Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9424
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora una cooperativa edilizia, cui il Comune espropriante abbia delegato il compimento della procedura espropriativa, oltre a conferire l'incarico della realizzazione del programma di alloggi sociali cui la stessa è finalizzata, non abbia ottenuto la pronuncia del decreto di esproprio prima della scadenza del termine dell'occupazione legittima, ma, consapevole della illegittimità del persistere di questa, abbia provveduto alla esecuzione dell'opera e reso irreversibile la destinazione pubblica dell'area permanendo nel possesso dell'immobile espropriato dopo la scadenza di detto termine, è alla cooperativa stessa che, in veste di autrice materiale della cosiddetta "occupazione acquisitiva", deve imputarsi l'illecito aquiliano risultante dal concorso della radicale trasformazione del bene e della illegittimità della occupazione in ragione del perdurare di questa senza titolo, ricadendo sul delegato l'onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenga tempestivamente; sussiste, tuttavia, in tale ipotesi, una corresponsabilità solidale dell'Ente delegante, il quale avrebbe dovuto promuovere la procedura espropriativa, atteso che questa si svolge non solo in nome e per conto del Comune, ma altresì d'intesa con esso, sicché è da ritenere che detto Ente conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 cod. civ., ferma la necessità, una volta accertata la configurabilità dell'illecito aquiliano a carico del delegato, di quantificare, nel medesimo giudizio, ove richiesto dal delegato medesimo, la misura della colpa e del contributo causale nella determinazione dell'illecito ai fini di una possibile azione di rivalsa nei confronti del delegante.

In ipotesi di responsabilità solidale, il fatto che il creditore accetti puramente e semplicemente da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, ancorché corrispondente alle quote interne gravanti sul debitore medesimo, non è sufficiente ad integrare gli estremi della rinuncia alla solidarietà (la cui presunzione si realizza soltanto qualora il creditore stesso rilasci quietanza al debitore per la sua parte e senza riserve per il credito residuo), trattandosi solo di un pagamento parziale del debito che, nella sua complessiva entità, ricade, nei rapporti esterni, sul condebitore in solido e che il creditore può accettare, ove non ritenga di rifiutarlo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9424
    Data del deposito : 12 luglio 2001

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