Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 2
Con riferimento alla domanda proposta da un dipendente postale inserito, a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro e della stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994, nell'"area operativa", e diretta all'inquadramento nell'"area quadri" sul presupposto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, la valutazione del giudice di merito deve comprendere l'esame della norma contrattuale con le varie articolazioni delle aree di nuovo inquadramento "operativa" e "quadri", della qualifica in precedenza rivestita dal dipendente, delle mansioni di fatto esercitate e della corrispondenza fra dette mansioni ed il nuovo inquadramento, nonché in generale la considerazione della pretesa azionata di superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte.
La devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, operata dal legislatore a seguito della "privatizzazione" di tale rapporto, non vale a configurare una equiparazione delle disposizioni contenute nei relativi contratti - ancorché queste siano applicabili a tutti i suddetti dipendenti - alle norme di legge; pertanto, l'interpretazione di tali disposizioni resta riservata al giudice di merito, come qualunque valutazione di fatto, ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10520 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR IU TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FOGLIANO 35, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA ERRIGHI (C/o STUDIO LUCARINI), rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO SACCOMANNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 599/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 27/10/98 R.G.N. 486/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo, accoglimento del 2^ per quanto di ragione e assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Siderno del 19/9/97 AR SE IT, già inquadrata nelle 6^ categoria e poi Inserita nell'area operativa dopo la stipulazione del CCNL del 26/11/94, conveniva in giudizio l'Ente Poste Spa per sentir dichiarare il suo diritto ad essere inquadrata nell'area quadri di 2^ livello, a decorrere dal 1/4/94, per avere esercitato attività dirigenziale. L'Ente Poste eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, indicando come competente il Pretore di Roma, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Il Pretore accoglieva la domanda, con decorrenza dal 29/9/97, ma il Tribunale di Locri, su appello dell'Ente Poste, con sentenza del 13 - 27/10198, la rigettava, dichiarando inammissibile l'appello incidentale. Precisava il giudice del riesame, per quel che rileva in questa sede, che l'inclusione della ricorrente nell'area operativa era avvenuta nell'ambito di una generale rideterminazione dell'inquadramento dei dipendenti in forza del CCNL del 26/11/94 e non certo con l'attribuzione, con atto unilaterale del datore, di mansioni inferiori. Il contratto collettivo era applicabile anche ai rapporti di lavoro intercorrenti con i dipendenti non iscritti alle 0.S., in virtù della delegificazione del rapporto di lavoro e del rinvio alla "contrattazione collettiva, dotata di efficacia erga omnes", che aveva determinato ex novo le aree professionali di appartenenza dei dipendenti.
Nè poteva invocarsi, a sostegno della tesi dell'inapplicabilità dei contratti collettivi, la inammissibilità di una modifica in peius dei profili professionali, in quanto la delega legislativa attribuiva alle parti di concordare, in sede contrattuale, anche condizioni meno favorevoli e peggiorative rispetto alle precedenti.
L'art. 6, comma 6^, del D. L. n. 487 del 1983, convertito in L. n. 71194) aveva stabilito che al dipendenti continuavano ad applicarsi i trattamenti vigenti fino alla stipulazione del nuovo contratto, stipulato poi il 26/11/94, con la conseguenza che l'inquadramento professionale previgente rimaneva in vigore solo fino alla stipulazione del contratto.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Amocida, fondato su cinque motivi.
Resiste con controricorso la Poste Italiane Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione degli art. 112, 132, 162 CPC, nonché omessa ed insufficiente motivazione con travisamento dei fatti (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che la sentenza era nulla, perché basata su presupposti giudici completamente errati (efficacia erga omnes della contrattazione collettiva e legittimità delle norme collettive che fissavano per il lavoratore condizioni meno favorevoli e peggiorative rispetto a quelle precedenti).
Lei aveva dedotto di provenire dalla ex categoria 6^ e di avere svolto per molti anni funzioni direttive, inquadrabili nel settimo livello, quale dirigente d'esercizio in uffici di media entità per le quali oggi veniva riconosciuto l'inquadramento dell'area Q 2, senza mai invocare l'applicazione del contratto integrativo del 26/10/95. Il Tribunale, con una sentenza a "stampone", aveva deciso la controversia senza motivare.
Lamentando, col secondo motivo, violazione degli art. 112, 115 e 437 CPC e 1362 e ss. c.c. (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce che ricorrente che il Tribunale non aveva rispettato il principio di diritto secondo cui la controversia doveva essere decisa "iuxta alligata et probata" e quindi aveva violato il diritto di difesa e del contraddittorio, introducendo un nuovo profilo mai dedotto dalle parti e deciso la causa, statuendo la corrispondenza dell'inquadramento dell'istante con le previsioni del CCNL, anche se peggiorative.
Il giudice, invece, avrebbe dovuto esaminare la questione, se ritualmente introdotta, e quindi motivare congruamente sulla rilevanza ed applicabilità dell'accordo collettivo, atteso che,, in base allo stesso contratto del 1994, l'istante aveva maturato il diritto al superiore inquadramento. Il Tribunale, invece, trincerandosi dietro al principio della efficacia erga omnes, aveva di fatto avallato la decisione del datore di lavoro, senza, effettuare la valutazione di corrispondenza della fattispecie concreta con le clausole contrattuali.
L'art. 44 del CCNL prevedeva l'inquadramento nell'area Q 2 dei dipendenti preposti alla "conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di essi di media rilevanza", mentre l'accordo integrativo del 1995 definiva solo le modalità di concreta attuazione delle aree previste dal contratto, "ferme restando le declaratora". Evidente quindi il vizio di motivazione, per l'errata interpretazione del citato art. 44.
Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2095 e 1362 c.c., 3 del LG n. 797 del 22112/81, l. L.G. n. 101/79, 112 CPC, nonché omessa ed insufficiente motivazione, con travisamento dei fatti (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che il Tribunale non aveva effettuato la complessa indagine di fatto richiesta dalla giurisdizione di legittimità e quindi sussisteva il vizio lamentato: oggetto della domanda introduttiva era l'accertamento della legittimità, ex art. 2103 c.c., dell'inquadramento dell'istante nell'area operativa, stante il demansionamento operato dal datore a danno della dipendente ed il diritto della stessa all'inquadramento dell'area Q 2; il giudice doveva accertare se la qualifica rivestita corrispondeva alle declaratorie dell'area operativa, se le mansioni erano equivalenti o meno a quelle previste per tale area ed infine se quelle di fatto svolte corrispondevano all'area in cui era stata inquadrata o comportavano il diritto all'inquadramento all'area Q 2. In tale contesto doveva tenersi presente che nell'area operativa erano inclusi i dipendenti che svolgevano mansioni esecutive e tecniche, come i fattorini, portalettere e coadiutori e che era prevista una retribuzione inferiore non adeguatamente compensata con il previsto assegno ad personam. L'indagine era stata completamente omessa. Lamentando, col quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2095 e 1362 c.c., in relazione agli art. 40, 41, 43 e 44 del CCNL (art. 360 n. 3 CPQ deduce la ricorrente che, anche in caso ristrutturazioni e modifiche di carattere generale della organizzazione del lavoro e quindi di introduzione di nuove classificazioni, era applicabile il principio di diritto, ribadito più volte dalla Suprema Corte (sent. n. 12639 del 17/12/98; n. 11461/97), secondo cui le posizioni lavorative classificate dalla norma contrattuale possono inquadrarsi solo nelle categorie da questa individuate "salvo l'accertamento (al fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccedenti" quelle richieste per l'inquadramento nelle categorie indicate nelle disposizioni contrattuali. Nel caso di specie, era onere del giudice di merito: accertare il contenuto delle mansioni previste per la ex sesta qualifica ed il dirigente d'esercizio, nonché di quelle di fatto espletate;
accertare il contenuto delle declaratorie dell'area operativa e dell'area quadri nel nuovo inquadramento, e quindi effettuare il confronto fra il precedente l'inquadramento e quello spettante secondo la nuova normativa.
L'esame di tale normativa (riportata in ricorso) avrebbe evidenziato la diversità delle mansioni e funzioni previste nei due diversi profili: in quello di provenienza l'attività principale era costituita dalla funzione direttiva;
in quello di nuovo inquadramento, invece, prevalevano le attività esecutive con autonomia nell'esecuzione del compito specifico.
Sussisteva, peraltro, la violazione dell'art. 2103 c.c. nel caso in cui le nuove mansioni, pur comprese nel livello contrattuale, comportassero una lesione del diritto del dipendente a conservare la competenza e professionalità già acquisite.
Lamentando, col quinto motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 2103 c.c., 1 LG n. 158 del 31/1/92, 15 D. L.vo n. 85 del 12/3/93 e 112 CPC, nonché omessa ed insufficiente motivazione con travisamento dei fatti (art. 360, n. 3 e 5, CPC), deduce la ricorrente che nel ricorso introduttivo aveva chiesto l'accertamento del suo diritto alla categoria superiore sia per effetto dell'esatta individuazione del profilo delle mansioni della ex qualifica di appartenenza (e quindi del demansionamento subito), sia per avere svolto mansioni superiori (per 728 giorni risultanti dal certificati prodotti e dalle dichiarazioni assunte dalle parti dinanzi al pretore); e aveva dedotto, inoltre, che l'esercizio delle mansioni era stato maliziosamente e fraudolentemente interrotto con lo scopo di non fargli acquisire il diritto all'inquadramento superiore. Sul punto la sentenza nulla aveva detto e quindi evidente era il vizio denunciato, in quanto l'esame di questo fatto avrebbe portato sicuramente ad una diversa decisione. La sentenza quindi doveva essere cassata.
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare in linea generale il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 c.c., spetta all'autonomia collettiva fissare le gerarchie delle mansioni e delle relative qualifiche allo scopo di stabilire la 'categoria superiore' e le 'mansioni superiori;
peraltro, per appurare l'effettiva unicità di inquadramento nell'ambito di una determinata area operativa, in base alla contrattazione collettiva, non sono sufficienti mere affermazioni di principio, anche più volte ribadite, qualora la stessa contrattazione stabilisca, nell'ambito della medesima arca e per mansioni diverse, retribuzioni differenti, identificando in tal modo mansioni e qualifiche differenziate, nell'ambito delle quali operano i principi affermati dal medesimo art. 2103 c.c." (Cass. n. 14546 del 9/11/2000). Non basta quindi affermare, come ha fatto il Tribunale, che la contrattazione collettiva si applica anche ai dipendenti non iscritti al sindacati e che la legge istitutiva dell'Ente Poste Italiane ha attribuito alle parti di. concordare, in sede collettiva, "condizioni per il lavoratore anche meno favorevoli e peggiorative rispetto a quelle precedenti"; occorre accertare in concreto come è stata inquadrata la ricorrente nell'ambito delle posizioni differenziate previste nell'area operativa.
Peraltro, è stato anche affermato da questa Corte che, "al fini della valutazione della sussistenza di un corretto esercizio dello "jus variandi" non è sufficiente verificare (come ha fatto nel caso di specie il Tribunale di Locri) se le nuove mansioni siano comprese nel livello contrattuale nel quale è inquadrato il dipendente, essendo necessario verificare altresì l'equivalenza in concreto di tali mansioni con quelle in precedenza svolte alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità di svolgimento delle stesse: la suddetta equivalenza, infatti, presuppone che le nuove mansioni, pur se non identiche a quelle in precedenza espletate, corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale e siano comunque tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita nella precedente fase del rapporto. Ne consegue che sussiste la violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c. qualora le nuove mansioni, pur comprese nel livello contrattuale già attribuito al dipendente, comportino una lesione del suo diritto a conservare la competenza e professionalità maturata". (Cass. n. 3340 del 10/4/96). Questa indagine di fatto è di esclusiva competenza del giudice di merito, in quanto, pur essendo in presenza di contratti collettivi aziendali applicabili a tutti i dipendenti delle Poste, anche in considerazione della delegificazione e del rinvio alla contrattazione collettiva, la disciplina collettiva applicabile al caso di specie non è sicuramente qualificabile come contratto con efficacia "erga omnes", come si afferma in sentenza, e quindi non ha la medesima efficacia della norma di legge che possa essere interpretata direttamente dal giudice di legittimità; detta disciplina rimane in ogni caso un contratto di diritto privato, il cui esame è rimesso al giudice di merito, come qualunque valutazione di fatto, ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione delle regole ermeneutiche... Questa valutazione di fatto (comprendente l'esame della norma contrattuale con le varie articolazioni delle aree di nuovo inquadramento "operativa e quadri", della qualifica in precedenza rivestita dalla ricorrente, delle mansioni di fatto esercitate dalla stessa e quindi della corrispondenza fra dette mansioni ed il nuovo inquadramento, nonché in generale l'esame e la valutazione della pretesa azionata di superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte) è stata totalmente omessa dal Tribunale e quindi questo motivo di censura va accolto e la sentenza cassata con rimessione ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Reggio Calabria, per nuovo esame, tenuto conto dei principi di diritto sopra specificati. Tutti gli altri motivi restano assorbiti, compresi i primi due (per i quali valgono le considerazioni sopra fatte in ordine alla natura del contratto collettivo), dovendo essere riesaminata l'intera controversia dal giudice del rinvio, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE
Accoglie il terso motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001