Sentenza 1 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di reati doganali non è consentito al giudice d'appello che rilevi l'incertezza sull'ammontare dei diritti di confine disporre la rinnovazione del giudizio di primo grado non ricorrendo nella specie alcuna delle nullità indicate nell'art. 604 comma quarto cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2005, n. 12644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12644 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 01/01/2005
Dott. DE MAIO DO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 2184
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 14277/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA DO AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 28.9.2004 dalla Corte di appello di Genova;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 20.11.2001 il Tribunale monocratico di Chiavari dichiarava DO AR PA colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 216 e 292, per aver importato in via definitiva in territorio italiano, senza pagare l'I.V.A. all'importazione, l'imbarcazione Nasky, battente bandiera inglese, ma immatricolata in territorio extracomunitario (accertato in Lavagna il 7.7.2000); e per l'effetto lo condannava alla pena (sospesa) della multa pari a tre volte i diritti violati.
2 - Su impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza del 28.9.2004, accogliendo la censura sulla indeterminatezza della pena irrogata, annullava la predetta sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Chiavari per la rinnovazione del giudizio.
Osservava al riguardo che il dispositivo di condanna, nella quantificazione della pena, faceva riferimento a un dato, quale quello dei diritti tributari violati, inesistente agli atti del processo, e che pertanto la sentenza era nulla ai sensi dell'art. 546 c.p.p.. Dalla nullità derivava la necessità di rinnovare l'atto nullo con regressione del processo allo stesso stato e grado in cui sì era verificata la nullità.
3 - Il PA, col ministero del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, in cui, premesso il suo concreto interesse a impugnare, deduce erronea applicazione dell'art. 604 c.p.p., comma 4 e 5. In sostanza, sostiene che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 604 c.p.p., comma 4, difettando qualsiasi ipotesi di nullità generale ex artt. 179 e 180 c.p.p., sicché la Corte di merito, che attraverso la rinnovazione del dibattimento aveva già verificato che la Guardia di Finanza non aveva proceduto alla determinazione dei diritti tributari evasi, doveva assolvere l'imputato nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Preliminarmente va riconosciuto l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza della Corte genovese, avendo egli prospettato che l'incertezza sull'ammontare dei diritti di confine evasi e quindi sul superamento della soglia di punibilità di L. 7.745.000 (ora Euro 3.999,96) stabilita dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 295 bis, avrebbe dovuto comportare l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
L'interesse consiste appunto nella differenza, vantaggiosa per il ricorrente, tra il provvedimento impugnato e quello astrattamente ottenibile dall'accoglimento dei motivi dedotti nel ricorso.
5 - Tanto premesso, si deve osservare che le nullità per le quali l'art. 604 c.p.p. impone al Giudice di appello la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado sono solo quelle afferenti al difetto di contestazione (di cui al comma 1), e quelle assolute o a regime intermedio non sanate, che invalidano il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di primo grado (di cui allo stesso articolo, comma 4).
Più esattamente, le ipotesi di nullità contemplate nel quarto comma, che impongono al Giudice d'appello di dichiarare la nullità e di rinviare al primo Giudice per nuovo giudizio, richiamano gli artt. 179 e 180 c.p.p., e per conseguenza comprendono tutti i casi di nullità generale previsti dall'art. 178 c.p.p., relativi alla capacità del Giudice, alla iniziativa del Pubblico Ministero o all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, oltre ai casi di nullità specifiche assolute di cui all'art. 179 c.p.p., comma 2. In genere si tratta di invalidità che afferiscono ai presupposti o agli atti propulsivi del processo. In tutti questi casi, il principio di economia processuale e di conservazione degli atti cede di fronte alla esigenza di assicurare che il giudizio di primo grado abbia rispettato i fondamentali principi che regolano la legittimazione del Giudice, l'iniziativa del Pubblico Ministero e il contraddittorio delle parti;
sicché si giustifica la separazione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, col rinvio degli atti al primo Giudice. Ma al di fuori di questi casi tassativi l'anzidetta separazione non è più consentita, giacché il principio di economia processuale riprende la sua prevalente efficacia.
In particolare, per i casi di nullità diversi da quelli previsti nell'art. 604 c.p.p., comma 1 e 4, che si riferiscono in genere, anche se non esclusivamente, alla invalidità di atti probatori, il Giudice di appello, senza disporre la regressione al giudizio di primo grado, dovrà decidere nel merito, dopo aver ordinato la rinnovazione dell'atto nullo (se necessario per il giudizio) o averne semplicemente dichiarato la nullità (se non necessario per il giudizio), a mente dell'art. 604 c.p.p., comma 5. 6 - Alla luce di questi principi è evidente che la Corte d'appello genovese ha illegittimamente disposto la rinnovazione del giudizio di primo grado al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 604 c.p.p.. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 546 c.p.p. per indeterminatezza della pena, in quanto determinata in base a un parametro (i diritti di confine dovuti per la importazione di una imbarcazione extracomunitaria) non ancora accertato.
Ma al riguardo va anzitutto osservato che l'art. 546 c.p.p., comma 3, prevede come cause specifiche di nullità della sentenza solo la mancanza di motivazione, la mancanza o la incompletezza degli elementi essenziali del dispositivo e la mancanza di sottoscrizione. La indeterminatezza della pena non rientra in nessuna di queste ipotesi.
In particolare, non rientra nella mancanza o incompletezza degli elementi essenziali del dispositivo, atteso che per elementi essenziali del dispositivo si devono intendere le statuizioni di merito che il Giudice deve pronunciare in relazione a tutti i soggetti imputati e ai relativi capi di imputazione. Perciò, quando - come nel caso di specie - la sentenza contenga il giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato contestato e l'irrogazione della relativa pena, il dispositivo non può dirsi mancante o incompleto, anche se la pena non risulta predeterminata. È questo un caso analogo a ogni altro caso in cui la pena è stata determinata illegalmente. In tutti questi casi il Giudice d'appello procede direttamente alla determinazione della pena in conformità alla legge, senza rinviare al Giudice di primo grado per nuovo giudizio.
7 - In secondo luogo, per le considerazioni svolte al precedente paragrafo 5, ove anche fosse ravvisabile una nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p., poiché non si tratterebbe di una nullità prevista dall'art. 604 c.p.p., comma 4 (in particolare non configurebbe una delle nullità specifiche assolute richiamate dall'art. 179 c.p.p., comma 2), il Giudice d'appello non potrebbe rinviare gli atti al Giudice di primo grado;
ma dovrebbe, al contrario, procedere direttamente alla determinazione legale della pena.
Per questa ragione, non è pertinente il richiamo a Cass. Sez. 5^, n. 1171 del 30.3.1999, P.M. in n proc. Vivallos Cruces, rv. 212935, operato dalla Corte di merito per giustificare la regressione degli atti al Giudice di primo grado.
In quella sentenza, invero, come in altre dello stesso segno (ad es. Cass. Sez. 3^, n. 3018 del 16.1.1997, Di Marco, rv. 207809), era la Corte di Cassazione, e non il Giudice d'appello, a rinviare gli atti al Giudice a quo, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 546 c.p.p.. Il che si spiega perfettamente con la struttura del giudizio di legittimità, nel quale la separazione tra fase rescindente e fase rescissoria è la naturale conseguenza della sottrazione al Giudice di legittimità di ogni competenza nel merito (art. 623 c.p.p.); a differenza del giudizio di appello, nel quale il Giudice conserva competenza a conoscere sia i profili di legittimità sia quelli merito della regiudicanda, con la conseguenza che ha il dovere di rimettere gli atti al primo Giudice solo nei casi eccezionali e tassativamente previsti in cui ravvisi una nullità perché il fatto contestato è diverso da quello giudicato ovvero il processo di primo grado sia affetto da incapacità del Giudice o da violazioni patologiche della dialettica processuale.
8 - In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova affinché proceda a nuovo giudizio, al fine di verificare il superamento della soglia di punibilità ed eventualmente rideterminare legalmente la pena. A tal fine, essendo necessario accertare i diritti di confine dovuti, il Giudice di rinvio potrà disporre l'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 3, per chiedere ulteriori accertamenti alla Guardia di Finanza, esperire perizia tecnica al riguardo, o assumere ogni altro idoneo mezzo di prova.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006