Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10520
CASS
Sentenza 1 agosto 2001

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Con riferimento alla domanda proposta da un dipendente postale inserito, a seguito della "privatizzazione" del rapporto di lavoro e della stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994, nell'"area operativa", e diretta all'inquadramento nell'"area quadri" sul presupposto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, la valutazione del giudice di merito deve comprendere l'esame della norma contrattuale con le varie articolazioni delle aree di nuovo inquadramento "operativa" e "quadri", della qualifica in precedenza rivestita dal dipendente, delle mansioni di fatto esercitate e della corrispondenza fra dette mansioni ed il nuovo inquadramento, nonché in generale la considerazione della pretesa azionata di superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte.

La devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, operata dal legislatore a seguito della "privatizzazione" di tale rapporto, non vale a configurare una equiparazione delle disposizioni contenute nei relativi contratti - ancorché queste siano applicabili a tutti i suddetti dipendenti - alle norme di legge; pertanto, l'interpretazione di tali disposizioni resta riservata al giudice di merito, come qualunque valutazione di fatto, ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10520
    Data del deposito : 1 agosto 2001

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