Sentenza 8 giugno 1998
Massime • 1
L'applicazione della ipotesi di abitualità di cui all'art. 103 cod. pen., comporta una valutazione discrezionale da parte del giudice di vari elementi, che esula dai poteri spettantegli ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., limitati alla verifica dell'astratta corrispondenza della fattispecie concreta con quella legale, alla valutazione in ordine alla corretta comparazione delle circostanze, alla verifica dell'assenza di elementi che escludano la sussistenza del reato e di valutare la congruità della pena con riferimento al caso concreto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/1998, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo PANDOLFO Presidente del 8/6/1998
1. Dott. Guido IETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe SICA Consigliere N.3619
3. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere N.46074/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: FF FR RA nata il 26\3\1942. Avverso la sentenza in data 25\9\1997 del Pretore di PARMA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere G I U S E P P E S I C A Con sentenza in data 25/9/1997 il Pretore di FR RA, imputata del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, nn.1 e 2 C.P., ai sensi dell'art.444 cpp., la pena di anni uno di reclusione e lire 400.000 di multa, dichiarandola, altresì, delinquente abituale. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputata, deducendo l'inosservanza di norme processuali ex art. 606, lett. c) cpp., con riferimento agli artt. 444, 445 cpp è 103 C.P. Secondo i ricorrenti la dichiarazione di abitualità è collegata alle misure di sicurezza che sono incompatibili con la sentenza di "patteggiamento", mentre per l'applicazione dell'articolo 103 C.P. il giudice deve svolgere una valutazione discezionale non rientrante nei poteri riconosciutigli in tale rito.
Si osserva.
In punto di fatto il Pretore ha dichiarato l'imputata delinquente abituale , "tenuto conto della gravità del fatto, delle modalità dell'azione e delle circostanze di luogo del tentato furto", nonché dei "numerosissimi precedenti a carico, per la frequenza impressionante degli stessi precedenti specifici, le modalità della condotta e del tenore di vita (assenza di lavoro)".
Nella specie, dall'esame della motivazione resa dal Pretore, si ricava che nei confronti dell'imputata non è stata dichiarata l'abitualità presunta dalla legge e di cui all'art. 102 C.P. (possibile anche nell'ipotesi di giudizio ex art. 444 cpp, ma senza applicazione di misure di sicurezza in presenza dello specifico divieto di cui all'art. 445 cpp.), ma quella di cui all'art. 103 C.P., in quanto non ne sono stati richiamati i presupposti, ne' è
stato reso il giudizio sull'attuale e concreta pericolosità sociale della SCIRÈ, ai sensi degli artt.133 e 203 C.P.. A tal fine non è sufficiente il richiamo ai precedenti specifici e alla mancanza di lavoro, in quanto ciò prescinde dall'eventuale probabilità della commissione di nuovi reati, mancando il relativo giudizio prognostico.
Viceversa, l'applicazione della ipotesi di abitualità di cui all'art.103 C.P., comporta una valutazione discrezionale da parte del giudice di vari elementi, che esula dai poteri spettantegli ai sensi dell'art.444 cpp., limitati alla verifica dell'astratta corrispondenza della fattispecie concreta con quella legale, alla valutazione in ordine alla corretta comparazione delle circostanze, alla verifica dell'assenza di elementi che escludano la sussistenza del reato e di valutare la congruità della pena con riferimento al caso concreto.
Pertanto, ai sensi degli artt. 620, lett. 1) e 621 u.p. cpp., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di abitualità che va eliminata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla dichiarazione di abitualità, che elimina.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998