Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/1999, n. 4195
CASS
Sentenza 23 novembre 1999

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In tema di patteggiamento il pubblico ministero che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena non può poi dolersi, con impugnazione, della successiva ratifica dei fatti da parte del giudice nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. (Ha precisato la Corte che tale principio non può subire deroghe neppure per l'effetto dell'autonomia degli uffici del P.M. nel proporre impugnazione - ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen. - quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, in quanto nel rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e segg. Cod. proc. pen., celebrato esclusivamente sulla base della richiesta di una delle parti e del consenso dell'altra, non vi è l'assunzione di conclusioni, mancando del tutto la fase della discussione finale, nel cui ambito queste vanno formulate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/1999, n. 4195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4195
    Data del deposito : 23 novembre 1999

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