Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto responsabi lite SEZIONE TERZA CIVILE civile circolazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: straddle R.G.N.19890/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente 04 5 67 /03 Dott. Ernesto LUPO Consigliere 10383 Dott. Mario 1286 Consigliere Rep. Dott. Antonio GRETO C.C. 31/01/03Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente: S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: CA LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Gonzaga n. 37, presso il sig. Battaglia Salvatore, Olindo Di Francesco, giusta delega indifeso dall'avv. atti;
- ricorrente -
contro
NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI E CAPITA- LIZZAZIONI s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Beniamini Tortora, elettivamente domiciliato in Roma, via Mario Fascetti n. 58, presso l'avv. Nicola Nucaro, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
228 2003 1 nonché
contro
NO PE;
B.N.C. (Banca Nazionale delle Comunicazioni) Assicurazioni s.p.a. - intimati avverso la sentenza del tribunale di Agrigento n. 228/99 dell'l' 8 giugno 2000 (R.G. 228/99). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 12 febbraio 1997 NO PE conve- niva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Agri- gento, CA LO nonché la Banca Nazionale delle Comunicazioni Assicurazioni s.p.a. per sentirli condan- nare, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni riportati dal suo autocarro Fiat Ducato il 4 mar- zo 1996 in occasione di un sinistro stradale verifica- tosi in Agrigento allorché detto autocarro aveva colli- SO con l'autovettura Renault 19 di proprietà del conve- nuto CA e dallo stesso condotta e assicurata presso la società assicuratrice convenuta, per fatto e 2 colpa esclusiva dello stesso CA, danni che indi- cava in lire 3.605.000. Costituitisi in giudizio sia la BNC Assicurazioni s.p.a. sia il CA chiedevano il rigetto della do- manda attrice perché il sinistro si era verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore, e il convenuto CA chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patiti dalla propria vettura, da liquidare in lire 10.741.523. Autorizzata la chiamata in causa, da parte dell'at- tore, della Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., assicu- ratrice della responsabilità civile del veicolo del NO, il giudice di pace, ritenuta l'esclusiva re- sponsabilità del CA in ordine al verificarsi del sinistro, rigettava la domanda riconvenzionale e, in accoglimento di quella attrice, condannava i convenuti, in solido, al risarcimento del danno in favore dell'at- tore nonché alla rifusione delle spese in favore del medesimo e della Nuova Tirrena s.p.a. Gravata tale pronunzia in via principale dal MER- CANTE e, in via incidentale, dalla BNC Assicurazioni s.p.a., il tribunale di Agrigento, nel contraddittorio -con il NO e della Nuova Tirrena s.p.a. i quali chiedevano il rigetto del gravame con sentenza 1° 8 giugno 2000 così provvedeva: in parziale accoglimento 3 dell'appello principale nonché dell'appello incidentale condanna CA LO e la BNC Assicurazioni s.p.a. in solido al pagamento in favore di NO PE, della somma di lire 2.523.5000 oltre rivalutazione mo- netaria e interessi nelle misure indicate, con detra- zione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata e salva restituzione di quanto even- tualmente a tale titolo versato in eccedenza sul dovu- to;
condanna NO PE e la Nuova Tirrena s.p.a. in solido, al pagamento, in favore di CA LO, della somma di lire 3.300.000 oltre rivalutazio- пе monetaria e interessi come precisato nella stessa sentenza;
annulla la statuizione di condanna alle spese della BNC Assicurazioni s.p.a. nei confronti della Nuo- va Tirrena s.p.a.; dichiara le spese compensate tra le parti in ragione di un terzo e condanna CA LO e la BNC Assicurazioni s.p.a. a riformare a NO PE le restanti spese dei due gradi del giudizio, nonché CA LO a rifondere alla Nuova Tirrena s.p.a. le restanti spese dei due gradi del giudizio. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ta, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, MERCAN- LO, resiste con controricorso esclusivamenteTE la Nuova Tirrena Assicurazioni, Riassicurazioni e Capi- talizzazioni s.p.a. 4 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede né NO PE, né la Banca Nazionale delle Co- municazioni Assicurazioni s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La sentenza gravata, in parziale riforma della pronunzia resa dal primo giudice, ha ritenuto che il sinistro per cui è causa si è verificato per la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli rima - sti coinvolti nel sinistro stesso e, in particolare, per il 70% per fatto di CA LO, per il residuo 30% per fatto di NO PE. Le risultanze di causa (localizzazione dei danni sulla autovettura Renault condotta dal CA, posi- zione di arresto del veicolo di questo, punto di urto tra i due mezzi, certamente nella corsia di marcia del- 1'autocarro condotto dal NO ben oltre la fine della curva a destra da questo appena percorsa) hanno osservato quei giudici, inducono a ritenere che al- l'origine dell'incidente vi sia stata la elevata anda- tura di marcia della Renualt e la conseguente perdita di controllo del veicolo determinatasi anche а causa del fondo stradale viscido per la pioggia, nella fase di attraversamento di un tratto di strada accentuata- mente curvilineo. 5 Non è, peraltro, hanno ancora osservato quei giudi- ci, possibile escludere che anche la condotta del con- ducente l'autocarro Fiat Ducato abbia integrato una concausa del sinistro: in particolare quanto deposto da uno dei testi escussi e la localizzazione dei danni in corrispondenza dell'angolo antero-laterale destro del mezzo legittimano dei dubbi circa il rigoroso rispetto da parte del NO della regola che gli impone di procedere in prossimità del margine destro della car- reggiata, né, ancora, è logicamente possibile escludere che la velocità tenuta dall'autocarro fosse superiore al limite di 40 km/h vigente sul luogo del sinistro.
2. Tali proposizioni sono sindacate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, con il quale, in parti- colare, si denunzia violazione e falsa applicazione della normativa attinente alla presunzione di corre- sponsabilità prevista dall'rt. 2054 c.c.», per non ave- re ritenuto che nonostante l'accertata colpa del BERTO- LINO, sussistesse la presunzione del pari concorso di colpa con il CA nella produzione dell'evento.
3. La censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- 1 0 6 fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, della richiamata motivi per cui la disposizione (art. 2054 c.c.) e i sia quale sia la stessa non possa essere accettata, corretta» interpretazione di tali norme. 7 In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare 1'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. Né, ancora, per ipotesi, la censura può essere ac- colta sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (ancorché non espressamente dedotto nella intestazione del motivo di ricorso stesso). Si -Osserva in particolare che secondo la Co- stante giurisprudenza di questa Corte in tema di inci- denti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della con- dotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'ac- certamento e la graduazione della colpa, l'esistenza ○ la esclusione del rapporto di causalità tra i comporta- menti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integra- no altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza al punto di vista 8 logico giuridico (Specie in motivazione, tra le tan- tissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In que- sto senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- un vei- sultanze e la determinazione della velocità di colo in altri termini sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot - tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232). Pacifico quanto precede, si Osserva, ancora, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolida- ta di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omes - sa, insufficiente o contraddittoria motivazione denun- ciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragiona- mento del giudice di merito sia riscontrabile il manca- to о insufficiente esame di punti decisivi della con- troversia, prospettati dalle parti o rilevabili di uf- ficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomenta- zioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno all'altro mezzo di 10 prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, п. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. un ., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n. 5 infatti contrariamente a quan- to suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che parte ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- 11 vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa.
3. Come accennato in parte espositiva, quanto alle spese di lite i giudici del merito, «avuto riguardo al- l'esito del giudizio>>> hanno ritenuto di ravvisare l'esistenza di giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e hanno posto la residua parte (di due terzi) a carico del CA e della Banca Nazionale della Comu- nicazioni Assicurazioni s.p.a. quanto ai rapporti con il NO, del solo CA quanto ai rapporti con la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a.
4. Entrambe tali conclusioni sono censurate dal ri- corrente, con il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali si deduce, nell'ordine: violazione ed erronea applicazione degli artt. 1917 c.c. e 2055 c.c. dell'art. 106 c.p.c., in relazio- ne agli artt. 91 e 92 c.p.c. [e] omessa e/o insuffi- ciente motivazione sul punto>>, per avere il tribunale, in violazione delle norme sopra citate erroneamente condannato solo esso appellante in violazione del vin- colo di solidarietà tra lo stesso CA e la BNC in virtù della polizza di assicurazioni e senza considera- re che nessuna domanda diretta il CA aveva propo- sto nei confronti della Nuova Tirrena Assicurazioni, 12 chiamata in causa in garanzia dal ER (secondo motivo); violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. [e] omessa e/o contraddittoria motiva- zione ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c in relazione alla pronuncia relativa alla ripartizione delle spese di giudizio» (terzo motivo).
5. Al pari del precedente anche i motivi in esame sono manifestamente infondati. 5. 1. Giusta i principi generali in tema di spese giudiziali, in caso di chiamata in causa per garanzia, il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legitti- mamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in or- dine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass., 1 marzo 1995, n. 2330). Il criterio della soccombenza, infatti, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emes- sa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente non possono gravare sul chiamante, quando 13 anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della
contro
- parte (Cass., 26 aprile 1994, n. 3956) Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria e tale iniziativa non si - riveli palesemente arbitraria in altri termini, le- gittimamente il giudice di appello, in caso di soccom- benza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la parte- cipazione del terzo al giudizio di appello si giustifi- ca sotto il profilo del litisconsorzio processuale e, ३ dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende soccombenza mancando un diretto rapporto non dalla sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luo- go, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass., 27 aprile 1991, n. 4634). Applicando i ricordati principi al caso di specie è palese che è irrilevante, e non pertinente, al fine del decidere, la circostanza che il CA non abbia pro- posto alcuna domanda diretta nei confronti della Nuova Tirrena. 14 Quest'ultima è stata chiamata in giudizio dal BER- TOLINO per essere garantito nell'eventualità fosse sta- ta accolta la domanda del CA fosse stata accolta e del tutto legittimamente, pertanto, i giudici del me- rito, escluso che la domanda del CA potesse tro- vare integrale accoglimento, hanno - sia pure pro quota posto a carico di questi le spese sostenute dal terzo - chiamato. In alcun modo pertinenti, ancora, al fine del deci- dere si palesano i riferimenti all'art. 1917 c.c. e al- l'obbligo, a carico della BNC Assicurazioni, di garan- tire il ricorrente, atteso che nessuna domanda risulta mai formulata in causa, nei detti termini dal CA र nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. 5. 2. Quanto, ancora, da ultimo al terzo motivo, e alla dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei due profili in cui si articola. 5. 2. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico pres- SO una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente prescinda la - difesa di parte ricorrente in tema di spese proces- suali sussiste violazione del principio della soccom- benza, di cui all'art. 91 c.p.c. denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 15 c.p.c. solo nell'ipotesi le spese di causa siano state poste, da parte del giudice del merito, totalmen- te (o, eventualmente, anche parzialmente) a carico del- la parte che risulti totalmente vittoriosa (cfr., ad esempio, Cass. 29 aprile 1999, n. 4347). Certo che nella specie il CA non è risultato totalmente vincitore (essendo state accolte le sue pre- tese solo limitatamente) è palese che la denunziata violazione di legge non sussiste. 5. 2. 2. Quanto, ancora, alla denunzia della sen- tenza gravata sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non è dato evincere in alcun modo il ragiona- mento logico giuridico posto dal tribunale a fonda- २ mento del criterio utilizzato nel ripartire le spese di giudizio tra le parti»la censura è infondata alla luce delle considerazioni che seguono. Come noto, in particolare, la valutazione della op- portunità della compensazione totale o parziale delle spese di causa rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito. Quest'ultimo, inoltre, può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in Cassazio- ne (Cass. 12 marzo 1999, n. 2216). 16 Nell'ipotesi in cui il provvedimento con cui è di- sposta la compensazione sia motivato con ragioni pale- semente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, infine, è consentita la denunzia dello stesso in sede di legitti- mità. Certo quanto sopra, tenuto presente che le conside- razioni svolte dal giudice a quo (le spese, come anti- cipato, sono state parzialmente compensate, in ragione di un terzo, sussistendo giusti motivi, in considera- zione dell'esito del giudizio) non appaiono in alcun modo incongrue, né irrazionali né tali da denunziare un vizio della motivazione della sentenza gravata, essen- do, in pratica,, state accolte la domanda principale d per il 70% e quella riconvenzionale per il 30%.
6. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso in conclusione deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giu- dizio di legittimità in favore del controricorrente li- quidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della NUOVA TYIRRENA ASSICURAZIONI, RIASSICURA- 17 ZIONI E CAPITALIZZAZIONI s.p.a. oltre € 1000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella la terza sezione civile della giorno 31 marzo 2003. il Consigliere relatore est leky theflen il Presidente it' RE C1 AN ST 18 , liquidate in € 100,00, camera di consiglio del- Corte di Cassazione, il . DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 MHK. 2003 IL RE C1 CE AT