Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante con esito negativo, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari purché sulla base di congrua motivazione che, se logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione dei giudici di merito che, dinanzi ad una ricognizione negativa espletata dopo oltre quattro anni, avevano valorizzato l'esito positivo dell'individuazione effettuata a pochi giorni dai fatti, tenuto conto del lungo tempo trascorso prima della ricognizione, che aveva reso "del tutto normale lo svanire del ricordo").
Commentario • 1
- 1. Individuazione fotografica supera anche mancato riconoscimento al processo (Cass. 25122/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2024
In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2015, n. 44373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44373 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
4437 3/ 1 5 73 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1558 - Presidente - N. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. ANTONIO BEVERE - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 40447/2014 - Consigliere - Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA PE N. IL 08/02/1964 avverso la sentenza n. 1925/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 18/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per : Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. : Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gioacchino IZZO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 10170 12 D.J. Pri MASSIMO GALASSO RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 ottobre 2013 la Corte d'appello di l'Aquila ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Lanciano, con la quale EP BA era stato condannato per due fatti di furto aggravato.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore.
2.1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione, sostenendo in particolare che risulterebbero intrisecamente contraddittorie le affermazioni compiute dalla Corte d'Appello di l'Aquila in ordine alla valenza da attribuire agli esiti della ricognizione personale effettuata in udienza dalle persone offese rispetto al riconoscimento fotografico espletato durante le indagini preliminari.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge in relazione alle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 4 cod. pen.
2.3. Con l'ultimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Infondato è il primo motivo. Il ricorrente con l'atto di appello aveva chiesto l'assoluzione per il reato contestato al capo b), evidenziando in particolare che la persona offesa non aveva riconosciuto l'imputato in dibattimento, così smentendo gli esiti positivi della ricognizione fotografica fatta durante le indagini preliminari. La Corte territoriale, rispondendo alle censure dell'appellante, ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva valorizzato gli esiti della ricognizione fotografica rispetto al mancato riconoscimento dell'imputato in udienza, tenuto conto del "lungo tempo trascorso" (circa quattro anni e mezzo pag. 3 della sentenza di primo grado) che "rende del tutto normale lo svanire del ricordo", mentre l'individuazione in fotografia era avvenuto subito dopo il fatto. Tali argomentazioni non appaiono contraddittorie, come sostenuto dal ricorrente, e peraltro Ich danno atto di quanto si evince dalla sentenza di primo grado proprio in ordine alla corretta valutazione degli esiti della ricognizione fotografica fatta dalla persona offesa, alla quale subito dopo i fatti fu sottoposto un album contenente le immagini di diversi soggetti e che riconobbe l'imputato come la persona che le aveva sottratto la somma di denaro dalla borsa, dopo averla 2 distratta con delle richieste relative all'acquisto di un capo di abbigliamento nel suo negozio. La giurisprudenza di questa Corte ha giustificato l'uso in funzione probatoria del riconoscimento fotografico eseguito dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, ritenendo che costituisca accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento (Sez. 2, 22/5/1990 - 5/4/1991, n. 3734, Cerchi, riv. 186766; Sez. 3, 1/2- 26/3/1991, n. 3304, De Leo, riv. 186652; Sez. 6, 28/11/1990 - 2/5/1991, n. 4943, Spanò, riv. 187070; Sez. 1, 22/4 - 8/6/1993, n. 1680, Novembrini, riv. 194416; Sez. 1, 24/11/1994 10/2/1995, n. 1326, Archinito, riv. - 200234; Sez. 4, 5/4 - 4/5/1996, n. 4580, Perez, riv. 204661; Sez. 5, 6/4 - 21/10/1999, n. 12027, Mandala, riv. 214872; Sez. 6, 18/4 - 12/6/2003, n. 25721, Motta, riv. 225574; Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008 Ud. Rv. 242029). Dunque, a prescindere dalle ragioni giustificatrici che legittimano tali mezzi di prova, rimane fermo il principio dell'ammissibilità ed utilizzabilità di riconoscimenti "a forma libera", anche se si è pure precisato che il valore probatorio di tali atti non formali deve essere adeguatamente verificato con riferimento sia al suo contenuto intrinseco e alle sue modalità sia ad elementi di controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l'affidamento sull'operato riconoscimento (Sez. 6, 16/17/1989 - 11/4/1990, n. 5349, Almiak, riv. 184009; Sez. F, 23/8 - 6/9/1990, n. 12281, Milici, riv. 185268; Sez. 1, 25/3 - 23/7/1991, n. 7709, Piccolo, riv. 187807; Sez. 1, 19/6 - 29/7/1992, n. 8510, Timpani, riv. 191505). Il problema si pone quando dopo il riconoscimento fotografico viene effettuata anche una ricognizione personale. Infatti, l'atto ricognitivo formale, mezzo di prova tipico, è regolato (art. 213 cod. proc.pen. e segg.) dal legislatore con precisi elementi di garanzia che valgono proprio ad assicurarne l'attendibilità. Tanto ha indotto questa Corte a ritenere in alcune decisioni che non si può attribuire alla individuazione fotografica una attendibilità e una efficacia probatoria superiore alla ricognizione di persone (Sez. 4, n. 8272 del 13/01/2011, Rv. 249659). La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che neppure si può con assolutezza affermare che l'esito negativo della ricognizione debba in ogni caso costituire prova piena "resistente" a qualsiasi smentita, potendo risultare da precisi elementi processualmente emersi che esso sia effetto di "violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità" (art. 500, comma 4), posto che il regime delle contestazioni di cui all'art. 500 cod.proc.pen. è applicabile anche alla ricognizione (Sez. 2, 25/9 - 18/10/1995, n. 10388, Casula, riv. 202768; Sez. 1, 15/6 - 7/9/1994, n. 9676, Sannino, riv. 199256). Solo in tal caso, secondo la citata giurisprudenza, riprenderebbero vigore il valore indiziario del riconoscimento fotografico e l'efficacia probatoria dell'esame testimoniale. Tali assunti, che fanno specifico riferimento alle ipotesi di cui al citato art. 500, comma 4, non possono essere trascurati nei casi in cui sull'esito della ricognizione personale incidano altri fattori significativi, come per esempio il tempo o le modifiche delle sembianze del soggetto da 3 riconoscere in seguito a varie ragioni. Non si può ignorare, in proposito, che l'individuazione di un soggetto sia personale che fotografica costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Fattispecie nella quale, nel corso dell'esame dibattimentale, al testimone, che si esprimeva sull'identificazione dell'imputato in termini dubitativi, venivano contestate le certezze sul punto manifestate nel corso delle indagini preliminari) (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013 Corcione, Rv. 257985; si veda anche Sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Rv. 258173). Nel caso in esame -e per quello che si evince dalle sentenze di merito- non è in dubbio che la persona offesa, che non ha riconosciuto in dibattimento l'imputato, subito dopo i fatti effettuò positivamente un riconoscimento fotografico rendendo dichiarazioni in termini di certezza. Proprio partendo da tale dato i giudici di merito hanno dato atto del fatto che nella specie si è di fronte ad una ricognizione formale non positiva, compiuta a distanza di anni, susseguente ad un pregresso riconoscimento fotografico effettuato in termini certi e subito dopo il furto. Si è dunque di fronte ad progressione dichiarativa caratterizzata dall'evidente obsolescenza del ricordo. Tale progressione deve essere valutata, come ogni prova dichiarativa, tenendo conto del fatto che la dichiarazione testimoniale nel caso del riconoscimento di persona introduce nel processo, attraverso la mediazione dichiarativa, un contenuto di conoscenza acquisito mediante la percezione sensoriale. Ogni dichiarazione tende ad introdurre nel processo dati "percepiti", essendo di regola esclusa l'ammissibilità delle valutazioni (art. 194, comma 3, cod. proc. pen.). Tuttavia la dichiarazione associata ad una ricognizione si caratterizza per la richiesta attuale di una prestazione percettiva, cui si associa la richiesta di comparazione con i dati acquisiti al momento del fatto. E, come si è già sopra detto, sull'attività di comparazione influisce significativamente il decorso del tempo, sia perché il ricordo dei tratti somatici si affievolisce, sia perché la ripetizione del riconoscimento a distanza di tempo risulta influenzato dalle modifiche somatiche conseguenti allo stesso trascorrere del tempo. Si è comunque di fronte ad una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. Si ribadisce che nel caso in esame la Corte di appello (confermando le argomentazioni del giudice di primo grado) ha motivato esaustivamente e logicamente sulle ragioni per le quali la teste non ha riconosciuto l'imputato nel corso della sua audizione in dibattimento, ragioni dovute al notevole lasso di tempo trascorso dai fatti. La valutazione effettuata risponde alle indicazioni che consentono la valorizzazione probatoria della ricognizione fotografica attraverso il rigoroso esame dell'attendibilità della testimonianza 4 del riconoscente. Peraltro, correttamente la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno valorizzato, a conferma degli esiti positivi della ricognizione fotografica operata dalla persona offesa, il fatto che il furto da quest'ultima subito era stato commesso con le stesse modalità di quello oggetto dell'imputazione di cui al capo C), in relazione al quale nessun dubbio può nutrirsi sulla responsabilità dell'imputato. Quindi e conclusivamente, si può affermare che nel caso in esame sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello, nel valutare i risultati positivi del riconoscimento fotografico e quelli negativi della ricognizione di persona, hanno fornito congrua e logica motivazione nell'attribuire maggiore valenza probatoria al primo.
2. Infondato è pure il secondo motivo, con il quale il ricorrente si è doluto della ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 4 cod. pen. Rispondendo ad analoga doglianza proposta con l'atto di appello, la Corte territoriale ha con sintetica ma esaustiva motivazione evidenziato che "l'aver distratto le vittime inducendole a perdere di vista con una scusa il posto ove detenevano le borse contenenti i portafogli sottratti costituisce mezzo insidioso e fraudolento e particolare è stata la sveltezza con cui il prevenuto, approfittando di ciò, aprì le due borse e si impossessò dei portafogli". Tali argomentazioni scaturiscono dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, cui la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento nella prima parte della sentenza. In entrambi gli episodi l'imputato si presentò presso dei negozi di abbigliamento, dicendosi interessato all'acquisto di alcuni capi, e in entrambe le occasioni, approfittando della distrazione delle persone offese provocata dalle sue richieste, celermente di impossessò di quanto contenuto nelle borse delle vittime, lasciate incustodite. E' del tutto evidente come ricorrano entrambe le aggravanti sopra richiamate. Certamente quella del "mezzo fraudolento", tenuto conto anche di quanto recentemente chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui nel reato di furto l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Né può nutrirsi alcun dubbio sulla piena compatibilità delle circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 4, n. 21299 del 5 в 12/04/2013, Haldares e altro, Rv. 255294; Sez. 5, n. 10144 del 02/12/2010, Bobovicz, Rv. 249831).
3. Privo di fondamento è anche l'ultimo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Partendo da tale ultimo profilo, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di escludere l'attenuante in ragione dell'entità delle somme di denaro sottratte (900 euro in un caso e più di settecento euro nell'altro). In effetti, nel furto di cui al capo b) l'imputato si è impossessato di un portamonete contenente, oltre la somma di 900 euro, anche documenti di identità, carta di credito e un braccialetto d'oro. Peraltro, giova rammentare, in proposito, che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015 - dep. 19/02/2015, Giannella, Rv. 263434; conformi n. 30177 del 2013, Rv. 256643, n. 24003 del 2014, Rv. 260201). In ordine al diniego delle attenuanti generiche la Corte d'Appello ha fatto riferimento ai precedenti specifici e alla serialità dei furti. Tale argomentazione è sufficiente, anche a fronte della genericità delle doglianze mosse sul punto dal ricorrente. Peraltro, giova precisare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015 consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Alfredo Maria Lombardi PORTATA CANCELLERIA adel -3 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise De Jun 6