Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento il pubblico ministero che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena non può poi dolersi, con impugnazione, della successiva ratifica dei fatti da parte del giudice nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. (Ha precisato la Corte che tale principio non può subire deroghe neppure per l'effetto dell'autonomia degli uffici del P.M. nel proporre impugnazione - ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen. - quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, in quanto nel rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e segg. Cod. proc. pen., celebrato esclusivamente sulla base della richiesta di una delle parti e del consenso dell'altra, non vi è l'assunzione di conclusioni, mancando del tutto la fase della discussione finale, nel cui ambito queste vanno formulate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/1999, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 23.11.1999
1.Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 4195
3.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N.14211/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso PRETORE di ROVERETOnei confronti di DR VI N.IL 16.02.1964 avverso sentenza del 01.02.1999 PRETORE di ROVERETO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO lette le conclusioni del P.G. con le quali si chiede l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA
In data 1/2/1999 il Pretore di Rovereto applicava a SI AV, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e con la concessione delle attenuanti generiche, la pena di giorni 14 di arresto e lire 450.000 di ammenda, convertendo la pena detentiva con quella pecunaria di lire 1.050.000 di ammenda) per il reato previsto e punito dall'art. 186, primo e secondo comma, del codice stradale, dando atto che risultava già scontato il periodo di sospensione della patente di guida in sede amministrativa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'Appello di Trento deducendo vizio di mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Come esattamente posto in rilievo dal P.G. presso questa Suprema Corte nella sua requisitoria scritta, e come già più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento il pubblico ministero che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena non può poi dolersi, con impugnazione, della successiva ratifica dei "fatti" da parte del giudice nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. Tale principio non può subire deroghe neppure per l'effetto dell'autonomia degli uffici del P.M. nel proporre impugnazione - ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen. - quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, in quanto nel rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., celebrato esclusivamente sulla base della richiesta di una delle parti e del consenso dell'altra, non vi è l'assunzione di conclusioni, mancando del tutto la fase della discussione finale, nel cui ambito queste vanno formulate. Inoltre l'autonomia degli uffici del P.M. deve essere interpretata tenendo altresì conto del principio costituzionale di uguaglianza delle parti nei processo penate, sicché come non è consentito all'imputato rimettere in discussione i termini dell'accordo in ordine alla pena (legale) applicata, così ciò non è consentito al P.M. (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4, N. 2371/96, RV. 206318, e N. 8060/96, RV. 205835). Giova poi sottolineare che, in materia di patteggiamento, questa Suprema Corte ha enunciato (e più volte ribadito) il principio secondo cui la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti deve considerarsi sufficientemente motivata "con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost." (così Sez. 1, N. 3980/94, imp. Magliulo, RV. 199479).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000