Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di nullità, per difetto di notificazione, del decreto che dispone il giudizio immediato, emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., attuativo di un principio di generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 41733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41733 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3747
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 016911/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TRIB.VELLETRI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB.VELLETRI SEZ.DIST. ALBANO LAZIALE;
ORDINANZA del 27/01/2004 GIP TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Meloni, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. Udito il difensore Avv.to Angelo Sibillino, difensore di Varroni, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. In esito al conflitto negativo di competenza tra il tribunale di Velletri-Sezione distaccata di Albano Laziale e il Gip presso lo stesso tribunale, in relazione al procedimento penale
contro
VARRONI Trento;
OSSERVA
1. Nel giudizio immediato instaurato nei confronti di VARRONI Trento, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il tribunale di Velletri-Sezione distaccata di Albano Laziale, all'udienza del 13 novembre 2003, dichiarava l'omessa citazione dell'imputato" ed ordinava la restituzione degli atti al Gip del tribunale di Velletri, sul rilievo che il decreto di giudizio immediato era stato consegnato dall'ufficio postale per essere consegnato al destinatario, ma mancava la relazione dell'agente postale e dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Il 3 dicembre 2003, il gip disponeva la restituzione degli atti al tribunale ai sensi dell'art. 420 comma 2^ c.p.p., osservando che la nullità rilevata all'udienza dibattimentale del 18 novembre 2003 non riguardava il decreto di citazione a giudizio, ma solo la notifica dello stesso all'imputato, per cui erroneamente il tribunale aveva dichiarato l'omessa citazione a giudizio dell'imputato, ricorrendo nel caso in esame solo un'omessa o irrituale notifica del decreto di citazione, rinnovabile da parte dello stesso tribunale. Il 22 dicembre 2003 il tribunale di Velletri trasmetteva di nuovo gli atti al Gip, ribadendo di aver dichiarato l'omessa citazione a giudizio dell'imputato, sicché non si trattava di "rinnovare" la notifica del decreto di citazione, ma di "effettuarla per la prima volta".
Il gip del tribunale di Velletri, non condividendo l'assunto del giudice del dibattimento, ha emesso il 27 gennaio 2004 ordinanza, rilevando un'ipotesi di conflitto e disponendo la trasmissione alla corte di Cassazione di copia degli atti necessari alla sua risoluzione.
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Non prevale in proposito la decisione del giudice del dibattimento, perché l'inapplicabilità delle norme sui conflitti (art. 23 comma 2^ c.p.p.) si verifica solo rispetto ai provvedimenti adottati a conclusione dell'udienza preliminare, e non anche per altri provvedimenti del gip, quali quelli che questo giudice adotta in relazione ai giudizi speciali (nella specie: giudizio immediato) (Cass., Sez. 1^, 9 aprile 1992, confl., proc. pen. Zanella, in Cass. pen. mass, ann., 1993, 1^, è 335, n. 204). Il carattere derogatorio della disposizione dell'art. 28 comma 2^ c.p.p. - ha spiegato questa Corte Suprema - non ne permette l'applicazione al di fuori dei casi tassativamente ivi previsti, sicché ogni diversa ipotesi di conflitto fra giudizi va ricondotta nell'alveo dell'ordinaria possibilità di loro risoluzione attraverso l'intervento della corte regolatrice delle competenze.
Nel merito, va condiviso il principio indicato dal gip del tribunale di Velletri.
Il tribunale ha dichiarato l'omessa citazione dell'imputato osservando che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risultava che il decreto di giudizio immediato era stato consegnato all'ufficio postale per essere recapitato all'imputato, ma agli atti non esisteva una relazione dell'agente postale che desse atto della ricezione del piego raccomandato o dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Orbene, nell'ipotesi di nullità per difetto di notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato emesso dal gip a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, non può che trovare applicazione il principio generale desumibile dalla sistematica processuale enunciato dall'art. 143 disp. att. c.p.p., secondo cui "negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione, vi provvede il giudice". Tale principio si applica in maniera indifferenziata a tutti i giudizi, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice che deve trattarlo e dal carattere ordinario o speciale del rito adottato al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale, vale a dire il decreto di citazione a giudizio emesso dal PM e/o dal gip, che, almeno sul piano concettuale, si distingue nettamente sia dal provvedimento con il quale ne viene disposta la esecuzione mediante la sua materiale spedizione all'interessato, sia, a maggior ragione, dalla notificazione dello stesso decreto (Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 1996, n. 643, confl., in proc. pen. Iacoponi, RV. 204417). Tale soluzione è in linea con la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (29 maggio 2002, n. 28807, Manca, in Cass. pen. mass. ann., 2002, n. 1105, p. 3363), che ha affermato che nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione alla rinnovazione della notificazione deve provvedere il giudice del dibattimento.
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che la rilevata nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato eseguita a mezzo del servizio postale non investe l'atto genetico del rapporto processuale, avendo l'imputato esercitato regolarmente le facoltà relative all'opzione per i procedimenti speciali previste dall'art. 461 comma 3^ c.p.p. proponendo tempestiva opposizione al decreto penale e richiesto ed ottenuto dal gip che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato.
Ne deriva che competente a rinnovare la notificazione del decreto di citazione immediato è il tribunale di Velletri-Sezione distaccata di Albano Laziale.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del tribunale di Velletri-Sezione distaccata di Albano Laziale, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004