Sentenza 4 settembre 1999
Massime • 2
Qualora un Comune disponga l'occupazione di un terreno per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata da parte di una cooperativa (destinata a divenire cessionaria della proprietà del bene mediante convenzione ex art. 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971), e, successivamente, non provveda a portare a termine la procedura espropriativa, l'illecito risultante dalla verificazione dell'accessione invertita per effetto della irreversibile trasformazione del bene stesso, tanto se la conseguente acquisizione della sua proprietà si sia verificata in capo al Comune, quanto se si sia verificata in capo alla cooperativa, è comunque imputabile solidalmente, sia alla cooperativa (la quale anche nel caso che la proprietà sia stata acquistata dal comune non può andare esente da responsabilità, quale autrice materiale della trasformazione del fondo), sia al Comune che ha disposto l'occupazione, senza che rilevi per quest'ultimo il fatto che la cooperativa sia stata incaricata solo dell'esecuzione dei lavori (rimanendo così priva del potere-dovere di attivarsi per l'emanazione del provvedimento espropriativo) ovvero sia stata anche delegata ad attivarsi per tale emanazione, poiché in questo secondo caso la delega non esclude l'onere del Comune di controllare e stimolare i comportamenti del delegato. In relazione alla suddetta responsabilità solidale, quando il mancato perfezionamento della procedura espropriativa è addebitabile al Comune, quest'ultimo è, inoltre, tenuto a rimborsare alla cooperativa i maggiori danni da questa sostenuti rispetto al caso in cui vi fosse stata l'emanazione del decreto di esproprio.
In caso di intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato da soggetto privato, non può reputarsi che nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 decorresse la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, posto che tale diritto non poteva farsi valere prima di quell'entrata in vigore, mentre deve ritenersi che decorresse la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima, che, invece, ben poteva essere esercitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/1999, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 4 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. TO GISOTTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA STELLA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso l'avvocato FIORENZO GROLLINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO MENTIL, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ALBENGA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAISIELLO 55\5, presso l'Avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORETTI GIAN CARLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PU LI, FA IS, FA EL OS, FA RI CA, FA NT, FA CA, FA EA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 14641/97 proposto da:
PU LI, FA EL OS, FA RI CA, FA NT, FA CA, FA EA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato LUDOVICO VILLANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO ACQUARONE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI ALBENGA, COOPERATIVA EDILIZIA STELLA Srl;
- intimati -
avverso la sentenza n. 586/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 03/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il resistente, Comune di Albenga, l'Avvocato Scoca, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi per i resistenti e ricorrenti incidentali, gli Avvocati Acquarone e Villani, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo e quarto motivo del ricorso principale;
rigetto degli altri motivi;
l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale;
l'assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione PU OL, FA MA, FA EL OS - quest'ultima in proprio e quale procuratore di FA TO, FA LU e FA AN - premesso che con decreto in data 28/4/79 il Sindaco del Comune di Albenga aveva disposto l'occupazione temporanea in via d'urgenza per la durata di anni tre di terreni coltivati siti in località Campolau - S. Clemente dei Comune di Albenga;
che dopo la scadenza del termine di occupazione la stessa veniva protratta con provvedimento del sindaco fino a sei anni dalla data di immissione nel possesso e quindi fino alla data del 29/5/85; che nel frattempo erano stati eseguiti da parte dello AC e della Coop. Stella a r.l.
interventi di edilizia economico-popolare con irreversibile trasformazione dei fondi occupati senza che fosse mai intervenuto formale provvedimene ablativo, venendo nel frattempo corrisposta una modesta indennità, liquidata ex L. 385/80, accettata in acconto e con riserva;
che dal comportamento degli enti occupanti, nell'impossibilità di una retrocessione dei terreni, era derivato agli esponenti un danno del quale intendevano ottenere pieno risarcimento, tutto ciò premesso, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di ON il Comune di Albenga, lo AC di ON, la Coop. Ed. Stella a r.l. perché venissero condannati , comunque in solido tra loro, a risarcire i danni patiti e paziendi oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituiva la Cooperativa che, premesso di non essere occupante abusiva derivando essa la proprietà dei fondi dalla cessione fattane dal Comune a condizione del perfezionamento del procedimento espropriativo, mentre la perdita della proprietà da parte dei privati doveva attribuirsi esclusivamente a fatto e colpa del Comune che non aveva emesso il provvedimento di esproprio;
che il diritto degli attori doveva comunque ritenersi estinto per intervenuta prescrizione;
che, in via subordinata poteva vantare ragioni di manleva da parte del Comune, concludeva chiedendo in via principale respingersi la domanda ed in subordine condannarsi il Comune a tenerla indenne dagli effetti dell'eventuale propria condanna in giudizio.
Si costituiva il Comune eccependo, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva sulle domande degli attori, e opponeva eccezione di compensazione dei crediti in garanzia fatti valere dalla Cooperativa con propri controcrediti nei confronti di quest'ultima. Il Tribunale, all'esito della CTU, pronunciava sentenza non definitiva del 25/11/93 - 30/6/94 con la quale, accertato l'acquisto della proprietà delle aree da parte del Comune, condannava il Comune stesso e lo AC di ON (rimasto contumace) limitatamente alla porzione edificata dallo AC di ON nella misura determinanda in corso di causa;
rigettava la domanda proposta nei confronti della Coop. Stella accogliendo al riguardo l'eccezione di prescrizione da questa sollevata, e dichiarava però il Comune tenuto al risarcimento dei danni nella misura determinanda in corso di causa, anche in ordine alla porzione di terreno edificata dalla Cooperativa.
Con sentenza del 17 maggio - 3 luglio 1996, la Corte di appello di Genova, pronunciando sull'impugnazione del Comune di Albenga, respingeva le domande proposte contro il Comune e dichiarava la responsabilità della Cooperativa, che condannava al risarcimento del danno in favore di PU OL, FA IA RL, FA TO, FA LU e FA AN, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Osservava, in particolare, la Corte di merito, per quanto rileva in questa sede:
a) che sussisteva la legittimazione passiva della Cooperativa Stella, esclusiva responsabile aquiliana dei danni e dello spossessamento, non solo come occupante ed autore materiale dell'illecito, consistente nell'irreversibile trasformazione dei suoli per effetto della costruzione dell'opera pubblica, ma anche per avere acquisito, in forza di convenzione con il Comune, la proprietà dei terreni ex art. 35 della legge n. 865 del 1971;
b) che, in materia di occupazione acquisitiva finalizzata all'edilizia residenziale pubblica del tipo "agevolato", era la stessa legge 458 del 1988 che ricollegava la mera tutela risarcitoria all'utilizzazione, cioè all'inizio dei lavori di fondazione delle costruzioni di edilizia residenziale;
c) che non solo l'inizio dei lavori, ma la stessa convenzione relativa alla cessione del diritto di proprietà era intervenuta in situazione di occupazione illegittima;
d) che la Cooperativa aveva subito acquisito l'esclusivo possesso ("uti domina") dei terreni ed aveva dato corso alla "utilizzazione" dei fondi stessi con interventi edificatori, mentre appariva inverosimile l'ignoranza da parte sua della tardività della proroga rispetto alla scadenza del termine originario;
e) che non costituivano validi atti interruttivi della prescrizione le presunte intimazioni di pagamento contenute in lettere inviate al Sindaco di Albenga nel novembre 1985 o in richieste di mutuo ex legge n. 458 del 1988, trattandosi di richieste, nemmeno perentorie, di pagamento del saldo dell'indennità di occupazione legittima;
f) che il provvedimento di proroga dell'occupazione di urgenza, emanato successivamente alla scadenza del termine originariamente fissato dal decreto di occupazione è emesso in carenza di potere, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario che non ha necessità di rimuovere o disapplicare l'atto amministrativo;
g) che, anche a voler ravvisare un'ipotesi di atto amministrativo interferente, finché non annullato o disapplicato perché illegittimo, sul libero esercizio di diritti soggettivi, nulla osterebbe alla sua disapplicazione da parte del giudice ordinario, indipendentemente dalla provenienza (esplicita o implicita) del rilievo d'illegittimità dalla stessa amministrazione (od avente causa); h) che costituendo l'art. 3 della legge n. 540 del 1988 "ius singulare", solo con l'entrata in vigore di tale legge è sorta la possibilità legale di esercizio del diritto al risarcimento del danno per occupazione acquisitiva di fondi destinati all'edilizia residenziale agevolata-convenzionale in assenza di provvedimento espropriativo, senza retrocessione del bene;
i) che non potendo il diritto al risarcimento del danno essere fatto valere anteriormente al dicembre 1988 - gennaio 1989, alla data del primo atto interruttivo (notificazione citazione di primo grado, il 16 maggio 1990), il termine della prescrizione quinquennale ex art.2947 c.c. non era ancora maturato;
l) che la domanda di manleva proposta dalla Cooperativa nei confronti del Comune era infondata, una volta esclusa la configurabilità di un illecito plurisoggettivo con facoltà di regresso tra condebitori ed in assenza di prestazione di garanzia da parte del Comune.
Avverso la sentenza della Corte di appello la Cooperativa Stella ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. PU OL, FA MA, FA EL OS, FA TO, FA LU e FA AN hanno proposto controricorso e ricorso incidentale sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Albenga ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente disporsi la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, essendo entrambi stati proposti contro la stessa sentenza, nonché dichiararsi l'inammissibilità del controricorso del Comune di Albenga, depositato il 13 marzo 1998, dopo la scadenza del termine, previsto dall'art. 370 c.p.c., di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 16 febbraio 1998).
2. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta contraddittorietà di motivazione in relazione all'attribuzione dell'esclusiva legittimazione passiva in ordine al risarcimento dei danni.
I lavori non erano iniziati nel periodo di occupazione illegittima, come affermato nella sentenza impugnata, bensì il 1 giugno 1981, anteriormente alla cessazione dell'efficacia dell'originario decreto di occupazione (del 28 aprile 1979, che autorizzava l'occupazione per tre anni). L'occupazione era divenuta illegittima a seguito della mancata ultimazione della procedura di esproprio che era dipesa dal Comune.
La Corte aveva escluso che la Cooperativa avesse potuto confidare sulla presunzione di legittimità dell'atto di proroga dell'occupazione poiché questa nel corso del giudizio, in relazione all'eccepita prescrizione, aveva invocato la disapplicazione del provvedimento. Tale motivazione è però contraddittoria, non potendosi dall'invocazione della disapplicazione da parte della difesa della Cooperativa desumersi la conoscenza dell'illegittimità del provvedimento di proroga da parte della Cooperativa in epoca anteriore.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione de giudicato interno.
Gli originari attori non avevano proposto appello avverso il capo di sentenza che aveva dichiarato che le aree per cui è causa erano divenute proprietà del Comune, sicché sul punto si era formato il giudicato.
Se le aree erano di proprietà del Comune, da esso, e non da altri, doveva essere corrisposto il relativo valore.
4. I ricorrenti incidentali, con il primo mezzo di impugnazione, lamentano omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva del Comune di Albenga;
violazione dei principi regolatori della materia in ordine alla legittimazione passiva per risarcimento derivante da occupazione ablativa in relazione agli artt. 360, 1 comma, n. 3 e 5 c.p.c. La decisione della Corte di appello, che aveva escluso la legittimazione passiva del Comune, ritenendo sussistente solo quella della Cooperativa, era in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ente beneficiario risponde in solido con l'ente territoriale in caso di occupazione ablativa.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1885 n. 1860 all. E sul cont. amministrativo in ordine alla disapplicazione degli atti amministrativi. La Corte di appello aveva erroneamente disapplicato l'atto di proroga dei termini di occupazione emesso dal Comune di Albenga.
Nè il Comune ne' la Cooperativa poteva richiedere ed ottenere la disapplicazione di tale proroga, poiché non lesiva di loro diritti soggettivi. La proroga, atto divenuto inoppugnabile e sorretto dalla presunzione di piena legittimità, avrebbe potuto semmai essere disapplicato nella sua unilaterale portata lesiva nella sfera di un privato cittadino e non per farne (al contrario) derivare un'ulteriore incidenza negativa su diritti soggettivi (la proprietà ed il diritto al risarcimento) già lesi dal medesimo atto.
6. I primi due motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione. Essi appaiono fondati limitatamente al primo motivo del ricorso incidentale e, per quanto riguarda i due motivi del ricorso principale, al punto relativo alla responsabilità solidale del Comune di Albenga.
Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in base al quale, in caso mancata emanazione del decreto di esproprio e di irreversibile trasformazione del fondo occupato, l'illecito risultante dall'accessione invertita è comunque imputabile al comune che ha disposto l'occupazione, tanto se l'istituto delegato sia incaricato soltanto dell'esecuzione dei lavori, rimanendo così privo del potere-dovere di attivarsi per l'emanazione del provvedimento espropriativo, quanto se la delega includa tale iniziativa, atteso che siffatta estensione, se può essere rilevante al fine del riscontro della corresponsabilità del delegato, non priva il comune delegante dell'onere di controllare e stimolare i comportamenti del delegato (Cass. 26 maggio 1997 n. 4659; nello stesso senso, Cass. 16 febbraio 1999 n. 1307, Cass. 17 dicembre 1998 n. 12631). Nella specie, non risulta nemmeno che la Cooperativa fosse stata delegata a provvedere all'acquisizione dell'area mediante l'espropriazione, sicché non può dubitarsi della responsabilità del Comune riguardo all'occupazione appropriativa, determinata dal mancato compimento della procedura espropriativa. Non può, invece, condividersi la tesi della Cooperativa ricorrente riguardante la sua pretesa assenza di responsabilità. Secondo il giudice di merito i fatti di causa si sono sviluppati nel seguente ordine temporale:
a) 28 aprile 1979 - data del provvedimento con cui il sindaco ha disposto l'occupazione di urgenza per un periodo di tre anni;
b) 1 giugno 1981 - inizio dei lavori da parte della Cooperativa;
c) 3 dicembre 1981 - data della convenzione ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 che prevedeva la cessione da parte del Comune alla
Cooperativa del diritto di proprietà sulle aree occupate;
d) 1 giugno 1984 - fine dei lavori da parte della Cooperativa;
e) 4 dicembre 1984 - decreto del sindaco che prorogava l'occupazione fino al 28 maggio 1985.
Riguardo al decreto di proroga dell'occupazione di urgenza, la Corte di appello ha osservato che esso, emanato successivamente alla scadenza del termine triennale originariamente fissato dal decreto di occupazione, era stato emesso in carenza di potere od era, comunque, illegittimo e disapplicabile dal giudice ordinario. Stante la nullità del provvedimento di proroga - questione che il giudice doveva comunque porsi, indipendentemente da quale parte l'avesse sollevata, essendo essa rilevante al fine di stabilire se e quando l'occupazione da legittima era divenuta illegittima - la sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che l'utilizzazione del fondo occupato per la realizzazione dell'intervento della Cooperativa è avvenuta a termine di occupazione legittima ampiamente scaduto.
Ora, tale affermazione appare corretta in relazione alla ricostruzione dei fatti sopra riportata (termine dell'occupazione triennale scaduto il 28 aprile 1982 e lavori completati dalla Cooperativa il 1 giugno 1984) e comporta la responsabilità della Cooperativa per il fatto illecito costituito dalla perdita della proprietà del fondo da parte del privato per effetto della trasformazione del bene occupato e del carattere di illegittimità acquisito dall'occupazione, tenuto conto anche della previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge n. 458 del 1988, di cui si dirà in seguito.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale, non sussiste il preteso giudicato interno sul punto dell'acquisizione della proprietà del bene da parte del Comune, avendo quest'ultimo con l'atto di appello contestato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la proprietà fosse stata acquisita da esso Comune e sostenuto, al contrario, che proprietario del terreno era divenuto il soggetto che aveva materialmente eseguito l'edificazione. Dalle conclusioni precisate all'udienza - con le quali il Comune chiedeva che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva da parte sua e comunque prescritta l'azione nei suoi confronti - non può ricavarsi, come affermato dalla ricorrente principale a proposito del quarto motivo di ricorso, una rinuncia alla censura formulata nell'atto di appello, essendosi il procuratore del Comune all'udienza di precisazione delle conclusioni limitato a precisarle come nell'atto di appello.
Le suddette conclusioni si basavano, quindi, sulle argomentazioni esposte in tale atto e, quindi, anche su quella con cui si contestava l'acquisizione della proprietà dell'immobile da parte del Comune.
Comunque, l'acquisizione da parte del Comune della proprietà del terreno non avrebbe escluso la responsabilità della Cooperativa nei confronti dei precedenti proprietari, atteso che era stata la medesima Cooperativa a compiere materialmente la trasformazione del fondo ed essa era destinata a conseguirne la proprietà in base alla convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'art. 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971.
7. Il terzo motivo del ricorso principale esprime una doglianza di violazione delle norme sulla prescrizione, nonché violazione e/o errata applicazione della legge 458/88. Erroneamente la Corte di appello ha assunto che il momento iniziale del decorso della prescrizione fosse l'entrata in vigore della legge n. 458 del 1988, la quale avrebbe esteso il fenomeno della c.d.
occupazione acquisitiva anche alle ipotesi in cui i beni occupati venivano destinati ad opere di edilizia agevolata e/o convenzionata. Tale legge era ricognitiva di un principio consolidato a livello giurisprudenziale e non aveva inteso attribuire al proprietario un diritto prima inesistente, al risarcimento del danno, bensì esplicitare l'inesistenza del diritto ad ottenere la restituzione del bene.
Poiché anteriormente alla detta legge il proprietario poteva agire per il risarcimento, la prescrizione doveva ritenersi già maturata.
8. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono della violazione delle norme in materia interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c. e segg.), nonché omessa ed insufficiente motivazione. Erroneamente era stata esclusa la valenza interruttiva di vari atti di messa in mora del Comune (raccomandata del 14 novembre 1985, istanza del 3 gennaio 1989 e raccomandata del 14 luglio 1981). Tali atti erano diretti ad ottenere il controvalore degli immobili oggetto di accessione invertita. I richiedenti non avevano qualificato l'oggetto della loro richiesta come "indennità", ma si erano limitati, a fronte della perdita dei loro beni, a richiedere quanto loro dovuto.
D'altronde sarebbe iniquo escludere che tali atti abbiano efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al risarcimento del danno "per accessione invertita", se solo si considera che negli anni '80, in cui era intervenuta l'occupazione in questione, non era stata ancora del tutto definita la costruzione giurisprudenziale dell'occupazione acquisitiva e che le persone che non hanno specifiche cognizioni giuridiche, come gli attuali ricorrenti incidentali, non potevano conoscere una terminologia piu' tecnica per richiedere il ristoro dei danni patiti.
9. Il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. Il motivo del ricorso principale è solo in parte fondato, mentre quello del ricorso incidentale è totalmente meritevole di accoglimento. L'art. 3, comma 1, della legge 27 ottobre 1988 n. 458 prevede che il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 486 del 27 dicembre 1991, ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il citato art. 3 della legge n. 458 del 1988, nella parte in cui non prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di corrispondere il risarcimento del danno a favore del proprietario di immobile utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata anche nel caso in cui non sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio.
Rileva, in particolare, la Corte Costituzionale nella sentenza citata che la disposizione dettata con l'art. 3 l. 458/88 comporta l'estensione della fattispecie acquisitiva "accessione invertita" alle forme di edilizia residenziale pubblica (comprese quelle realizzate in regime di concessione-convenzione ex art. 35 l.865/71, ma a cura di concessionari non soggetti pubblici) che,
concretandosi in costruzioni facenti capo alla mano privata, non potevano dare vita ad entità materiali qualificabili come opere pubbliche. Deve, pertanto, ritenersi che, a seguito della costruzione delle opere sul terreno degli attuali ricorrenti incidentali, questi avrebbero potuto proporre, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988, solo una domanda di risarcimento del danno per l'occupazione, ma non per la perdita del fondo, poiché è stata quella disposizione che ha permesso la piena realizzazione dell'occupazione appropriativa.
Ne consegue che, rispetto al danno derivante dalla perdita della proprietà del fondo, è corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione non decorresse prima dell'entrata in vigore della legge da ultimo citata, non potendo il relativo diritto essere fatto precedentemente valere. Per quanto riguarda, invece, il danno da occupazione illegittima del fondo, poiché il relativo diritto poteva essere esercitato nei confronti della Cooperativa indipendentemente dalla normativa introdotta dalla legge n. 458 del 1988, la prescrizione quinquennale va calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito, e cioè dal periodo di occupazione illegittima.
La sentenza impugnata ha, poi, escluso la ricorrenza di atti interruttivi della prescrizione breve in intimazioni di pagamento contenute in lettere inviate al Sindaco di Albenga nel novembre 1985 o in richieste di mutuo ex legge n. 458 del 1988. Ha osservato, in particolare che "trattasi all'evidenza di richieste, tra l'altro nemmeno perentorie, di pagamento del saldo di indennità di occupazione legittima, che nulla hanno a che fare con la materia del risarcimento del danno da perdita della proprietà per irreversibile trasformazione dei fondi a seguito di loro invertita accessione alle costruzioni di edilizia residenziale pubblica agevolata". Pur se al riguardo si sono avute alcune decisioni di questa Corte di segno diverso, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel caso in cui si sia verificata l'occupazione acquisitiva del fondo, ma non sia stato emesso il decreto di esproprio, la determinazione, l'offerta ed il deposito dell'indennità di espropriazione, nonché, correlativamente, le istanze di corresponsione di tale indennità, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per la menzionata occupazione acquisitiva (Cass. 26 agosto 1997 n. 8005), dato che gli atti di riconoscimento o di costituzione in mora non possono sostanzialmente che avere ad oggetto il risarcimento del danno (Cass. 23 luglio 1997 n. 6886), che è l'unico diritto spettante (Cass. 29 marzo 1996 n. 2943 e Cass. 25 marzo 1995 n. 3572; cfr. pure Cass. 9 marzo 1996 n. 1887). 10. Con il quarto motivo del ricorso principale la Cooperativa lamenta violazione degli artt. 2043 e 1479 c.c. La richiesta della Cooperativa, diretta ad ottenere che il Comune fosse condannato a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna nei suoi confronti, era stata erroneamente rigettata dalla Corte di appello sotto il profilo che non era configurabile alcuna solidarietà tra la Cooperativa ed il Comune e che la convenzione intervenuta tra le parti era estranea all'illecito. Per quanto riguarda la solidarietà, ove venga accolto il primo motivo, ne conseguirà il riconoscimento della legittimazione esclusiva o solidale del Comune in ordine alla pretesa risarcitoria. Quanto alla convenzione, essa era stata stipulata nel dicembre 1981, nel periodo di occupazione legittima ed interferiva nella causazione dell'illecito atteso che la Cooperativa era stata immessa nel possesso dal Comune quando questi era occupante legittimo. In base alla convenzione il Comune si obbligava a trasferire la proprietà delle aree, condizionatamente all'acquisto della proprietà da parte dello stesso Comune, a fronte di un corrispettivo pari all'indennità di esproprio. La procedura di esproprio non era stata completata per fatto esclusivo del Comune, che solo avrebbe potuto provvedervi. Trovandosi la Cooperativa, per tale fatto, non dipendente dal suo comportamento, condannata a risarcire i danni ed essendo l'area del danno maggiore dell'area dell'indennità di esproprio, la differenza non poteva che essere posta a carico del Comune.
D'altra parte, il capo della sentenza del tribunale che aveva dichiarato che il Comune aveva acquisito la proprietà delle aree era passato in giudicato, non essendo stato impugnato ne' dal Comune - il quale, pur censurando nell'atto di appello la statuizione concernente la proprietà, si era poi limitato nelle conclusioni a chiedere che venisse riconosciuta la propria carenza di legittimazione attiva o, in subordine, la prescrizione - ne' dagli originari attori.
11. Il motivo è meritevole di accoglimento.
Deve escludersi, in base a quanto già osservato al punto 5, che sussista un giudicato interno sull'acquisizione della proprietà da parte del Comune.
I rapporti tra il Comune e la Cooperativa erano regolati dalla convenzione, la quale stabiliva le obbligazioni della Cooperativa con riferimento all'ipotesi in cui il fondo fosse stato regolarmente espropriato.
Ora, dato il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria a carico del Comune e della Cooperativa, e considerato che il mancato perfezionamento della procedura espropriativa è addebitabile al Comune, questo è tenuto a rimborsare alla Cooperativa i maggiori esborsi che essa dovesse sopportare rispetto a quanto avrebbe pagato, ove fosse stato tempestivamente emanato il decreto di espropriazione.
12. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Genova che la riesaminerà tenendo conto dei seguenti principi:
a) qualora un comune disponga l'occupazione di un terreno destinato ad interventi di edilizia agevolata da parte di una cooperativa, cessionaria della proprietà del bene mediante convenzione ex art.35, comma 11, della legge n. 865 del 1971, e non provveda a portare a termine la procedura espropriativa, il comune è solidalmente responsabile del danno subito dal privato per l'illegittima occupazione e la perdita della proprietà del bene irreversibilmente trasformato da parte della cooperativa ed è, inoltre, tenuto a rimborsare alla cooperativa i maggiori oneri da questa sostenuti rispetto al caso di emanazione del decreto di esproprio;
b) in caso di intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato da soggetto privato, nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 non decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, mentre decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima;
c) qualora, durante il periodo di occupazione illegittima, si sia verificata l'irreversibile trasformazione del fondo, senza che sia stato emesso il decreto di esproprio, le istanze di corresponsione dell'indennità di espropriazione costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale;
accoglie il quarto motivo dello stesso ricorso;
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo motivo dello stesso ricorso;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Genova, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma l'8 aprile 1999.