Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9381
CASS
Sentenza 4 settembre 1999

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Qualora un Comune disponga l'occupazione di un terreno per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata da parte di una cooperativa (destinata a divenire cessionaria della proprietà del bene mediante convenzione ex art. 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971), e, successivamente, non provveda a portare a termine la procedura espropriativa, l'illecito risultante dalla verificazione dell'accessione invertita per effetto della irreversibile trasformazione del bene stesso, tanto se la conseguente acquisizione della sua proprietà si sia verificata in capo al Comune, quanto se si sia verificata in capo alla cooperativa, è comunque imputabile solidalmente, sia alla cooperativa (la quale anche nel caso che la proprietà sia stata acquistata dal comune non può andare esente da responsabilità, quale autrice materiale della trasformazione del fondo), sia al Comune che ha disposto l'occupazione, senza che rilevi per quest'ultimo il fatto che la cooperativa sia stata incaricata solo dell'esecuzione dei lavori (rimanendo così priva del potere-dovere di attivarsi per l'emanazione del provvedimento espropriativo) ovvero sia stata anche delegata ad attivarsi per tale emanazione, poiché in questo secondo caso la delega non esclude l'onere del Comune di controllare e stimolare i comportamenti del delegato. In relazione alla suddetta responsabilità solidale, quando il mancato perfezionamento della procedura espropriativa è addebitabile al Comune, quest'ultimo è, inoltre, tenuto a rimborsare alla cooperativa i maggiori danni da questa sostenuti rispetto al caso in cui vi fosse stata l'emanazione del decreto di esproprio.

In caso di intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato da soggetto privato, non può reputarsi che nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 decorresse la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, posto che tale diritto non poteva farsi valere prima di quell'entrata in vigore, mentre deve ritenersi che decorresse la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima, che, invece, ben poteva essere esercitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9381
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9381
    Data del deposito : 4 settembre 1999

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