CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
Massime • 1
In caso di nullità della notificazione al difensore del decreto di giudizio immediato, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e, pertanto, la rinnovazione dell'adempimento spetta al giudice del dibattimento, che non può disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto medesimo, determinandosi, in tal caso, un'anomala regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 26548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26548 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, e il Tribunale collegiale di Trento, nel procedimento nei confronti di NC EN, nata in [...] il [...], proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 14/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Tribunale collegiale di Trento. RITENUTO IN FATTO 1. In data 15/07/2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha esercitato l'azione penale nei confronti di EN NC, con richiesta di giudizio immediato custodiale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26548 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 02/05/2023 1.1. In data 3/08/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha emesso il decreto di giudizio immediato davanti al Tribunale di Trento in composizione collegiale, il quale, all'udienza del 3/11/2022, ha rilevato che il decreto era stato notificato, oltre che all'imputata, a uno soltanto dei due difensori di fiducia e non anche al secondo, avv. Cortellazzi, nominato 1'11/04/2022. Per tale ragione, il Tribunale ha dichiarato la nullità della notifica del decreto in considerazione dell'omessa notifica del medesimo al secondo difensore di fiducia e ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari. 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari, nel ricevere gli atti, ha rilevato che la nullità dichiarata atteneva non al decreto di giudizio immediato, ma alla sua notifica;
e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., sicché il Giudice del dibattimento avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica del decreto medesimo, in conformità di un principio di ordine generale inteso a evitare la regressione del procedimento in tutti i casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa l'atto genetico del rapporto processuale. Per tale ragione, lo stesso Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 14/09/2022, ha sollevato conflitto negativo di competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del conflitto di competenza proposto, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte. 1.1. Sempre in premessa deve osservarsi che il caso in esame non può essere risolto in base alla diversa regola stabilita nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 28 cod. proc. pen., che assegna prevalenza alla decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare. Infatti, la citata disposizione va intesa nel senso che la decisione che soccombe è quella conclusiva della fase delle indagini preliminari, che nel procedimento ordinario viene assunta all'esito dell'udienza preliminare, per cui, se è annullato il provvedimento che dispone il giudizio, la disposizione in esame impone al giudice dell'udienza preliminare di eliminare il vizio riscontrato dal giudice del dibattimento senza potere, attraverso il meccanismo del conflitto, investire del contrasto la Corte di cassazione per farle stabilire se il vizio sia o meno effettivamente esistente. La Relazione al Progetto preliminare del codice di rito ha, infatti, chiarito che con la disposizione dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. «si è voluto sottolineare che la disciplina dei conflitti mira a regolare la sfera della giurisdizione e della competenza, e non anche i dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse;
in 2 questi casi l'interesse ad una sollecita definizione del processo è parso preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice, almeno nel caso in cui il giudice "vincolante" sia quello del dibattimento». Su tali premesse le Sezioni Unite, richiamando un identico principio affermato anche dalla Corte costituzionale (v. ord. n. 101 del 2/03/1991), hanno interpretato la disposizione del citato art. 28, comma 2, come volta a stabilire la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice che ha dato impulso al giudizio anche nel caso in cui questo non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma a condizione che il giudice dibattimentale sia investito del potere di adottare la decisione assunta. In ipotesi siffatta, invero, il provvedimento del giudice del dibattimento, essendo stato emesso al di fuori dei propri poteri, non rappresenta una «decisione» in grado di prevalere su quella difforme del giudice dell'udienza preliminare. Una soluzione, questa, che le Sezioni Unite hanno esteso anche al caso in cui il contrasto verta sull'ammissione del giudizio immediato, rispetto alla quale la nullità della decisione non potrebbe essere riscontrata dal giudice dibattimentale, in capo al quale difetta il potere di sindacare le scelte operate sul punto dal giudice per le indagini preliminari (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018-01). 1.2. Dunque, il contrasto oggetto del presente procedimento, investendo la fase in cui si trova il processo, con conseguente regolamentazione della competenza a provvedere tra due diversi giudici di fase, integra un conflitto in senso proprio che va ricondotto alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., che, per le ragioni indicate, può insorgere anche tra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Atanasova, Rv. 264592-01; nonché Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905-01; Sez. 1, n. 15194 del 24/03/2009, Starace, Rv. 243659-01, relativi al caso della decisione, assunta dal giudice del dibattimento, di annullare il decreto di giudizio immediato per l'erronea indicazione del difensore dell'imputato contenuta nel provvedimento e di restituire gli atti al giudice per le indagini preliminari, reinvestendolo di una competenza in realtà ormai esaurita). 2. Tanto osservato, va richiamato, altresì, l'indirizzo giurisprudenziale, qui interamente condiviso, secondo cui, nei casi di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, vi è l'obbligo, per il giudice del dibattimento, di rinnovare la notifica e di non disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero (così Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01; nella giurisprudenza successiva Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, Mofrh, Rv. 246056- 01). Ciò in virtù di un principio di carattere generale in forza del quale, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto process le, 3 nella fase del giudizio trova sempre applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato: principio che è stato ritenuto applicabile anche al caso di nullità, per difetto di notifica, del decreto che dispone il giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 41733 del 6/10/2004, Varroni, Rv. 229857-01; Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905-01). 3. In applicazione delle predette coordinate sistematiche, deve in questa sede ritenersi che in caso di nullità della notifica al difensore del decreto di giudizio immediato debba trovare applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e che, pertanto, spetti al giudice del dibattimento la rinnovazione della notificazione del decreto medesimo (Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905-01). Come correttamente osservato dal giudice remittente, nel presente procedimento il rapporto processuale era stato sicuramente instaurato, atteso che l'imputata, secondo quanto riportato nel verbale di udienza del Tribunale collegiale del 3/11/2022, era stata dichiarata assente proprio perché la notifica del decreto di ammissione del giudizio immediato era andata a buon fine ed ella era venuta a conoscenza del pròcesso; e dal momento che lo stesso Tribunale in composizione collegiale, nel medesimo frangente, aveva qualificato la nullità come afferente alla sola notifica del decreto di giudizio immediato al difensore e non già all'omessa notifica dell'atto processuale. Pertanto, il Tribunale in composizione collegiale avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notifica viziata, senza restituire gli atti al Giudice per le indagini preliminari affinché vi provvedesse, come invece avvenuto. 4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Tribunale di Trento in composizione collegiale, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. 4.1. Da ultimo non può che condividersi quanto osservato dal Giudice per le indagini preliminari nell'affrontare l'eccezione con cui la difesa aveva rilevato che fin dal 15/07/2022 EN NC era stata liberata dalla misura degli arresti domiciliari con l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
che, in pari data, la Procura della Repubblica aveva avanzato, nei suoi confronti, la richiesta di giudizio immediato, valutata dal Giudice per le indagini preliminari il successivo 3 agosto;
e che non essendo in atto la misura custodiale nel momento in cui la richiesta era stata avanzata, sarebbe mancato un presupposto per l'emissione del decreto di giudizio immediato. Secondo quanto condivisibil ente 4 Il Preside Io Il Consigliere estensore osservato dal Giudice remittente, infatti, alla data del 15/07/2022 l'imputata era ancora in misura custodiale, che sarebbe stata sostituita lo stesso giorno. Inoltre, l'art. 455, comma 1-bis, cod. proc. pen. dispone che il giudice debba rigettare la richiesta di giudizio immediato quanto l'ordinanza che dispone la custodia cautelare sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza però menzionare l'ipotesi, qui ricorrente, della sostituzione della misura per attenuazione delle esigenze cautelari.
PER QUESTI MOTIVI
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trento in composizione collegiale, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 2/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Tribunale collegiale di Trento. RITENUTO IN FATTO 1. In data 15/07/2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha esercitato l'azione penale nei confronti di EN NC, con richiesta di giudizio immediato custodiale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26548 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 02/05/2023 1.1. In data 3/08/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha emesso il decreto di giudizio immediato davanti al Tribunale di Trento in composizione collegiale, il quale, all'udienza del 3/11/2022, ha rilevato che il decreto era stato notificato, oltre che all'imputata, a uno soltanto dei due difensori di fiducia e non anche al secondo, avv. Cortellazzi, nominato 1'11/04/2022. Per tale ragione, il Tribunale ha dichiarato la nullità della notifica del decreto in considerazione dell'omessa notifica del medesimo al secondo difensore di fiducia e ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari. 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari, nel ricevere gli atti, ha rilevato che la nullità dichiarata atteneva non al decreto di giudizio immediato, ma alla sua notifica;
e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., sicché il Giudice del dibattimento avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica del decreto medesimo, in conformità di un principio di ordine generale inteso a evitare la regressione del procedimento in tutti i casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa l'atto genetico del rapporto processuale. Per tale ragione, lo stesso Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 14/09/2022, ha sollevato conflitto negativo di competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del conflitto di competenza proposto, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte. 1.1. Sempre in premessa deve osservarsi che il caso in esame non può essere risolto in base alla diversa regola stabilita nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 28 cod. proc. pen., che assegna prevalenza alla decisione del giudice del dibattimento su quella del giudice dell'udienza preliminare. Infatti, la citata disposizione va intesa nel senso che la decisione che soccombe è quella conclusiva della fase delle indagini preliminari, che nel procedimento ordinario viene assunta all'esito dell'udienza preliminare, per cui, se è annullato il provvedimento che dispone il giudizio, la disposizione in esame impone al giudice dell'udienza preliminare di eliminare il vizio riscontrato dal giudice del dibattimento senza potere, attraverso il meccanismo del conflitto, investire del contrasto la Corte di cassazione per farle stabilire se il vizio sia o meno effettivamente esistente. La Relazione al Progetto preliminare del codice di rito ha, infatti, chiarito che con la disposizione dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. «si è voluto sottolineare che la disciplina dei conflitti mira a regolare la sfera della giurisdizione e della competenza, e non anche i dissensi tra gli uffici in ordine a situazioni diverse;
in 2 questi casi l'interesse ad una sollecita definizione del processo è parso preminente sull'interesse del giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice, almeno nel caso in cui il giudice "vincolante" sia quello del dibattimento». Su tali premesse le Sezioni Unite, richiamando un identico principio affermato anche dalla Corte costituzionale (v. ord. n. 101 del 2/03/1991), hanno interpretato la disposizione del citato art. 28, comma 2, come volta a stabilire la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice che ha dato impulso al giudizio anche nel caso in cui questo non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma a condizione che il giudice dibattimentale sia investito del potere di adottare la decisione assunta. In ipotesi siffatta, invero, il provvedimento del giudice del dibattimento, essendo stato emesso al di fuori dei propri poteri, non rappresenta una «decisione» in grado di prevalere su quella difforme del giudice dell'udienza preliminare. Una soluzione, questa, che le Sezioni Unite hanno esteso anche al caso in cui il contrasto verta sull'ammissione del giudizio immediato, rispetto alla quale la nullità della decisione non potrebbe essere riscontrata dal giudice dibattimentale, in capo al quale difetta il potere di sindacare le scelte operate sul punto dal giudice per le indagini preliminari (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018-01). 1.2. Dunque, il contrasto oggetto del presente procedimento, investendo la fase in cui si trova il processo, con conseguente regolamentazione della competenza a provvedere tra due diversi giudici di fase, integra un conflitto in senso proprio che va ricondotto alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., che, per le ragioni indicate, può insorgere anche tra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Atanasova, Rv. 264592-01; nonché Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905-01; Sez. 1, n. 15194 del 24/03/2009, Starace, Rv. 243659-01, relativi al caso della decisione, assunta dal giudice del dibattimento, di annullare il decreto di giudizio immediato per l'erronea indicazione del difensore dell'imputato contenuta nel provvedimento e di restituire gli atti al giudice per le indagini preliminari, reinvestendolo di una competenza in realtà ormai esaurita). 2. Tanto osservato, va richiamato, altresì, l'indirizzo giurisprudenziale, qui interamente condiviso, secondo cui, nei casi di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, vi è l'obbligo, per il giudice del dibattimento, di rinnovare la notifica e di non disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero (così Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999-01; nella giurisprudenza successiva Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010, Mofrh, Rv. 246056- 01). Ciò in virtù di un principio di carattere generale in forza del quale, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto process le, 3 nella fase del giudizio trova sempre applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato: principio che è stato ritenuto applicabile anche al caso di nullità, per difetto di notifica, del decreto che dispone il giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 41733 del 6/10/2004, Varroni, Rv. 229857-01; Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905-01). 3. In applicazione delle predette coordinate sistematiche, deve in questa sede ritenersi che in caso di nullità della notifica al difensore del decreto di giudizio immediato debba trovare applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e che, pertanto, spetti al giudice del dibattimento la rinnovazione della notificazione del decreto medesimo (Sez. 1, n. 39575 del 27/06/2014, Usai, Rv. 260905-01). Come correttamente osservato dal giudice remittente, nel presente procedimento il rapporto processuale era stato sicuramente instaurato, atteso che l'imputata, secondo quanto riportato nel verbale di udienza del Tribunale collegiale del 3/11/2022, era stata dichiarata assente proprio perché la notifica del decreto di ammissione del giudizio immediato era andata a buon fine ed ella era venuta a conoscenza del pròcesso; e dal momento che lo stesso Tribunale in composizione collegiale, nel medesimo frangente, aveva qualificato la nullità come afferente alla sola notifica del decreto di giudizio immediato al difensore e non già all'omessa notifica dell'atto processuale. Pertanto, il Tribunale in composizione collegiale avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notifica viziata, senza restituire gli atti al Giudice per le indagini preliminari affinché vi provvedesse, come invece avvenuto. 4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Tribunale di Trento in composizione collegiale, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. 4.1. Da ultimo non può che condividersi quanto osservato dal Giudice per le indagini preliminari nell'affrontare l'eccezione con cui la difesa aveva rilevato che fin dal 15/07/2022 EN NC era stata liberata dalla misura degli arresti domiciliari con l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
che, in pari data, la Procura della Repubblica aveva avanzato, nei suoi confronti, la richiesta di giudizio immediato, valutata dal Giudice per le indagini preliminari il successivo 3 agosto;
e che non essendo in atto la misura custodiale nel momento in cui la richiesta era stata avanzata, sarebbe mancato un presupposto per l'emissione del decreto di giudizio immediato. Secondo quanto condivisibil ente 4 Il Preside Io Il Consigliere estensore osservato dal Giudice remittente, infatti, alla data del 15/07/2022 l'imputata era ancora in misura custodiale, che sarebbe stata sostituita lo stesso giorno. Inoltre, l'art. 455, comma 1-bis, cod. proc. pen. dispone che il giudice debba rigettare la richiesta di giudizio immediato quanto l'ordinanza che dispone la custodia cautelare sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza però menzionare l'ipotesi, qui ricorrente, della sostituzione della misura per attenuazione delle esigenze cautelari.
PER QUESTI MOTIVI
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trento in composizione collegiale, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 2/05/2023