Sentenza 22 luglio 2015
Massime • 1
È ammissibile, quale "caso analogo", il conflitto tra G.i.p. e Tribunale avente ad oggetto la decisione, emessa da quest'ultimo, di annullare il decreto di giudizio immediato per l'erronea indicazione del difensore dell'imputato contenuta nel provvedimento, e di restituire gli atti al primo, reinvestendolo di una competenza esaurita. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, nella specie, non si verte in ipotesi di contrasto tra Tribunale e G.u.p. su un atto meramente propulsivo, ma tra Tribunale e G.i.p. su profili di cognizione di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2015, n. 37339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37339 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2015 |
Testo completo
37 339/ 1 5 38 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA Dott. N. 2240/2015 - Consigliere - Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI N. 4816/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - GIUSEPPE LOCATELLI Dott. - Consigliere - GIACOMO ROCCHI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE MILANO nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANO con l'ordinanza n. 8708/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 26/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mamino Solei, c quale ha chiesto di dicturore be confeicure ня Плівкове ові Мічано; Udit i difensor Avv.; qu Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nel corso del processo a carico di AT CH e VA GI, con ordinanza deliberata in dibattimento il 19 gennaio 2014 il Tribunale di Milano - rilevato, su eccezione del difensore della VA, che il decreto di giudizio immediato recava una indicazione erronea dei difensori ha dichiarato la nullità - del suddetto decreto, disponendo la restituzione degli atti al G.I.P., per quanto di competenza.
2. Con ordinanza del 18 marzo 2015 il G.I.P. del Tribunale di Milano, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali di questa Corte, nel rilevare che la restituzione degli atti deve considerarsi provvedimento abnorme, e che non costituisce causa di nullità l'omessa indicazione del difensore, nel decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen. (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 23519 del 11/04/2006 - dep. 06/07/2006, Palumbo ed altri, Rv. 234720), ha sollevato conflitto negativo di competenza, ordinando la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
3. Sussiste materia di conflitto analogo, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., comma 1, giacché la decisione del Tribunale, che ha annullato il decreto di giudizio immediato, restituendo gli atti al Giudice delle indagini preliminari (per la rinnovazione) ha reinvestito questo di una competenza esaurita e non si verte in ipotesi di contrasto tra Tribunale e Giudice dell'udienza preliminare su atto meramente propulsivo, bensì tra Tribunale e Giudice delle indagini preliminari su cognizione di merito (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 174 del 12/01/2000 - dep. 04/03/2000, Confl. comp. in proc. Foglia, Rv. 215363).
4. Nel merito ha quindi ragione il Giudice delle indagini preliminari allorché afferma che il Tribunale non poteva annullare il decreto di giudizio immediato per l'errata indicazione dei rispettivi difensori delle imputate (nello specifico, per altro, non omessa ma solo invertita, con riferimento al nominativo dell'imputata effettivamente assistita dal difensore) restituendo il procedimento ad uno stadio antecedente. L'art. 429 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 456 cod. proc. pen. non prevede alcuna forma di comunicazione al difensore del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, sicché l'omissione di tale comunicazione non è produttiva di nullità (in tal senso, Sez. 4, n. 8550 del 13/05/1997 - dep. 24/09/1997, P.M. e Zouari, Rv. 209283) senza contare che i difensori delle imputate erano comunque presenti all'udienza dibattimentale. Sicché, instaurato il dibattimento, non v'era spazio alcuno per la regressione del procedimento, da ritenersi senz'altro indebita (in termini Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002 - dep. 26/07/2002, Manca, Rv. 221999), in ragione di una errata chu indicazione dei nominativi dei difensori, peraltro improduttiva d'effetti, ovverosia di una nullità non prevista dall'ordinamento.
5. Ne consegue che va dichiarata la competenza a proseguire il giudizio del giudice dibattimentale, e cioè del Tribunale di Milano, al quale devono essere restituiti gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale collegiale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 22 luglio 2015. Il Consigliere estensore Carlo Gall PresidenteM ünden DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA