Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9597 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA A0 5 07 / 02 IN NO B EL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 2964/00 Consigliere Cron.25418 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 08/05/02 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROS ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo rappresenta e difende all'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in unitamente atti;
ricorrente -
contro
S.P.A., in POSTE ITALIANE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che 2002 10 rappresenta e difende 2026 unitamente ROBERTO PESSI, giusta delega all'avvocato -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3446/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/03/99 R.G.N. 632/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 2964/00 ud. 8 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore di Milano CE UL ha convenuto in giudizio avanti al Pretore di Milano l'ENTE POSTE ITALIANE chiedendo che dichiarasse la nullità e/o illegittimità del provvedimento con il quale era stato inquadrato nell'Area di Base. affermando di avere diritto di essere inquadrato nell'Area Operativa, e condannasse l'ente a formalizzare tale diverso inquadramento, ad adibirlo a mansioni proprie dell'Area Operativa ed a retribuirlo come tale. Sosteneva che l'ente P.I. aveva operato sulla base di una clausola contrattuale (quella. dell'accordo integrativo del c.c.n.l.) illegittima in quanto consentiva il declassamento nell'Area di base dei lavoratori provenienti dalla IV categoria - già inquadrati dal c.c.n.l. nell'Area Operativa - a causa della loro inidoneità allo svolgimento di tutte le mansioni corrispondenti all'area operativa. L'Ente convenuto si è costituito ed ha negato il preteso declassamento osservando che per espressa previsione del contratto collettivo gli appartenenti alla ex IV categoria possono essere inquadrati nella nuova Area Operativa solo in presenza di idoneità a svolgere tutte le mansioni dell'Area; che il ricorrente, esonerato da alcune mansioni per le inidoneità fisiche denunciate, non aveva fatto pervenire, in occasione dell'entrata in vigore del nuovo inquadramento la documentazione attestante il superamento di tale inidoneità, sebbene espressamente richiesta. Negava la pretesa violazione dell'art. 2103 3 c.c. e cioè la assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori e precisava che allo stesso era stato conservato il trattamento economico precedente. II Pretore di Milano ha accolto il ricorso. In particolare il pretore riteneva che dal verbale della visita collegiale medica, prodotta in atti, risultava la piena idoneità>> del ricorrente alle mansioni della propria qualifica ed a quelle equivalenti. Inoltre il pretore riteneva anche che comunque la disciplina contrattuale collettiva. applicata dall'ente nella specie, fosse nulla per violazione dell'art. 2103 c.c.. Ha proposto appello la società POSTE ITALIANE s.p.a. subentrata all'ente pubblico economico Poste Italiane, facendo valere le argomentazioni già svolte in primo grado. L'appellato ha resistito all'impugnazione. I tribunale di Milano con sentenza del 17 febbraio 1999 31 marzo 1999 ha accolto l'appello riformando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso questa decisione ricorre per cassazione il lavoratore con quattro motivi di impugnazione, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la società impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Con i primi due il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., anche in relazione all'art. 2697 c.c.. 4 In particolare la difesa del ricorrente pone in rilievo che è sì vero che la contrattazione collettiva nazionale (art. 53) rimette alla contrattazione integrativa la possibilità di definire le modalità di concreta attuazione di principi di classificazione rilevanti, ferme restando le quattro aree stabilite dal contratto nazionale, ma il dato letterale vuol solo dire che, a partire dalle declaratorie generali, la contrattazione integrativa poteva introdurre ulteriori specificazioni, ma sempre nell'ambito delle declaratorie stesse (quindi con delle esemplificazioni). Questo era il limite del mandato, non certo quello di prevedere esclusioni dall'area operativa. -D'altra parte osserva la difesa del ricorrente ad un'interpretazione peggiorativa ostano i principi generali in materia di rappresentanza e quindi l'assenza del conferimento di tale potere da parte del lavoratore ricorrente. In ogni caso il profilo essenziale è quello desumibile dall'art. 2103 c.c. che sancisce la nullità di ogni patto contrario (quindi anche di quello collettivo) al divieto di declassamento di mansioni o alla diminuzione di retribuzione. Sostiene poi la difesa del ricorrente - nel terzo motivo di ricorso - che il tribunale ha del tutto pretermesso di considerare l'accertamento del pretore secondo cui era risultata la piena idoneità del ricorrente stesso a svolgere tutte le mansioni della quarta categoria. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
2. Il ricorso è fondato quanto al suo terzo motivo. Deve considerarsi che nella specie risulta che il pretore ha fondato il suo decisum su una doppia argomentazione: una in fatto e l'altra in diritto. Quest'ultima (di carattere generale), che evoca la tematica più complessa della compatibilità (esclusa dal pretore) del c.d. riclassamento con il precetto posto dall'art. 5 2103 c.c., è stata contraddetta dal tribunale, che, riformando la sentenza di primo grado. è andato in contrario avviso. L'altra argomentazione (in fatto) riguarda invece esclusivamente il ricorrente avendo il pretore ritenuto la sua piena (e non già ridotta, come sostenuto dall'ente resistente) idoneità alle mansioni della quarta categoria. Quanto a questa ratio decidendi autonomamente idonea a sorreggere il decisum anche in ipotesi di infondatezza della (apparentemente concorrente, ma in realtà alternativa) argomentazione in diritto - il tribunale ha del tutto pretermesso di considerare la circostanza della ritenuta piena idoneità del ricorrente, che pacificamente gli avrebbe dato diritto all'inquadramento nell'area operativa, e quindi coglie nel segno la censura del ricorrente che (con il terzo motivo) di ciò si duole. Pertanto, ancorché in diritto debba ribadirsi (in riferimento alle altre censure mosse nel ricorso alla sentenza impugnata, che sono per tale ragione infondate) il principio già affermato da questa Corte in analoghe controversie secondo cui il divieto di patti contrari di cui al capoverso dell'art. 2103 c.c., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non è di ostacolo a che un nuovo contratto collettivo., succeduto a quello precedente, preveda il riclassamento del personale, consistente in ur riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma della medesima disposizione;
talché è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni rimangano immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, ove anche equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento - deve non di meno cassarsi la pronuncia impugnata in ragione dell'accoglimento del terzo motivo del ricorso. 6 La causa deve quindi essere rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Amoroso (Giuseppe lanninuberto) ment IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria oggy-2-LUB. 2002 IL CANCELLIERE 7