Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il Comune abbia delegato allo Iacp la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica su area privata ed il compimento della relativa procedura espropriativa, il verificarsi dell'accessione invertita integra un fatto illecito imputabile all'Istituto anche nel caso in cui l'opera risulti ultimata durante il periodo di occupazione legittima; giacché ricade sul predetto Istituto l'onere di attivarsi affinché il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità; ne consegue che lo Iacp che abbia occupato ed irreversibilmente trasformato il suolo senza il tempestivo intervento del provvedimento ablativo risponde a titolo risarcitorio nei confronti del privato, ancorché in solido col Comune che abbia poi omesso di restituire il bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/1999, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso l'avvocato SALVATORE AJELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO VILLANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MONTEROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. FRACASSINI 18, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO VENETTONI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CASA NEL VERDE I^ Srl in liquidazione, CASA NEL VERDE II^ Srl in liquidazione, MA.L.BO. EDILE Srl in liquidazione;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01976/97 proposto da:
CASA NEL VERDE PRIMA Srl in liquidazione, CASA NEL VERDE SECONDA Srl in liquidazione, MAL.BO. EDILE Srl in liquidazione, tutte in persona dei rispettivi Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato GIOVANNI PALLOTTINO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso l'avvocato SALVATORE AJELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO VILLANI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI MONTEROTONDO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3297/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, Casa nel Verde Prima ed altri, l'Avvocato Pallottino, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e secondo del ricorso principale;
l'assorbimento del resto;
l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le s.r.l. Casa nel verde prima, Casa nel verde seconda e Mal.Bo. Edile convennero, con atto di citazione del 3.6.1986, il Comune di Monterotondo e l'I.a.c.p. di Roma, per ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa di aree edificabili di proprietà delle istanti, nonché l'indennità di occupazione legittima. Con successiva citazione del 7-8.5.1987, le società rinnovarono la domanda onde evitare che la precedente citazione fosse ritenuta intempestiva o improcedibile.
Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, con sentenza non definitiva del 14.2.1989 rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda e, dopo la successiva istruzione, con sentenza definitiva del 3.12.1992, dichiara l'illegittima occupazione del terreno di proprietà delle attrici per il periodo successivo al 20.2.1987, condannando il Comune di Monterotondo e l'I.a.c.p., in solido tra loro, al risarcimento dei danni, conseguenti alla occupazione appropriativa del terreno, in favore di ciascuna delle società attrici, determinato in L. 96.779.952, con gli interessi legali dalla pronuncia, nonché al pagamento, ancora in solido, di altra somma, liquidata in L. 25.399.500, oltre ad interessi dalla domanda, sempre in favore di ciascuna delle società attrici, quale compenso per il periodo di occupazione legittima.
L'I.a.c.p. ha proposto appello avverso le due sentenze (nei confronti della prima si era riservato il gravame), chiedendone la riforma e chiamando a giudizio le società attrici in primo grado e il Comune, per ricostituire il contraddittorio. Il Comune di Monterotondo non si è costituito, mentre le altre convenute si sono costituite, chiedendo la reiezione dell'appello principale e proponendo, a loro volta, appello incidentale.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13 novembre 1995, ha rigettato l'appello principale ed ha accolto quello incidentale, tranne che per la parte relativa all'estensione dell'area occupata, determinando in favore di ciascuna società il risarcimento del danno in lire 120.600.000 e l'indennità di occupazione in lire 42.210.000. La decisione, oggetto della presente impugnazione, per quanto ancora interessa, ha respinto l'eccezione proposta dall'I.a.c.p. di difetto di legittimazione passiva, dal momento che era stato il Comune a procedere alla occupazione d'urgenza delle aree, solo successivamente consegnate all'I.a.c.p., ritenendo che nella specie il diritto fatto valere dalle società proprietarie delle aree occupate non è quello al pagamento dell'indennità di esproprio, ma quello al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà dei beni quale conseguenza del fatto illecito della P.A. o dei suoi intermediari. L'obbligazione risarcitoria si radica, in via solidale, oltre che sul Comune anche sull'I.a.c.p. che, occupando l'area ovvero subentrando nell'occupazione della stessa, ha realizzato l'opera, trasformando radicalmente il terreno. La Corte ha altresì accolto, quale giudice in unico grado la domanda relativa all'indennità di occupazione legittima determinandola in lire 42.210.000 a favore di ciascuna società ed a carico in via solidale di entrambi i convenuti.
Avverso detta sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste il Comune di Monterotondo. Resistono altresì le tre società espropriate che hanno presentato ricorso incidentale in ordine all'estensione del suolo di cui si è appropriato l'Istituto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti, anche d'ufficio, ai sensi dell'art.335 c.p.c. i ricorsi principale ed incidentale, separatamente proposti avverso la stessa decisione. Nessun rilievo può darsi a quella parte del controricorso dell'amministrazione comunale di Monterotondo che non si limita alla richiesta di rigetto del ricorso dell'I.a.c.p., ma chiede, in via autonoma, la cassazione di parti autonome della sentenza impugnata dalle altre parti, perché la sentenza è stata depositata il 13.11.1995 e il controricorso solo il 31.1.1997, cioè oltre l'anno e 46 gg. e non ricorrono gli estremi per l'applicabilità dell'art. 336 c.p.c. ed inoltre si tratta di soggetti tenuti solidalmente e, pertanto, non in rapporto di litisconsorzio necessario con l'I.a.c.p..
Con il primo e secondo motivo del ricorso principale, l'I.a.c.p. censura l'impugnata sentenza per omessa applicazione dell'art. 35 l.865 del 1971, che avrebbe eliminato gli effetti dell'illecita accessione invertita, perché il suolo fa parte di un piano di zona di un P.e.e.p. o dell'indicazione del sindaco ex art. 51 della stessa legge. Secondo il ricorrente, poiché la costruzione è stata effettuata in un piano di zona dell'edilizia economica e popolare, già destinato ad appartenente al Comune, come piano di zona nella sua interezza, solo quest'ultimo sarebbe legittimato passivo nei confronti delle società istanti, per aver ritardato l'espropriazione, o per aver indicato i suoli su cui l'I.a.c.p. doveva realizzare edilizia residenziale pubblica, senza espropriarli. La tesi non ha fondamento.
L'equiparazione tra occupazione appropriativa e legittimo procedimento espropriativo non è sostenibile. L'invocato articolo 35 non consente una siffatta lettura. Ma v'è di più: anche se vi fosse una norma che espressamente equiparasse l'occupazione acquisitiva dei suoli ricadenti nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare all'espropriazione degli stessi sarebbe incostituzionale. Significativa in proposito è la decisione della Corte costituzionale del 2.11.1996 n. 369 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis, 6^ comma, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall'art.1, 65^ comma, l. 28 dicembre 1995 n.549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa i criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità. Del resto il nuovo comma 7 bis dell'art.5 bis, introdotto con l.23.12.1996 n.662 evita ogni equiparazione, tant'è che da un lato esclude, in ogni caso la riduzione del 40% e dall'altro prevede, in ogni caso, un aumento del 10%.
La legittimazione passiva dell'I.a.c.p. è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ne' sono stati offerti argomenti idonei ad un ripensamento. Infatti, nel quadro delle occupazioni a fini espropriativi di aree fabbricabili attuate dagli I.a.c.p., su delega del comune ex art.60 l. 22 ottobre 1971 n. 865, mentre fa carico in ogni caso allo stesso comune il pagamento dell'indennità espropriativa e di occupazione legittima, per essergli appunto imputabile anche l'attività in suo nome e per suo conto svolta dal delegato e perché l'opera costruita confluisce comunque nel suo patrimonio, nell'ipotesi, invece, di espropriazione c.d. sostanziale, per illecita occupazione appropriativa del suolo, in conseguenza della sua irreversibile trasformazione ed utilizzazione a fine pubblico in difetto di tempestivo decreto di esproprio, l'obbligazione risarcitoria si radica nell'istituto occupante, materiale autore dell'illecito, potendo peraltro configurarsi una responsabilità solidale del comune nel caso in cui, ultimata la costruzione nel biennio di occupazione legittima, il successivo mancato perfezionamento della procedura ablatoria, che attrae la fattispecie nello schema dell'illecito, dipenda anche dal comportamento dell'ente territoriale.
Come hanno ritenuto le sezioni unite, in sede di composizione di contrasto, ove la costruzione su area privata di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica sia dal comune delegata ad un istituto autonomo per le case popolari, in base alle previsioni degli art. 35 e 60 l. 22 ottobre 1971 n. 865, il verificarsi di "accessione invertita" in danno del proprietario del fondo, in precedenza legittimamente occupato in via d'urgenza, vale a dire il determinarsi dell'estinzione - acquisizione del diritto dominicale a seguito del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione, per il suo perdurare senza titolo dopo il termine dell'occupazione temporanea, e dell'irreversibile trasformazione del bene, integra un fatto illecito, comunque imputabile all'istituto. Infatti, la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima, per cui il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima, non esonera l'I.a.c.p. da responsabilità, perché proprio su di lui ricade l'onere di attivarsi per far sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità (Cass., sez. un., 20.10.1995 n. 10922; Cass., sez. I, 15.9.1993 n. 9538). In particolare, l'istituto autonomo per le case popolari, il quale abbia occupato ed irreversibilmente trasformato il fondo del privato senza l'adozione del provvedimento ablativo, risponde a titolo risarcitorio nei confronti di detto privato, ancorché in solido con il comune che abbia poi omesso di restituire il bene, stabilmente impiegandolo agli indicati fini, considerato che l'occupazione appropriativa resta imputabile pure al comportamento dell'istituto (Cass., sez. I, 5.2.1993 n. 1446). In ordine alla domanda di rivalsa ed al richiesto accertamento di una maggior colpa da parte dell'amministrazione comunale, i giudici del gravame confermando la decisione di merito di primo grado, hanno dato ampiamente conto del proprio convincimento, osservando come non siano stati acquisiti in causa elementi sufficienti ad accertare l'eventuale diversa incidenza dei comportamenti dei due soggetti la cui condotta ha concorso a produrre il danno.
In definitiva, allorquando si verifica l'illecita acquisizione dell'area, per la trasformazione irreversibile del bene e la mancanza di emissione del decreto di esproprio nel termine previsto, l'Istituto deve considerarsi autore dell'illecito e perciò tenuto al risarcimento del danno, del quale può essere chiamato a rispondere anche il Comune, quando il mancato perfezionamento della procedura ablatoria dipenda anche dal comportamento di tale ente. Perciò la tesi dell'appellante non può essere condivisa certamente quando è riferita alla legittimazione passiva di fronte alla pretesa di risarcimento dell'illecito consistente nell'acquisizione appropriativa.
Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale si censura l'impugnata sentenza per violazione della determinazione dell'indennità di occupazione legittima, per omessa ed insufficiente motivazione e infine, per l'applicazione al rapporto in corso dei criteri per la determinazione del risarcimento del danno. Il motivo è fondato, per quanto di ragione proprio, in relazione all'invocata applicazione dello jus superveniens applicabile al rapporto in corso. Si tratta dell'art. 5 bis, 6^ comma, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992 n.359, come sostituito dall'art. 1, 65^ comma, l. 28 dicembre 1995 n.549, nella parte in cui applicano anche al risarcimento del danno da occupazione appropriativa gli stessi criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità. La disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (
2.11.1996 n. 369), ma il legislatore, con il nuovo comma 7 bis dell'art. 5 bis, ha inserito nel sistema espropriativo, mediante la l. 23.12.1996 n. 662, un nuovo principio, con effetti retroattivi, che accuratamente esclude ogni equiparazione formale, prevedendo in ogni caso, un risarcimento maggiorato del 10% rispetto a quella che sarebbe stata l'indennità di esproprio. L'applicazione della nuova normativa comporta l'assorbimento delle altre questioni, compresa quella relativa della determinazione dell'indennità di occupazione legittima.
Ovviamente l'accoglimento del suddetto motivo non riguarda il Comune, nei cui confronti la sentenza è passata in giudicato e che non può invocare l'effetto estensivo del giudizio a favore dell'obbligato solidale in quanto la norma si riferisce a chi non ha partecipato allo stesso giudizio.
Con il ricorso incidentale le società espropriate censurano l'impugnata sentenza per non aver considerato, nell'accertata occupazione appropriativa, una parte del suolo acquisito non per la costruzione di alloggi popolari, ma per la realizzazione di aree libere, o di servizio, funzionali agli alloggi.
La censura, a seguito dell'applicazione dello jus superveniens deve ritenersi assorbita. I giudici del merito avevano ritenuto di dover distinguere tra superfici coperte e non coperte sulla base di una valutazione effettuata dal consulente, sicché una diversa valutazione potrebbe ricomprendere anche una differente lettura della situazione di fatto.
Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi rigetta il 1 e 2 motivo del ricorso principale, accoglie, per quanto di ragione il terzo motivo e dichiara assorbito l'incidentale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune Cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 27 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999