dell’enoteca XXXXXX in relazione al furto di bottiglie di champagne subito il 6 dicembre 2025: dalla predetta annotazione emergeva che nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza il condannato era stato ripreso mentre introduceva una bottiglia in una busta di plastica, in cui il figlio minore della compagna poco prima aveva occultato una scatola porta bottiglia. Ha dato atto altresì della denuncia per il furto dell’albero di Natale, trasmessa con ulteriore nota dei Carabinieri di Vetralla del 19 dicembre 2025, presentata dal parroco, il quale segnalava che XX e la compagna ogni sera entravano in chiesa con l’intento di asportare qualcosa, sottraendo in una occasione delle candele. A dispetto dell’estraneità ai fatti professata dal condannato, il Tribunale ha ritenuto i sopra menzionati contegni incompatibili con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio, in quanto indicativi dell’incapacità del XX di gestire il beneficio e di insofferenza alle regole del vivere civile. Trattasi di motivazione congrua e immune da fratture logiche, che resiste alle doglianze del ricorrente, orientate a sollecitare una diversa lettura dei fatti occorsi, preclusa al giudice di legittimità.
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la decisione assunta dal Tribunale non ha trascurato la precedente riammissione al beneficio. Proprio muovendo da tale pregressa vicenda processuale, in una lettura complessiva degli accadimenti alla luce dei fatti più recenti, il giudice di merito ha maturato il convincimento, del tutto logico e non meritevole di censura, dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva e alla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni accedenti alla misura.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN CE VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 3 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato nei confronti di XXXXXX l’esecuzione della pena presso il domicilio cui era stato ammesso, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3 aprile 2025. Nell’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza, fatto presente che XX era stato riammesso al beneficio dopo una prima sospensione del 18 agosto 2025, ha posto a fondamento della revoca le denunce riportate dal condannato per furto di bottiglie di champagne, commesso il 6 dicembre 2025 in concorso con il figlio minore della compagna, e per furto di un albero di Natale, consumato il 18 dicembre 2025 all’interno della parrocchia.
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolando quattro motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha fondato la revoca su mere notitiae Penale Sent. Sez. 1 Num. 20611 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: VE AN CE Data Udienza: 29/04/2026 criminis per reati bagatellari, senza svolgere alcuna valutazione di proporzionalità rispetto alla natura dei fatti. 2.2 Con il secondo motivo denuncia motivazione apparente per omessa valutazione delle allegazioni difensive, essendo il furto di champagne ascrivibile a iniziativa del figlio minore della compagna del condannato, mentre la sottrazione dell’albero di Natale è frutto di un equivoco sul consenso del parroco all’asportazione, come riferito dalla compagna in sede di indagini difensive. 2.3 Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dei criteri di valutazione della gravità della violazione, avuto riguardo al modesto valore dei beni sottratti e all’avvenuta restituzione della refurtiva.
2.4 Con il quarto motivo eccepisce vizio di motivazione per l’omessa valutazione del precedente giudizio positivo espresso in data 9 settembre 2025 in sede di riammissione al beneficio, nonché per la mancata esposizione delle ragioni che hanno condotto a distanza di pochi mesi a un giudizio negativo, in assenza di una verifica sull’andamento globale dell’esecuzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La legge n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., rendendo possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, in modo da contrastare il sovraffollamento delle strutture penitenziarie. L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282488 - 01). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 199 del 2010, l’esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. La detenzione presso il domicilio è assoggettata, oltre che alla disciplina specifica di cui alla legge n. 199 del 2010, alle norme dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione, in quanto compatibili. L'art. 1, comma 8, della legge n. 199 del 2010 stabilisce, in particolare, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58, e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (art. 1, comma 8, legge n. 199 cit.). Ora, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, Ord. pen. la detenzione domiciliare è revocata 2 se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
3. Tanto premesso, i primi tre motivi di ricorso sono aspecifici e rivalutativi. Il Tribunale di sorveglianza ha autonomamente valutato i fatti oggetto delle denunce, argomentando che il condannato aveva tenuto condotte contrarie alle prescrizioni imposte. Ha valorizzato le specifiche risultanze di un’annotazione di p.g. allegata alla nota dei Carabinieri di Vetralla del 19 dicembre 2025, afferente alla denuncia del titolare dell’enoteca XXXXXX in relazione al furto di bottiglie di champagne subito il 6 dicembre 2025: dalla predetta annotazione emergeva che nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza il condannato era stato ripreso mentre introduceva una bottiglia in una busta di plastica, in cui il figlio minore della compagna poco prima aveva occultato una scatola porta bottiglia. Ha dato atto altresì della denuncia per il furto dell’albero di Natale, trasmessa con ulteriore nota dei Carabinieri di Vetralla del 19 dicembre 2025, presentata dal parroco, il quale segnalava che XX e la compagna ogni sera entravano in chiesa con l’intento di asportare qualcosa, sottraendo in una occasione delle candele. A dispetto dell’estraneità ai fatti professata dal condannato, il Tribunale ha ritenuto i sopra menzionati contegni incompatibili con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio, in quanto indicativi dell’incapacità del XX di gestire il beneficio e di insofferenza alle regole del vivere civile. Trattasi di motivazione congrua e immune da fratture logiche, che resiste alle doglianze del ricorrente, orientate a sollecitare una diversa lettura dei fatti occorsi, preclusa al giudice di legittimità.
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la decisione assunta dal Tribunale non ha trascurato la precedente riammissione al beneficio. Proprio muovendo da tale pregressa vicenda processuale, in una lettura complessiva degli accadimenti alla luce dei fatti più recenti, il giudice di merito ha maturato il convincimento, del tutto logico e non meritevole di censura, dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva e alla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni accedenti alla misura.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN CE VE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 3 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4