Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
I Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | LA CORIE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto __ Γ 0 3359 /03 Lavoro Composta da Ill.m Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 15928/00 - Rel. Consigliere- cron. 7680- Dott. Francesco Antonio MAIORANO +- Consigliere Dott. Camillo FILADORO - Rep. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ud.11/11/02 3333 CATALDI Consigliere Dott. Grazia J- ha pronunciato la seguente -- SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in | ANDREACE PIERGIORGIO, elettivamente COLONNA 18 presso 10 studioROMA VIA VITTORIA 11 - --- -- | dell'avvocato ELIO BENIGNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.; intimato avverso la sentenza n. 264/99 del Tribunale di ARIANO | IRPINO, depositata il 20/07/99 R.G.N. 97/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 דד udienza del 11/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco 4481 ! I Antonio MAIORANO;
T ' udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore · Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso - I per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Ariano Irpino del 16/12/95 ND ER conveniva in giudizio l'Ente Poste per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'area quadri di 2° livello, per avere esercitato fin dall'11/4/94 mansioni di dirigente dell'ufficio postale di Greci.. L'Ente Poste contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Ariano Irpino, investito in sede di appello ad istanza dell'ND, con sentenza dell'! 1/5 20/7/99, confermava la decisione, sul rilievo che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste era regolato dal CCNL 26/11/94 e dal successivo accordo integrativo del 1995; pacifico in causa era che l'ufficio postale di Greci fosse di modeste dimensioni (tanto che occupava in tutto tre persone, compreso il ricorrente) e quindi non era di “media rilevanza", come previsto dall'art. 44 del CCNL ai fini dell'inquadramento del relativo dirigente nel secondo livello dell'area quadri;
né la parte aveva fornito prova alcuna sul movimento di denaro e sulia attività complessivamente svolta, cite secondo il suo assunto difensivo era tale da poterlo classificare di media rilevanza, a prescindere dal numero degli impiegati addetti. L'appello quindi doveva essere disatteso.. Inoltre, l'accordo integrativo previsto dal CCNL ed intervenuto nel 1995 aveva precisato che nell'area Q2 erano inseriti i dipendenti addetti alle "agenzie di base di media rilevanza", cui si contrapponevano quelle di rilevanti dimensioni, rette da dipendenti inquadrati in Q1; dall'area quadri veniva così esclusa la reggenza di agenzie di limitata o modesta rilevanza. Era il medesimo accordo a dare all'ND, già inserito nella IV qualifica, in quanto dirigente di esercizio, una posizione all'interno delle nuove aree: l'art. 47, infatti, stabiliva che nella fase transitoria, in attesa dell'accordo integrativo (poi intervenuto nel 1995) il “dirigente d'esercizio" doveva inquadrato nell'area operativa;
né fondata era l'eccezione che c'era stato un inquadramento peggiorativo della sua posizione, in quanto l'inquadramento e l'accorpamento delle varie categorie era avvenuto mediante contratti collettivi e quindi il giudice non poteva sovrapporre le proprie valutazioni a quelle delle parti, a pena di violare i principi costituzionali di cui agli art. 41 e 39; peraltro era previsto un trattamento economico differenziato in ragione delle mansioni svolte, con la conseguenza che non vi era una modificazione peggiorativa. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'ND, fondato su S motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3: e 5 CPC) deduce il ricorrente che le mansioni di dirigente da lui esercitate presso l'ufficio postale di Greci non trovano corretta corrispondenza nell'area operativa di cui all'art. 43 del CCNL, che definisce i compiti del dipendenti nell'area operativa o non prevede la direzione di agenzie, ma solo “attività esecutive o tecniche con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con 2 contenuti di parziale e media specializzazione", bensì nell'art. 44 del medesimo contratto, che contempla "attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche". Sussiste quindi la violazione dell'art. 2103 cc., che impone l'inquadramento del lavoratore in conformità alla natura ed alla qualità dei compiti attribuitigli ed effettivamente svolti. Lamentando, col secondo motivo, violazione C falsa applicazione degli art. 1362 e ss. c.c., in relazione agli art. 3, 35, 36 e 41 Cost, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che una interpretazione delle norme contrattuali conforme ai principi legislativi e costituzionali in materia. avrebbe dovuto escludere una lettura restrittiva degli articoli in esame, per non mortificare la elevazione professionale del lavoratore (art 35 Cost.) e l'elevazione della sua dignità sociale (art. 36 Cost.): un discrimine basato sulla entità degli uffici sarebbe mutuato dall'ordinamento previgente, che è stato ripudiato dalla contrattazione collettiva, come emerge dagli art. 40 e 41 del contratto;
quando le parti hanno inteso fare riferimento alle dimensioni dell'ufficio l'hanno fatto espressamente (art. 45 per la distinzione fra Q1 e Q2); nell'art. 44 invece non vi è alcun riferimento di tipo dimensionale. L'art. 1366 c.c. che impone una interpretazione del contratto secondo buona fede, privilegia quella più favorevole alla parte più debole e quindi al prestatore di lavoro. Da qui la fondatezza della pretesa di inquadramento superiore. Lamentando, col terzo motivo, violazione dell'art. 2095. c.c., nonché insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che le legge definisce quadri i “prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni di carattere continuativo di rilevante importanza .."; il ricorrente deve essere inquadrato in Q2, stante l'assoluta coincidenza delle funzioni espletate con quelle indicate dalla legge, mentre il Tribunale sul punto non ha motivato in maniera esaustiva. Lamentando, col quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 1175 e 1375 cc., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che principi di correttezza e buona avrebbero dovuto consigliare un inquadramento correlato alla qualità e quantità del lavoro svolto. Lamentando, col quinto motivo, violazione dell'art. 2087 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che la citata norma impone la tutela della integrità fisica e morale del lavoratore, cosa che non si è verificata nella specie, perché la privazione del diritto al giusto inquadramento procura all'istante profonde c gravi lesioni della immagine professionale, con conseguenze soggettivamente rilevanti. Il ricorso è infondato. I vari motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, perché fra loro connessi. La Corte ha già avuto modo di affermare, con sentenza n. 10520 del 1/8/01, i seguenti principi di diritto: “fa devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina dei rapporto di lavoro dei dipendenti postali, operata dal legislatore a seguito della "privatizzazione" di tale rapporto, non vale a configurare una equiparazione delle disposizioni contenute nei relativi contratti + ancorche' queste siano applicabili a tutti i suddetti dipendenti alle → norme di legge;
pertanto, l'interpretazione di tali disposizioni resta riservata al giudice di merito, come qualunque valutazione di fatto, ed e' censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale". Ed ancora "con riferimento alla domanda proposta da un dipendente postale inserito, a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro e della stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994, nell"area operativa", e diretta all'inquadramento nell'area quadri" sul presupposto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, la valutazione del giudice di merito deve comprendere l'esame delia norma contrattuale con le varie articolazioni delle aree di nuovo inquadramento "operativa" e "quadri", della qualifica in precedenza rivestita dal dipendente, delle mansioni di fatto esercitate e della corrispondenza fra dette mansioni ed il nuovo inquadramento, nonche' in generale la considerazione della pretesa azionata di superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte". Nella specie, il giudice del riesame prende in esame le norme collettive e spiega, in maniera logica e coerente, le ragioni per le quali ritiene preferibile l'interpretazione in base alla quale il personale direttivo viene inquadrato diversamente in base al dato dimensionale dell'ufficio cui è preposto. L'ufficio gestito dal ricorrente (composto da un numero ridottissimo di dipendenti, un altro impiegato ed un 5 1 portalettere) è di modeste dimensioni e ciò impedisce di classificarlo di “media rilevanza". Nella sua valutazione di merito il Tribunale si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati e quindi, sotto questo profilo, la censura è infondata. Alla medesima conclusione si deve pervenire considerando la disciplina introdotta con l'accordo integrativo del 1995. Anche su questa questione la Corte ha già avuto occasione di intervenire. stabilendo il principio di diritto secondo cui "alle parti sociali della contrattazione collettiva è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., di modificare anche in senso peggiorativo le posizioni dei lavoratori già godute con i precedenti contratti venuti a scadenza non rinnovati, fermi restando i diritti già acquisiti in virtú di prestazioni lavorative già eseguite al tempo della scadenza del contratto non rinnovato" (Cass. n. 13916 del 9/11/01, che affronta e risolve positivamente il tema specifico dell'applicabilità del contratto integrativo aziendale per i dipendenti postali del 26/10/95, col quale le parti collettive hanno limitato il dato testuale dell'art. 44 CCNL 26/11/94 nel senso che i dirigenti degli uffici postali di piccole dimensioni non possono essere inquadrati nell'area quadri, riservata ai dirigenti di uffici di media rilevanza, ma devono invece confluire nell'area operativa). L'inquadramento del ricorrente è avvenuto nel rispetto delle previsioni contrattuali che sono pienamente legittime, per quanto sopra detto. Lo stesso, peraltro, pur lamentando un declassamento, illegittimo ai sensi dell'art. 2103 c.c.. propone la censura con 6 riferimento all'inquadramento in Q2 da lui rivendicato e lamenta la mortificazione del suo diritto alla elevazione professionale (art. 35 Cost.) ed alla promozione della dignità sociale (art. 36 Cost.) ma non deduce di non avere conservato le mansioni che svolgeva prima del CCNL del 26/11/94, o di non avere conservato la retribuzione corrispondente alla qualifica di dirigente d'esercizio. Con sentenza n. 9597 del 8/5/02, questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il divieto di patti contrari di cui al capoverso dell'art. rr 2103 c.c., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non è di ostacolo a che un nuovo contratto collettivo, succeduto a quello precedente, preveda il riclassamento del personale, consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma della medesima disposizione: talché è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni sono rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, ove anche equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento”. Il Collegio condivide questo principio sul rilievo essenziale che per valutare la sussistenza, o meno, di un declassamento illegittimo devono essere valutate la mansioni espletate in precedenza e quelle attualmente svolte in concreto. Le osservazioni che precedono sono assorbenti di tutti gli altri 7 profili di censura. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo e provvedere in ordine alle spese non essendosi costituita l'altra parte.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 11 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. abustier s Valenti Franceses Ma.Maig ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA K CONCELLIERE 3 DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 R 11-6-73 N. 533 X Heria Deposita CANCELLIERE