Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.
Commentari • 3
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 18735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18735 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 27/03/2001
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 1213
4. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 29901/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ER RO, nato a [...] il [...] e dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari;
avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2000 dal tribunale di Bari;
nella udienza in camera di consiglio in data 27 marzo 2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del ER ed annullarsi la sentenza impugnata quanto alla pronuncia in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica, con rimessione degli atti al tribunale di Bari;
Svolgimento del processo
Il tribunale di Bari, con sentenza emessa il 30 ottobre 1998 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò a ER RO la pena, concordata tra le parti, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione e lire diciotto milioni di multa in relazione ai reati di cui: a) agli artt. 25, 282, 292, 295, 296, 301 e 341 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ed all'art. 2 legge 18 gennaio 1994, n. 50; b)
agli artt. 1, 16, 67 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questa Suprema Corte, con sentenza del 22 ottobre 1999, annullò senza rinvio la sentenza del tribunale per avere illegalmente applicato la pena congiunta della reclusione e della multa. Il tribunale di Bari, con sentenza del 18 aprile 2000 emessa di nuovo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò al ER la pena, concordata tra le parti, di mesi cinque e giorni venti di reclusione per i reati di cui al capo A), mentre lo assolse dal reato ascrittogli al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ritenne infatti il tribunale che il reato di evasione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione alla importazione di tabacco lavorato estero era stato abrogato per incompatibilità dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che reca la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 597. terzo comma, cod. proc. pen. e del divieto di reformatio in peius, in quanto la sentenza impugnata ha applicato una pena detentiva superiore rispetto a quella applicata dalla sentenza del 28 ottobre 1998 annullata da questa Suprema Corte:
b) mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Propone ricorso per cassazione anche il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari, deducendo nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine all'assoluzione dal reato del capo B) ed inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 25, secondo comma, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 2, secondo comma, cod. pen. e 15 disp. prel. cod. civ. Osserva che il tribunale non ha assolutamente specificato in che cosa consisterebbe l'incompatibilità tra le disposizioni di cui al capo B) della rubrica e quelle di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Del resto, la semplice indicazione nella rubrica del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, anche dei reati in materia di imposta sul valore aggiunto, di per sè non costituisce un indice di innovazione esaustiva. L'incompatibilità non si rileva con il semplice riferimento al titolo del nuovo testo normativo. D'altra parte, la disciplina dettata dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concerne innegabilmente fattispecie diverse da quella in questione. Inoltre il legislatore delegante, all'art. 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205, nell'elencare le leggi finanziarie e tributarie delle quali modificare la disciplina, ha omesso ogni riferimento al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, precisando anzi, al comma secondo, che la riforma non si applica alle violazione in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero. Motivi della decisione
Il ricorso è del ER è inammissibile.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel ricorso avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 1, 20.12.1993, Milano, m. 197.844; Sez. 6^, 14.11.1990, Cesarano, m. 186.326). Infatti, la richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 1, 30.3.1994, Rega, m. 197.655; Sez. 1, 14.4.1994, Cosentino, m. 197.348). Nella specie poi non può certamente parlarsi di pena illegale in quanto il richiamo all'art. 597 cod. proc. pen. è chiaramente privo di qualsiasi pertinenza.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti l'obbligo di motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione; ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino, m. 202.270), il che nella specie si è appunto verificato, avendo la sentenza impugnata escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. D'altra parte, l'imputato che ha chiesto con il consenso del pubblico ministero l'applicazione della pena e ha visto accolta la richiesta, dopo che il giudice ha esercitato il suo controllo nei limiti previsti dalla legge, non può più dolersi con ricorso per cassazione del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., poiché non ha più ragione alcuna di lamentarsi della decisione adottata nei suoi riguardi, chiedendo una valutazione di merito sulle risultanze probatorie in quanto, nel formulare la richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non ha inteso contestare l'accusa e, quindi, la sussistenza degli elementi su cui si fondava (Sez. 4^, 11 maggio 1993, Balsamo, m. 194.258). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del ER non può però seguire la condanna alle spese dal momento che, come subito si vedrà, la sentenza impugnata deve essere comunque annullata in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, sicché deve ritenersi che non v'è soccombenza sostanziale da parte del ER.
È infatti fondato il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bari.
Deve infatti ritenersi, contrariamente a quanto erroneamente opinato dal tribunale di Bari, che in forza del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si sia verificata alcuna abrogazione degli artt. 1, 16, 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quindi nessuna depenalizzazione del reato di evasione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione alla importazione di tabacco lavorato estero.
Ed invero, non vi è stata innanzitutto alcuna abrogazione espressa, dal momento che l'art. 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il quale indica appunto le disposizioni legislative previgenti da esso decreto espressamente abrogate, non contiene nessun riferimento alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Ma nemmeno vi è stata abrogazione tacita, o per incompatibilità, la quale, come è noto, opera a livello delle norme, e non delle disposizioni, e si verifica quando vi sia tra la vecchia e la nuova norma non già una semplice difformità bensì un puntuale contrasto tale che l'applicazione della nuova norma escluda l'applicabilità della vecchia norma incompatibile, che quindi deve ritenersi abrogata. Orbene. fra nessuna delle norme introdotte dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e quelle del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono il reato di evasione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione vi è una situazione di incompatibilità tale che l'applicazione delle nuove norme escluda l'applicabilità di quelle del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal momento che le nuove norme sono dirette a disciplinare fattispecie (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) del tutto diverse da quella relativa all'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione.
Del resto è significativo che la sentenza impugnata, pur parlando di una incompatibilità tra le nuove e le vecchie norme, non solo non ha indicato in che cosa consisterebbe tale presunta incompatibilità, ma nemmeno ha precisato quali sarebbero le singole norme ricavabili dal nuovo decreto legislativo che sarebbero puntualmente incompatibili con singole norme del vecchio decreto presidenziale. È solo il caso di osservare che il richiamo che la sentenza impugnata fa al secondo comma dell'art. 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inconferente, dal momento che,
come è ben noto, disposizioni come quella ivi contenuta sono del tutto inutili ed irrilevanti poiché esse non modificano i presupposti ed il modus operandi dell'abrogazione per incompatibilità e perché, anche senza di esse, l'abrogazione per incompatibilità tra vecchie e nuove norme si verificherebbe ugualmente in forza del principio generale posto dall'art. 15 disp. prel. cod. civ., ed ancor prima di un principio generale di ordine logico immanente in ogni ordinamento giuridico che prevede il criterio cronologico come criterio di risoluzione delle antinomie tra norme.
Resta solo da vedere se per ipotesi vi sia stata abrogazione per regolamentazione dell'intera materia, nel qual caso soltanto potrebbe sostenersi, coma fa la sentenza impugnata, che lo specifico reato di evasione dell'IVA all'importazione sarebbe stato depenalizzato per non essere stato riprodotto nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74. Tale tipo di abrogazione più che all'abrogazione per incompatibilità si avvicina all'abrogazione espressa (e, probabilmente, addirittura si identifica con essa), giacché in questo caso non si tratta (come nell'abrogazione tacita) di vera incompatibilità tra norme, bensì di presunzione iuris et de iure di incompatibilità delle norme complessivamente ricavabili dalla legge successiva sull'efficacia della legge precedente. Deve infatti anche ritenersi che l'operare di tale tipo di abrogazione, ossia la determinazione sull'identità e totalità della "materia", non sia rimessa alla sola rilevazione dell'interprete, ma debba sempre dipendere da una qualche qualificazione risultante dalla legge successiva o da una qualche manifestazione di volontà del legislatore successivo.
Orbene, nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla qualificazione posta dalla legge successiva e dalla volontà del legislatore, il semplice confronto delle discipline poste dai due atti normativi mostra come il decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, non abbia affatto disciplinato l'intera materia già
regolamentata dalle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relative al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni, ed in particolare sulle importazioni di tabacco lavorato estero, ed alle sanzioni per la relativa evasione. Nè, come esattamente rileva il Procuratore generale ricorrente, a questo fine potrebbe ritenersi significativo il titolo del nuovo decreto legislativo (Nuova disciplina dei reali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), nel senso di ritenere che con un titolo così ampio e generico il legislatore abbia voluto includere anche la disciplina delle sanzioni per l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione. E ciò perché anche l'abrogato titolo primo del decreto legge 10 luglio 1982. n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, si intitolava "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" e tuttavia persisteva, ed era con tale disciplina pienamente compatibile, l'autonomo reato di cui agli artt. 1, 16, 67 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il titolo del nuovo decreto legislativo, quindi, non è significativo, ed anzi è semmai significativo nel senso della diversità di materia. D'altra parte, che non vi sia ne' identità ne' totalità di materia si ricava anche dal fatto che la legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto distingue quella imponibile sulle operazioni territoriali nello Stato fino alla esportazione (c.d. imposta interna) da quella dovuta per le importazioni, di modo che la prima comporta l'obbligo della dichiarazione annuale del contribuente, mentre l'altra è accertata e riscossa immediatamente per ciascuna operazione di importazione dalla dogana. Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con il capo 1^ del titolo 2^ ha dato una nuova regolamentazione dei "delitti in materia di dichiarazione" e quindi non può ritenersi che abbia inteso regolamentare anche la diversa materia delle sanzioni per l'evasione alle imposte riscosse non mediante dichiarazione ma mediante accertamento e riscossione immediata per ciascuna operazione. Ed infine, ad ulteriore conferma che sia la volontà del legislatore successivo sia le qualificazioni risultanti dalle norme successive sono nel senso di escludere che si tratta di una nuova regolamentazione della intera materia, può ricordarsi che l'art. 6 della legge di delegazione 25 giugno 1999, n. 205, nell'elencare le leggi finanziarie e tributarie delle quali modificare la disciplina sanzionatoria, non solo ha omesso ogni riferimento al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ma ha anche espressamente precisato, al secondo comma, che la riforma "non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri", così ribadendo, con un rinvio generico alle violazioni in "materia di contrabbando", piuttosto che con uno specifico alle singole fattispecie di contrabbando, che non può considerarsi inclusa nella delega la disciplina dei reati in materia di imposta sul valore aggiunto all'importazione di tabacco lavorato estero.
Risulta che la richiesta di patteggiamento ha avuto come presupposto l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo B). La violazione di legge commessa nel ritenere abrogati gli artt. 1, 16, 67 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 inficia quindi l'intero accordo intervenuto tra le parti, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio mentre gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi o che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione 3^ penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli alti al tribunale di Bari.
Dichiara inammissibile il ricorso del ER.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2001