Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6140 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO6140/01 REPUBBLICA ITAI LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 14686/98 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron.13386 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 19/01/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 275 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 203/98 del Tribunale di AOSTA, depositata il 18/05/98 R.G.N. 740/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17.12.1997 IT AS impugnava la sentenza 7.11.1997 del Pretore di Aosta che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il ripristino della rendita INAIL già riconosciutagli nel 1982, per broncopneumopatia da silicati, pari al 25%, e revocata dallo stesso Istituto a seguito di revisione effettuata nel 1995 ex art. 55 della legge n. 80 del 1989. L'appellante contestava sia la metodologia diagnostica impiegata dal c.t.u., sia le valutazioni compiute dallo stesso c.t.u. sui risultati della TAC, ed invocava il rinnovo dell'accertamento peritale. Costituitosi il contraddittorio, con la costituzione dell'Inail, il Tribunale di Aosta, con sentenza del 18.5.1998, confermava integralmente la decisione pretorile, osservando che lo strumento diagnostico utilizzato dal consulente medico di ufficio forniva il massimo della attendibilità in ordine alla diagnosi Ron delle pneumoconiosi, in virtù dell'elevato potere risolutivo consentito dalla TAC- HR, e che poteva considerarsi attendibile l'esito di tali indagini sulle quali si era fondata la sentenza del primo giudice. Avverso detta sentenza il AS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha replicato l'Inail con controricorso. Nell'imminenza dell'udienza, l'assicurato ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.P.R. 3°.6.1965, n. 1124, 4 della legge 27.12.19 n. 780 e 55 della legge 9.3.1989, n. 88, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione - lamenta il ricorrente che il Tribunale aveva completamente ignorato le controdeduzioni esposte dall'appellante e non aveva disposto il rinnovo della 3 consulenza medico legale nonostante le incertezze e le lacune della indagine peritale svolta d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado. In sede di memoria illustrativa il ricorrente ha richiamato la nuova disciplina dettata dall'art. 9 della legge 23.2.2000, n. 38. Il ricorso merita accoglimento nei limiti delle considerazioni che seguono. Al fine di sgombrare il terreno da una serie di complesse ed articolate argomentazioni sviluppate nella memoria illustrativa del ricorrente, deve premettersi che la fattispecie in esame si inquadra certamente nell'ipotesi della "rettifica per errore", già disciplinata dall'art. 55 della legge n.80 del 1989 e, da ultimo, dall'art. 9 della legge n.38 del 2000. Ciò non soltanto perché lo stesso Istituto resistente, nell'adottare il provvedimento di revoca della rendita già riconosciuta in passato al AS, ha fatto espresso riferimento al citato art.55, ma anche perché il fatto da cui ha tratto origine detto provvedimento è consistito · - come ha chiarito la sentenza impugnata - non in una modifica dello stato di invalidità originariamente riscontrato a carico dell'assicurato, ma piuttosto nell'accertamento - reso possibile da nuove tecniche diagnostiche e accertamenti specialistici più approfonditi della totale inesistenza della infermità originariamente ritenuta esistente, segnatamente della broncoponeumopatia di origine professionale, già valutata al 25%. Deve allora tenersi conto -come avvertito dalla difesa del ricorrente - delle innovazioni introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 il cui primo comma recita: "Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvi i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla comunicazione dell'originario provvedimento errato". Il quarto comma abroga, coerentemente, il primo periodo del comma 5 dell'art. 55 1. 88/1989. Il secondo comma, poi, restringe l'ambito degli errori rettificabili, aggiungendo al limite temporale del decennio, l'ulteriore limite derivante dall'obbligo di accertare gli errori di diagnosi medica e di valutazione dell'istituto avvalendosi esclusivamente dei metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario. Il terzo comma, infine, stabilisce che l'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato. dunque, I principi generali, come precisati dalla giurisprudenza, sono stati sostanzialmente confermati dal nuovo dato normativo, giacché è proprio nel quadro da essi definito che opera la nuova regola,in forza della quale l'Istituto, eccettuata l'ipotesi del dolo o della colpa grave dell'assicurato, ha l'onere di riesaminare il proprio operato entro il termine di dieci anni, se intende sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione fino ad allora ritenuta sussistente, riesame che, in ogni caso, non può essere condotto con metodi e strumenti di indagine resøsi disponibili in tempi successivi alla commissione dell'ipotetico errore. Il significato sostanziale della disposizione normativa, reso palese dalle parole adoperate e che appare l'unico rispondente alla ratio di consolidare dopo dieci anni le situazioni prodotte dai comportamenti tenuti dall'istituto assicuratore, è quello di imporre allo stesso istituto l'onere di manifestare la volontà di rettificare l'errore entro un termine di decadenza. Ne discende che, per evitare la decadenza dalla facoltà di sottrarsi alle conseguenze del detto consolidamento e di considerare non dovute o di modificare le prestazioni, l'istituto ha l'onere di comunicare all'interessato la rettifica entro il termine di dieci anni. (In questi termini, cfr. Cass., 16.8.2000, n. 5 10842, secondo cui non sarebbe sufficiente comunicare la mera intenzione di procedere a nuove valutazioni o l'avvio delle procedure di riesame – ad es., invito a sottoporsi a visita medica - ma è indispensabile partecipare l'avvenuta rettifica nei suoi esatti termini, affrontando l'eventuale rischio della contestazione giudiziale da parte dell'interessato. E' questa la conseguenza necessaria di una fattispecie di decadenza, che, secondo le regole di generale applicazione, può esser evitata solo compiendo l'atto previsto dalla legge, atto consistente, come si è detto, nella soppressione o riduzione della prestazione, salva la successiva verifica giudiziale in caso di contestazione dell'interessato). Solo in caso di rispetto del termine decadenziale, diviene rilevante l'altra alla indagine in ordine la rettificabilità dell'errore, e cioè la sua verificabilità esclusivamente con criteri, metodi e strumenti d'indagine già disponibili al tempo della sua commissione. Per converso, la scadenza del decennio produce il consolidamento della situazione solo se non risulti la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato. Quanto al dies a quo del decennio, la legge lo identifica espressamente nella data di comunicazione dell'originario provvedimento errato. Non sarebbe consentito, quindi, spostare in avanti la decorrenza per effetto di successive revisioni, salvo, naturalmente, che l'errore non sia stato commesso proprio in sede di revisione, determinando il primo (originario) provvedimento errato. In altri termini, la conferma delle precedenti valutazioni (erronee), proprio a causa del carattere confermativo, non sostanzia un nuovo ed autonomo errore che valga a determinare la decorrenza di un nuovo termine di decadenza: la legge, come si è detto, non consente dubbi al riguardo, nel suo espresso riferimento al provvedimento "originario". Appare chiaro dal tenore della nuova legge n.38/2000 che la mancata partecipazione tempestiva della volontà di non continuare ad adempiere l'obbligazione sortisce l'effetto di consolidare la situazione determinata dall'attribuzione erronea della prestazione, in forza di una disposizione dettata in materia di diritto pubblico e sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto, ai sensi degli art. 2968 e 2969 c.c. l'assicurato non può rinunziare alla decadenza ed il giudice deve rilevare di ufficio l'avvenuto consolidamento della situazione. Ciò comporta, tra l'altro, che, nei limiti delle allegazioni delle parti, la fattispecie impeditiva della decadenza costituita dal dolo o dalla colpa grave dell'assicurato debba essere accertata dal giudice anche di ufficio. Lo ius supervenens, nei termini sopra precisati, deve essere applicato nei procedimenti in corso. Tale conclusione si trae con sicurezza dalle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 9 d.lgs. 38/2000. Il quinto comma stabilisce che i soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto il riesame del provvedimento, riesame, evidentemente, da operare in base alla nuova normativa. Tale domanda, come stabilisce il settimo comma, ove sia accolta, conduce alla riattribuzione della prestazione ex tunc, cioè dalla data della sua soppressione, purché non sia decorso il termine prescrizionale (o non si sia verificata una decadenza); nel caso, poi, che per il compimento del termine prescrizionale (o di decadenza) manchino, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, meno di centottanta giorni, opererà in ogni caso il detto termine di centottanta giorni. Il sesto comma si occupa dei rapporti esauriti, per il decorso del termine di prescrizione (ma anche di decadenza) previsto per rivendicare i diritti non soddisfatti dall'istituto assicuratore oppure per la preclusione derivante dal 7 giudicato, ammettendo l'interessato a domandare il riesame della determinazione dell'istituto entro il termine di decadenza di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, solo che in questo caso la riattribuzione della prestazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non darà diritto ad arretrati. Appare, quindi, evidente che il caso del procedimento giurisdizionale in corso rientra nell'ipotesi di cui al quinto comma, considerato che la domanda giudiziale deve ritenersi sostitutiva ad ogni effetto di quella amministrativa e l'istituto assicuratore è posto in grado di assumere decisioni favorevoli all'assicurato, determinando la cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis, Cass. 1° aprile 1993, n. 392, in tema di giudizio in corso al tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984). Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che dovrà procedere agli accertamenti di fatto necessari per la decisione in quanto conseguenziali all'applicazione del seguente principio di diritto: "In forza del disposto di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, l'Inail decade - decadenza di ordine pubblico e rilevabile di ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato - non rilevando le, eventuali, successive conferme del medesimo -- ed inoltre, l'errore assume rilevanza ai fini della errore in sede di revisione soppressione o della riduzione delle prestazioni solo se accertato con i criteri, 8 metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea;
in ogni caso, nella sussistenza delle condizioni necessarie per la sua rilevanza, l'errore è verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l'Inail abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure di revisione per sopravvenienze" La Corte di appello di Torino, in quanto giudice di rinvio, provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Tressa 3 5 - 3 1 N G G 8 E 3 7 1 . E A L L - E L D Phlle O T R S S I R T 0 I D D L E A 1 T I . L I O N A E ' R E R I T O G , A S D G E N O S I E P , A T S A S S A D , O I L B S L I O I M T O IL CANCELLIERE E D A D S P T E A E N Depositato in Cancelleria 27 APR. 2001 AOL CA oggi,. M IL CANCELLIERE T R O