Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2003, n. 15262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15262 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
се 64843 ER N IO Z 6 98 A R /1 T 4 IS 5 6/ EPUBBLICA ITALIANA . G 2 N E . - RTE SUPREMA DI CASSAZIONE R .R B .P A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D L D L EL E A D T B. IBO SI N 526 / A E T N TR S SE E SEZ TRIBUTA /03 Oggetto 1 3 I 1 IA A . ER N Tributaria T A M Composta dag Ill ri ag: ati: Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 10914/99 S Consigliere Cron. зло го Dott. Stefano MONACI Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 09/04/03 SOTGIU - Rel. Consigliere Dott. Simonetta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64843 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 33 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IO HE;
intimato avverso la sentenza n. 25/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 20/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2003 $1027 udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Simonetta -1- 11 SOTGIU;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GALLUZZO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 41 La Commissione tributaria Regionale del Lazio, con sentenza " 20 aprile 1998, dato atto che la Società A.STE. RA s.r.l. aveva presentato ricorso avverso l'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte relative ad IRPEG ed ILOR, oltre accessori, iscritte nei ruoli del mese di febbraio istanza di condono , ha 1990,proponendo successivamente per avvenutadichiarato estinto il relativo giudizio definizione della lite ex art.
2-quinquies della L.656 del 1994. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. La Società intimata, in persona del suo ex presidente Michele Giordano, non si è costituita. - Motivi del processo Adducendo la violazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art.2 quinquies del D.L. 564 del 1994, convertito nella L.656 del 1994, nonché difetto assoluto di motivazione, la ricorrente, alla ✓ dopo aver riassunto i fatti di causa, relativi impugnazione di cartella esattoriale per gli anni 1983 e 1984, scaturente dalla iscrizione a ruolo degli esiti giudiziari derivanti dalla impugnazione di due diversi avvisi di accertamento, e specificato che la Società aveva prestato acquiescenza al giudicato per intimata l'anno 1984,e presentato istanza di definizione della lite soltanto per l'anno 1983, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato definita la lite relativa all'avviso di mora per l'anno 1984 e sufficiente all'estinzione del giudizio per l'anno 1983 il versamento effettuato, mentre le imposte richieste con l'avviso di mora erano già dovute al momento della presentazione della istanza di chiusura, come sottolineato dall'Ufficio nell'atto di appello. Sussiste pertanto il vizio di omessa pronuncia da parte della Commissione Regionale. Il ricorso è fondato. processuale esposta dalla La complessa vicenda ricorrente, in conformità ai motivi d'appello, non trova riscontro nella succinta motivazione della sentenza impugnata nella quale si da soltanto atto dell'avvenuta presentazione ,da parte del contribuente, di copia della istanza di chiusura della lite pendente e del versamento effettuato, di cui non viene precisata l'entità. , nonché Sussiste pertanto il vizio di omessa motivazione quello di violazione dell'art.112 c.p.c. da parte dei giudici di secondo grado, non avendo le specifiche doglianze dell'Amministrazione appellante trovato risposta nel loro "decisum". Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio, che dovrà precisare in relazione all'avviso di mora, oggetto della ' controversia, a quale parte dello stesso si riferisca : l'estinzione del giudizio, nonché valutare la conformità della somma versata a quanto previsto dall'art.2 quinquies della L.656 del 1994, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente grado .
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata Sezione della e rinvia, anche per le spese, ad altra Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Roma, 9 aprile 2003 IL PRESIDENTE Ugo Briggs IL RELATORE Ad A AZIONE S S CANCELLIERE A C dott. Luigi Riitano AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1922 N. 131 TAB. ALL. B - N. MATERIA TRIBUTARIA DEPOSITAL 13 OTT. 2003 oggi, "