Sentenza 15 dicembre 2021
Massime • 1
L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare e, quindi, indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2021, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2021 |
Testo completo
02292-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3856/2021 STEFANO MOGINI - Presidente CC - 15/12/2021 ROBERTO BINENTI R.G.N. 23524/2021 FRANCESCO CENTOFANTI DANIELE CAPPUCCIO VINCENZO GALATI Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OC DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da VI Di CC avverso il provvedimento del 2 marzo 2021 del Magistrato di sorveglianza di Roma con il quale era stata respinta la proposta di applicazione della esecuzione della pena a domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 19 dicembre 2020, in relazione alla pena residua di cui alla sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 11 aprile 2007. 2. A fondamento della decisione ha evidenziato la condivisibilità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, nel respingere la proposta, aveva assegnato rilievo alle pendenze a carico del Di CC per i reati di furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, violazione alle misure di prevenzione, reati contro il patrimonio e la persona, violazione della normativa in materia edilizia. Ha, altresì, evidenziato come il Tribunale di sorveglianza avesse respinto, per le medesime ragioni, anche la richiesta del Di CC di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 ritenuta «analoga, per contenuti e finalità, alla esecuzione della pena a domicilio». Tale recente giudizio di pericolosità è stato ritenuto non superabile, in mancanza di elementi idonei ad eliminare le informazioni della polizia giudiziaria che evidenziano l'indole delinquenziale del condannato.
3. Avverso l'ordinanza, VI Di CC ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. VI Di Giulio, articolando un motivo. Ha dedotto l'esistenza dei vizi di violazione di legge ed in punto di motivazione del provvedimento in quanto fondato, essenzialmente, sulla equiparazione tra la misura della detenzione domiciliare e quella della esecuzione della pena presso il domicilio. Gli istituti, tuttavia, assolvono a finalità diverse. La stessa legge istitutiva della misura per la quale si procede indica il limite temporale di efficacia dell'istituto individuandolo nella riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione. Si tratta di istituto previsto per far fronte al sovraffollamento delle carceri, finalità estranea a quella delle misure alternative. ще Sh Ancora, la preclusione all'accesso alla misura di cui alla legge n. 199 del 2010 è costituita dalla pericolosità accentuata di cui agli artt. 102, 105 e 108 cod. pen., non già dalla recidiva generica. Assumono rilevanza la mancanza di un concreto pericolo di fuga o di recidiva, l'idoneità del domicilio e la sua effettività, nonché la mancanza di specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, ossia una pericolosità sociale più elevata rispetto a quella richiesta per negare la misura alternativa. L'avere valorizzato le medesime circostanze richiamate per escludere l'ammissione alla detenzione domiciliare e la risalenza nel tempo dei precedenti penali integrerebbero i vizi dedotti con il ricorso introduttivo.
4. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Nel caso di specie si verte in tema di applicazione della esecuzione della pena a domicilio disciplinata dall'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 in base al quale, nell'attuale formulazione, è previsto che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)». Le cause di esclusione da tale particolare modalità esecutiva della pena riguardano: i condannati a taluno dei delitti indicati dall'art.
4-bis Ord. pen., delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod,. pen., i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall'art. 14- ter Ord. pen., il caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l'idoneità e l'effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato. La legge n. 199 del 2010 non ha previsto, quindi, una misura alternativa alla detenzione diversa ed ulteriore da quella disciplinata dall'art. 47-ter Ord. pen. avendo inteso, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario, introdurre una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa 2 p u della finalità rieducativa di cui all'art. 27 Cost. allo scopo di rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere. L'applicazione è stata, peraltro, limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità. La differente disciplina e ratio sottesa dalla norma in esame rispetto alla menzionata misura alternativa, risulta ancor più evidente se si considera la previsione di cui all'art. 1, comma 8, legge n. 199 del 2010 che prevede l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47-ter Ord. pen. solo ove compatibile con quella introdotta nel 2010, con la conseguenza che è da escludere la mera sovrapposizione della disciplina prevista dall'Ordinamento penitenziario con quella di cui alla norma in esame. Va quindi condiviso e ribadito l'arresto secondo cui «l'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura» (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, dep. 2014, Caldarozzi, Rv. 259469).
3. Così ricostruita la ratio dell'istituto in esame ed i rapporti con la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47-ter Ord. pen., è evidente la fondatezza del motivo di ricorso proposto nell'interesse del condannato. Il provvedimento impugnato, infatti, trova la sua, pressochè esclusiva, giustificazione nel pregresso diniego delle misure alternative, fra cui quella della detenzione domiciliare, intervenuto con provvedimento emesso dallo stesso Tribunale di sorveglianza il 10 novembre 2020. Nel rilevare l'esistenza di tale precedente decisione, il Tribunale ha evidenziato l'analogia «per contenuti e finalità» della detenzione domiciliare e dell'esecuzione della pena a domicilio. Tale assunto, come segnalato, è errato assolvendo i due istituti a funzioni diverse e potendo la modalità esecutiva di cui all'art. 1 legge n. 199 del 2010 essere applicata anche in deroga a quanto previsto dall'art. 47-ter Ord. pen. ricorrendo i requisiti della entità della pena da espiare, la non ostatività del reato in espiazione e la non pericolosità del condannato. Ulteriormente, va evidenziato che l'art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 199 del 2010 esclude l'ammissione all'esecuzione delle pene detentive brevi presso il domicilio ricorrendo «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti», laddove l'esclusione della detenzione domiciliare è prevista nel caso di inidoneità della misura ad evitare che il condannato 3 SH imp commetta altri reati, secondo la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1 bis, Ord. pen. specificamente riferito alla misura negata a Di CC dal provvedimento impropriamente richiamato dal Tribunale di sorveglianza. Manca, quindi, nella disciplina relativa all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi qualsiasi forma di giudizio di idoneità della misura a prevenire ricadute nella commissione di illeciti (profilo, invece, presente nella disciplina della misura alternativa) dovendo la motivazione del Tribunale essere riferita, al fine di escludere la modalità esecutiva, in termini puntuali («specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qualificata («concreta») che il condannato commetta altri delitti e non, genericamente, reati. Ciò giustifica, ancora di più, l'impossibilità per il Tribunale di sorveglianza di mutuare la motivazione adottata per escludere la misura alternativa per negare l'ammissione all'esecuzione presso il domicilio della pena.
4. Da quanto esposto discende l'accoglimento del ricorso con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopra espressi in punto di rapporti tra giudizio di ammissione alle misure alternative ed esecuzione delle pene detentive brevi presso il domicilio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 15/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Galati Stefano Mogini Stropier RIA 20 GEN 2022 4