Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2015, n. 44373
CASS
Sentenza 29 aprile 2015

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Massime1

In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo dichiarante con esito negativo, può essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari purché sulla base di congrua motivazione che, se logica in relazione alle argomentazioni utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione dei giudici di merito che, dinanzi ad una ricognizione negativa espletata dopo oltre quattro anni, avevano valorizzato l'esito positivo dell'individuazione effettuata a pochi giorni dai fatti, tenuto conto del lungo tempo trascorso prima della ricognizione, che aveva reso "del tutto normale lo svanire del ricordo").

Commentario1

  • 1Individuazione fotografica supera anche mancato riconoscimento al processo (Cass. 25122/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2024

    In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2015, n. 44373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44373
Data del deposito : 29 aprile 2015

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