Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 2
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora una cooperativa edilizia, cui il Comune espropriante abbia delegato il compimento della procedura espropriativa, oltre a conferire l'incarico della realizzazione del programma di alloggi sociali cui la stessa è finalizzata, non abbia ottenuto la pronuncia del decreto di esproprio prima della scadenza del termine dell'occupazione legittima, ma, consapevole della illegittimità del persistere di questa, abbia provveduto alla esecuzione dell'opera e reso irreversibile la destinazione pubblica dell'area permanendo nel possesso dell'immobile espropriato dopo la scadenza di detto termine, è alla cooperativa stessa che, in veste di autrice materiale della cosiddetta "occupazione acquisitiva", deve imputarsi l'illecito aquiliano risultante dal concorso della radicale trasformazione del bene e della illegittimità della occupazione in ragione del perdurare di questa senza titolo, ricadendo sul delegato l'onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenga tempestivamente; sussiste, tuttavia, in tale ipotesi, una corresponsabilità solidale dell'Ente delegante, il quale avrebbe dovuto promuovere la procedura espropriativa, atteso che questa si svolge non solo in nome e per conto del Comune, ma altresì d'intesa con esso, sicché è da ritenere che detto Ente conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 cod. civ., ferma la necessità, una volta accertata la configurabilità dell'illecito aquiliano a carico del delegato, di quantificare, nel medesimo giudizio, ove richiesto dal delegato medesimo, la misura della colpa e del contributo causale nella determinazione dell'illecito ai fini di una possibile azione di rivalsa nei confronti del delegante.
In ipotesi di responsabilità solidale, il fatto che il creditore accetti puramente e semplicemente da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, ancorché corrispondente alle quote interne gravanti sul debitore medesimo, non è sufficiente ad integrare gli estremi della rinuncia alla solidarietà (la cui presunzione si realizza soltanto qualora il creditore stesso rilasci quietanza al debitore per la sua parte e senza riserve per il credito residuo), trattandosi solo di un pagamento parziale del debito che, nella sua complessiva entità, ricade, nei rapporti esterni, sul condebitore in solido e che il creditore può accettare, ove non ritenga di rifiutarlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9424 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GI LE, IA LE, RO LE e TO LE, elettivamente domiciliati in Roma, Via San Godenzo n. 59, presso l'Avvocato Giuseppe Aiello che h rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del corso
- ricorrenti -
CONTRO
COMUNE di GELA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana n. 38, presso l'Avvocato Paolo Panariti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Scialfa in forza di procura speciale a margine del controricorso
- Controricorrente -
nonché
COOPERATIVA "PRIMAVERA" a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Roux n. 20, presso l'Avvocato Giuseppe Fontanella che la rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio separato facente parte integrante del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n.91 pubblicata il 27.10.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.12.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della controricorrente RA RA a r.l..
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.6.1984, CE NO SA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltanissetta il Comune di Gela, premettendo:
a) che con decreto n. 196/D dell'83.1979 emesso dall'Assessore al lavori pubblici della Regione Sicilia, la RA Edilizia RA di Gela era stata autorizzata, al fine di realizzare il programma costruttivo ivi indicato, ad occupare in via di urgenza, in nome e per conto del locale Comune e per un periodo di cinque anni dalla data di immissione in possesso, la superficie di mq.784 di un lotto di maggiore estensione, di proprietà di essa attrice, situato nel territorio comunale,
b) che la predetta RA, in forza di delega del Comune di Gela ed in nome e per conto del medesimo, il 21.4.1979 si era immessa nel possesso dell'area in questione;
c) che il programma costruttivo era stato ultimato ma che, nonostante il decorso del termine di cinque anni e l'ultimazione dell'opera, non era stato emesso il decreto di espropriazione.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il predetto Comune, nella misura da determinare, fosse condannato al risarcimento dei danni per la perdita della proprietà dell'area edificabile, oltre gli accessori.
Si costituiva il convenuto, eccependo la propria estraneità all'esproprio, nonché chiedendo ed ottenendo termine per chiamare in causa la RA RA, asserita responsabile dei danni, la quale restava contumace.
A seguito dell'istituzione del Tribunale di Gela, la causa veniva cancellata dal ruolo del Tribunale di Caltanissetta ed era quindi riassunta davanti al nuovo ufficio.
Quest'ultimo giudice, con sentenza del 17.2/5.4.1993, rigettava la domanda, che riteneva esperita nel soli riguardi del Comune di Gela non avendola l'attrice rivolta altresì nel confronti della RA RA, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del predetto Comune sull'assunto secondo cui la pretesa risarcitoria della NO era da *inquadrare nella fattispecie dell'illecito aquiliano, laddove l'irreversibile trasformazione del fondo, occupato illegittimamente a seguito della scadenza del termine quinquennale, doveva essere imputata esclusivamente alla RA e non al Comune stesso, a nulla rilevando le questioni attinenti alla procedura espropriativa incompiuta e al conseguente esercizio di potestà ablatorie da parte dell'Ente territoriale, atteso che la medesima RA, in forza del mandato speciale di rappresentanza intercorso con quest'ultimo, doveva farsi carico degli eventuali danni causati a terzi, ancorché derivanti dal procedimento di espropriazione e comunque di acquisizione.
Avverso la decisione, proponeva tempestivo appello la NO nel confronti soltanto del Comune di Gela, il quale resisteva nel grado proponendo a sua volta appello incidentale condizionato. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei guardi della RA RA, quest'ultima si costituiva chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva respingendosi la domanda attrice.
Proseguito il giudizio dagli eredi della NO, deceduta nelle more del processo di seconda istanza, la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 23.9/27.10.1998, rigettava l'appello principale rimanendo assorbito quello incidentale condizionato ed assumeva in particolare:
a) che l'atto di appello mancasse del necessario grado di specificità dei motivi di impugnazione, atteso che gli appellanti, per sostenere la legittimazione passiva del Comune di Gela, avevano ancorato le proprie doglianze esclusivamente a mere enunciazioni di astratti principi riguardanti il procedimento espropriativo, facendo in particolare riferimento alla prevalente giurisprudenza relativa al riconoscimento della legittimazione passiva del Comune espropriante anche in caso di delega alla RA dell'attuazione di detto procedimento, laddove il primo giudice aveva inequivocabilmente sottolineato come, nella specie, fosse rilevante solo la condotta lesiva posta in essere dall'esecutore materiale dell'illecito, vale a dire la RA;
b) che la legittimazione passiva di quest'ultima, e non anche del Comune, discendesse dal mandato speciale di rappresentanza del 7.11.1980 a mezzo del quale il secondo, a tenore dell'art.3, aveva delegato alla prima lo svolgimento della procedura espropriativa con esonero del delegante da ogni responsabilità di natura patrimoniale, nonché dalla convenzione stipulata dagli stessi enti nel mese di ottobre del 1978, là dove, all'art. 1, si era previsto che il Comune di Gela venisse sollevato, ad opera della RA, da ogni responsabilità patrimoniale derivante dal procedimento espropriativo;
c) che l'addebitabilità esclusivamente a quest'ultima di ogni onere di natura economica si ricavasse altresì dalla circostanza secondo la quale l'originaria proprietaria del fondo (la defunta CE NO) aveva ricevuto esattamente dalla RA, senza alcun intervento mediato del Comune, la somma di lire 7.000.000 "in conto" ovvero "a titolo di acconto" di quanto dovutole in conseguenza dell'occupazione dell'area di sua proprietà.
Avverso detta sentenza, propongono corso per cassazione gli eredi della stessa NO, GI, IA, RO e TO SA, deducendo quattro motivi di gravame ai quali resistono la RA RA ed il Comune di Gela con rispettivi controricorsi:
quest'ultimo, peraltro tardivamente, ha altresì depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente RA RA.
Tale eccezione si fonda:
a) sul fatto che, deceduta la dante causa CE NO nel corso del giudizio di secondo grado, legittimati attivamente all'impugnazione per cassazione siano, si i OR SA, ma nella loro dichiarata qualità di eredi della medesima NO, laddove la procura conferita a margine del ricorso e le relative sottoscrizioni non lasciano dubitare che gli odierni ricorrenti abbiano invece voluto agire in proprio e non nella già indicata qualità, determinandosi in tal modo una situazione di carenza della predetta legittimazione che non potrebbe non ripercuotersi sull'instaurato rapporto processuale, facendolo venire meno;
b) sul fatto che l'inammissibilità del ricorso derivi altresì dalla mancanza di idonea documentazione che comprovi non solo il decesso della parte originaria, ma anche l'asserita qualità di eredi in capo agli stessi ricorrenti.
Al riguardo, si osserva in contrario che questi ultimi, i quali peraltro nell'intestazione del ricorso si sono espressamente dichiarati "eredi di NO CE", risultano esser stati parti del precedente grado del giudizio di mento, avendovi partecipato, nella suddetta veste, per essersi colà costituiti, con comparsa dell'8.6.1994, a seguito del decesso, nelle more, della NO stessa, onde, palesandosi l'impugnata sentenza emanata nei riguardi direttamente dei medesimi ricorrenti, costoro non sono affatto tenuti, in questa sede, ad enunciare, e tanto meno a comprovare, tale loro qualità, diverso essendo il caso, opposto a quello di specie, di colui che impugni per cassazione la sentenza pronunciata nel confronti del dante causa senza essere stato parte del relativo giudizio e che, a pena di inammissibilità del corso per insussistenza della legittimazione ad agire la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio siccome attiene alla regolare costituzione del contraddittorio, risulta in effetti chiamato a dimostrare la ricorrenza dei presupposti che giustificano l'applicazione dell'art. 110 c.p. c., ovvero la proposizione del gravame a suo nome nell'asserita veste di erede (Cass. 26 febbraio 1993, n. 2424; Cass. 3 gennaio 1994, n. 1; Cass. 9 febbraio 1994, n. 1345; Cass. 24
febbraio 1995, n. 2119; Cass. 7 novembre 1996, n. 9718; Cass. 14 ottobre 1997, n. 10022; Cass. 1^ marzo 2000, n. 2292; Cass. 21 marzo 2000, n. 3299). Con il primo motivo di gravame, lamentano i ricorrenti violazione e falsa applicazione degli artt. 342e e 163, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo che la Corte territoriale, pur senza dichiarare la nullità o l'inammissibilità dell'appello, abbia erroneamente ritenuto l'insussistenza della specificità dei motivi del gravame proposto da NO CE (dante causa degli stessi ricorrenti), laddove, si assume da parte di questi ultimi, esaminando attentamente l'atto di appello della NO, non può dubitarsi della specificità del motivo di censura relativo al diniego, ad opera del primo giudice, della legittimazione passiva del Comune di Gela. Il motivo non è fondato.
Giova, infatti, notare che il secondo giudice non ha tratto dall'assunto qui censurato (relativo al fatto che "limitarsi - così come ha fatto la NO con l'originario atto di appello - ad enunciare astratti principi riguardanti la procedura di esproprio ... certamente non giova ai fini che qui interessano ... non integrando, siffatte mere enunciazioni di principi, quel grado di specificità dei motivi di appello necessario invece affinché il giudice del gravame possa identificare e vagliare oltre ai punti e ai capi impugnati, anche le ragioni di fatto e di diritto per le quali viene chiesta la revisio prioris istantiae e di puntualizzare, quindi, le questioni sulle quali si invoca il suo riesame, con chiara evidenziazione da parte dell'appellante delle argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle svolte nella sentenza impugnata") le conseguenze a stretto rigore legate all'inosservanza del precetto circa la specificità dei motivi di appello imposto dall'art. 342 c.p.c., tanto da averne invece affrontato l'esame alla luce di ulteriori argomenti così come traspare dalla stessa affermazione "A ciò deve aggiungersi..." che si legge a pagina otto della pronuncia della Corte territoriale. In questo senso, il rilievo della medesima Corte sopra portato è da ritenere che equivalga in realtà a disattendere nel merito la fondatezza della censura proposta, a cagione cioè dell'insufficienza del chiamo ai principi che regolano la legittimazione passiva in materia di procedimento espropriativo là dove si controverta invece in tema di illecito aquiliano, onde, sotto tale profilo, poiché l'esattezza in sè della decisione di secondo grado viene dai ricorrenti censurata con i rimanenti motivi di impugnazione, il motivo de quo può reputarsi assorbito in questi ultimi. Con detti motivi, del cui esame congiunto si palesa l'opportunità involgendo essi una medesima questione pur se da differenti angolature, lamentano rispettivamente i medesimi ricorrenti:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dei principi in tema di responsabilità civile (art. 360, n.3, c.p.c.), nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), deducendo come la Corte di merito erroneamente abbia ritenuto la RA RA , in veste di esecutrice materiale dell'illecito, quale unica responsabile del danno subito dal ricorrenti per la perdita della proprietà del fondo, atteso che, consistendo per un verso detto illecito nella mancata adozione del decreto di espropriazione e nella tardiva emanazione degli atti ad esso preliminari, è incontestato per altro verso il fatto che, nella specie, non sia stato emesso tale decreto, onde la responsabilità del Comune di Gela cui spettava di promuovere la procedura espropriativa;
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 360, n. 3, c.p.c.), deducendo come la
Corte di merito erroneamente abbia escluso la legittimazione passiva del Comune di Gela sulla base della convenzione dallo stesso stipulata con la RA RA e del mandato speciale di rappresentanza in data 7.11.1980 (in forza dei quali il Comune medesimo era sollevato da ogni responsabilità derivante dall'attuazione della delega e dal procedimento espropriativo), atteso che, da un lato, tali atti non possono incidere nella sfera giuridica dei terzi che non vi hanno partecipato essendo validi ed efficaci soltanto tra gli enti che li hanno formati e sottoscritti, mentre, dall'altro lato, anche in presenza della delega alla RA RA, sia cioè che questa includesse l'obbligo di attivarsi per l'emanazione del provvedimento espropriativo sia che non prevedesse simile iniziativa, è da ritenere che l'Ente territoriale non si sia spogliato della responsabilità relativa al verificarsi della "accessione invertita" in danno del proprietario del fondo, conservando un potere di controllo e di stimolo il cui mancato esercizio è ragione di corresponsabilità;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1294 e 1311 c.c., deducendo come la Corte di merito erroneamente abbia escluso la legittimazione passiva del Comune di Gela ed affermato quella esclusiva della RA RA in base al fatto che, da parte di quest'ultima, sia stata versata direttamente alla defunta NO CE (proprietaria dell'area occupata) la somma di lire 7.000.000 "in conto" o "a titolo di acconto", da ciò deducendo che la destinataria della chiesta di pagamento del saldo, in ordine all'occupazione dell'area in questione, non potesse che essere ancora la RA, laddove la medesima RA ed il Comune di Gela, in ragione (quanto meno) della corresponsabilità in ordine alla determinazione dei danni subiti dal correnti per la perdita della proprietà del suolo, devono ritenersi coobbligati in solido al relativo risarcimento, senza che siffatta solidarietà passiva venga meno in seguito al pagamento del suddetto acconto di lire 7.000.000, posto che non sussistono le ipotesi previste dall'art. 1311 c.c. e non può desumersi da alcun atto o fatto la volontà della NO CE o dei suoi eredi di rinunziare alla solidarietà in favore del condebitore Comune di Gela.
I motivi, nel sensi di cui appresso, sono fondati.
Conviene premettere, secondo quanto traspare dall'incensurato apprezzamento della Corte di mento, come nella specie:
a) il Comune di Gela, in forza del "mandato speciale di rappresentanza senza corrispettivo del 7 novembre 1980", abbia delegato alla RA RA lo stesso "svolgimento della procedura espropriativa", ovvero "abbia delegato l'attuazione del procedimento espropriativo alla RA, cui spetta soltanto un diritto di superficie non potendo una cooperativa procedere all'e spropri azione se non in nome e per conto dell'Ente pubblico delegante";
b) la RA anzidetta abbia "realizzato gli alloggi sociali oltre il termine quinquennale dalla data di immissione in possesso senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio". Tanto premesso, si osserva:
1) che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora una cooperativa edilizia, cui sia stato conferito dal Comune espropriante l'incarico di compiere la procedura espropriativa e non soltanto di curare la realizzazione dell'opera, non abbia ottenuto la pronuncia del decreto di esproprio prima della scadenza del termine dell'occupazione legittima, ma, consapevole dell'illegittimità del persistere di questa, abbia provveduto all'esecuzione dell'opera stessa e reso irreversibile la destinazione pubblica dell'area permanendo nel possesso dell'immobile pur dopo la scadenza di siffatto termine, è a detta cooperativa che, in veste di autrice materiale della radicale trasformazione del bene e, quindi, di responsabile per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito del maturarsi, in difetto di tempestiva emanazione del richiamato decreto, dei presupposti della figura della cosiddetta "occupazione acquisitiva" o "accessione invertita", deve imputarsi l'illecito aquiliano risultante dal concorso di tale trasformazione e dell'illegittimità dell'occupazione in ragione del perdurare senza titolo di questa, ricadendo sul delegato, ancorché superficiario ovvero indipendentemente dalla circostanza che l'opera eseguita non entri nel patrimonio dell'autore della condotta, l'onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenga tempestivamente e la fattispecie venga mantenuta entro la sua fisiologica cornice di legittimità (Cass. 20 ottobre 1995, n. 10922, Cass. 17 gennaio 1997, n. 457; Cass. 16 luglio 1997, n. 6502; Cass. 6 maggio 1998, n. 4571;
Cass. 27 aprile 1999, n. 4206);
2) che, tuttavia, in tal caso, sussiste una corresponsabilità solidale dell'Ente delegante il quale avrebbe dovuto promuovere la procedura espropriativa, atteso che siffatta procedura si svolge non solo "in nome e per conto" del Comune, ma "l'intesa" con esso (art.60 della legge 22 ottobre 1971, n.865), sicché è da ritenere che detto
Ente non si spogli, con la delega, della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura stessa, ma conservi un potere di controllo e di stimolo dei comportamenti del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio, sotto il profilo della negligenza o dell'inerzia, è ragione di corre sponsabilità con il medesimo delegato per i danni da quest'ultimo materialmente arrecati, restando pur sempre l'Ente, anche nell'Ipotesi in cui ricorra all'istituto della delega, dominus della procedura e, quindi, responsabile della condotta del delegato, in applicazione del principio in forza del quale la delega ad un altro soggetto della cura della procedura espropriativa non fa venir meno, in chi tale delega abbia conferito, la qualità di espropriante e, quindi, il dovere di cooperare al controllo del razionale e tempestivo svolgimento della procedura stessa, cui si accompagna, quindi, come accennato, nell'ipotesi di mancata, tempestiva emanazione del decreto di esproprio, una posizione di corresponsabilità che obbliga lo stesso delegante, ove ne ricorrano tutti i presupposti (condotta attiva od omissiva;
elemento psicologico della colpa;
danno; nesso di causalità tra condotta e pregiudizio), al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt.2043 e 2055 c.c. (Cass. 10922/95, cit.;
Cass. 457/97, cit.; Cass. 13 maggio 1997, n. 4182; Cass. 26 maggio 1997, n. 4659; Cass. 6502/97, cit.; Cass. 4571/98, cit.; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12631; Cass. 16 febbraio 1999, n. 1307; Cass. 24 marzo 1999, n. 2773; Cass. 4206/99, cit.; Cass. 4 settembre 1999, n. 9381), ferma restando la necessità, una volta verificata la configurabilità dell'illecito aquiliano a carico del delegato (con correlata lesione del diritto soggettivo del privato proprietario), di quantificare nel medesimo giudizio, se richiesto dal delegato medesimo, la misura della colpa e del contributo causale nella determinazione dell'illecito ai fini di una possibile azione di rivalsa da parte di tale delegato nel confronti del delegante (Cass. 1 febbraio 1999, n. 834, ove la precisazione circa il fatto che occorre, sotto questo profilo, considerare altresì il beneficio acquisitivo dell'opera pubblica conseguito dall'ente territoriale quale conseguenza dell'illecito, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno), tenuto a rimborsare alla cooperativa i maggiori danni da questa sopportati rispetto al caso in cui vi fosse stata l'emanazione del decreto di esproprio (Cass.9381/99, cit.);
3) che, d'altra parte, ove si accerti poi che il ritardo nell'emissione del provvedimento conclusivo della procedura, il quale sia di competenza dell'ente territoriale, non dipende da inadempienze o indugi del delegato per avere quest'ultimo posto in essere ogni adempimento, rimane ferma la responsabilità esclusiva del Comune (Cass. 4571/1998, cit.). In questi termini, l'impugnata sentenza soggiace a censura là dove:
a) ha ritenuto la RA RA, assumendo che questa sia stata l'unica a porre in essere la condotta lesiva quale esecutore materiale dell'illecito, esclusiva responsabile del danno subito dal ricorrenti per la perdita della proprietà del fondo, trascurando così di considerare i profili di corresponsabilità solidale che investono, secondo quanto sopra illustrato, la posizione del Comune di Gela, ancorché, reciprocamente, non possa statuirsi, per le medesime ragioni, l'esclusiva responsabilità dell'Ente territoriale, restando pur sempre rimesso al giudice di merito l'apprezzamento circa l'eventuale ricorrenza delle condizioni dianzi delineate sotto il numero 3), onde l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso nella parte in cui pretende "affermarsi che autore dell'illecito è il Comune di Gela";
b) ha ritenuto di poter argomentare siffatta esclusiva responsabilità della RA altresì dall'art.3 del "mandato speciale di rappresentanza senza corrispettivo" del 7.11.1980, nonché dall'art.1 della convenzione inter partes stipulata nel mese di ottobre del 1978, trascurando così di considerare che, qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo senza la tempestiva emanazione del decreto di esproprio, non assume a tal fine rilievo la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato (Cass. 1307/1999, cit.), onde l'accoglimento del terzo motivo del ricorso;
c) ha ritenuto, ancora, di poter argomentare l'esclusiva responsabilità della RA dalla circostanza dell'avvenuto pagamento, ad opera della medesima, dell'acconto di lire 7.000.000 a mani della defunta NO CE, trascurando così di considerare, onde l'accoglimento anche del quarto motivo del ricorso, che, in forza dei principi desumibili dal disposto dell'art.1311 c.c., applicabili nella specie per effetto della riconosciuta corresponsabilità solidale tra Comune e RA ex art.2055 c.c., il mero fatto del pagamento a favore del creditore, il quale accetti puramente la somma relativa e lasci eventualmente una semplice quietanza, di una porzione del debito complessivo, ancorché corrispondente alla quota interna gravante sul debitore, non è sufficiente ad integrare gli estremi della rinuncia alla solidarietà (la cui presunzione, come prevista dal n. 1 del secondo comma del richiamato art. 1311 c.c., si realizza solo se il creditore medesimo rilasci quietanza per la parte di lui e senza serve per il credito residuo), trattandosi in tal caso unicamente di un pagamento parziale del debito che, nella sua complessiva entità, ricade, nei rapporti esterni, sul condebitore in solido e che il creditore può accettare, se tenga di non fiutarlo, in acconto del suo credito (Cass. 12 gennaio 1978, n. 130), laddove, comunque, il creditore che rinunci alla solidarietà in favore di taluno dei coobbligati non può più esigere dal predetto il pagamento dell'intero debito, ma conserva siffatta possibilità nei confronti degli altri condebitori (Cass. 24 settembre 1979, n. 4919; Cass. 5 marzo 1997, n. 1934). Pertanto, il primo motivo del corso deve essere respinto, mentre i rimanenti, per quanto di ragione, meritano accoglimento, onde la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche ai fini delle spese alla Corte di Appello di Palermo, affinché detto giudice provveda a decidere la controversia sottoposta al suo esame facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione i rimanenti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche ai fini delle spese, alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001