Sentenza 17 ottobre 2008
Massime • 1
Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di (tentata) violenza privata e quello di minaccia aggravata, in quanto quest'ultima costituisce elemento costitutivo del delitto di (tentata) violenza privata, ed è pertanto in esso assorbita.
Commentari • 3
- 1. Violenza privata: non punibilità per particolare tenuità del fatto (Giudice Gemma Sicoli)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. la guida completahttps://www.studiocataldi.it/
La violenza privata è il delitto previsto e punito dall'art. 610 del codice penale che si configura quando un soggetto, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa Che cosa si intende per violenza privata Il bene giuridico tutelato Soggetti attivi e passivi del reato Elemento oggettivo del reato Le condotte di violenza e minaccia Elemento soggettivo del reato Procedibilità del reato di violenza privata Fac-simile querela per violenza privata Che cosa si intende per violenza privata Il delitto di violenza privata si configura secondo l'art. 610 c.p. quando "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche …
Leggi di più… - 3. Minaccia: il reato può concorrere con quello di violenza privata (Cassazione penale n. 19374/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Il delitto di violenza privata si distingue da quello di minaccia per la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto, ovvero per la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. Ne consegue che i due reati, sebbene promossi da un comune atteggiamento minatorio, concorrono tra loro nel caso in cui le rispettive condotte antigiuridiche - che danno luogo a eventi giuridici di diversa natura e valenza - si articolino in un tempo significativo, ripetendosi nel tempo, scindendo i rispettivi momenti di manifestazione esteriore e i rispettivi esiti coartanti. (In motivazione la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2008, n. 43219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43219 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/10/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3763
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 021742/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR AO IO, N. IL 05/08/1940;
2) PA SANTO, N. IL 10/05/1958;
avverso SENTENZA del 15/01/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr Cedrangolo O., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Termini Imerese, sez. dist. Cefalù, con sentenza 13.3.2007, ha assolto OR GI, UP NT e GL LE dal delitto di lesioni aggravate in danno di IR VA, ha dichiarato NDP per remissione di querela a carico dei medesimi con riferimento ai delitti di tentata violenza privata e minaccia.
A seguito di impugnazione del PM, la Corte di appello di Palermo, con sentenza 15.1.2008, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato gli imputati colpevoli dei delitti per i quali era stata pronunziata sentenza di improcedibilità, unificati dal vincolo della continuazione e li ha condannati alla pena (condonata) di mesi 5 di reclusione ciascuno.
Ha rilevato il giudice di secondo grado che erroneamente i reati ex artt. 56 e 610 c.p. e art. 612 c.p., comma 2, erano stato ritenuti procedibili a querela e che per altro, sulla base delle emergenze processuali, doveva ritenersi sufficientemente provata la responsabilità degli imputati.
Ricorrono per Cassazione i difensori di UP e OR. UP deduce violazione dell'art. 84 c.p., atteso che la violenza e la minaccia sono elementi costitutivi del delitto di violenza privata, di talché le parole minacciose addebitate a tale imputato (AR, figlio di TA, esci che ti ammazziamo!") altro non sono che una modalità di esplicazione della presunta azione coercitiva che l'imputato avrebbe posto in essere in danno del IR per costringerlo a smontare dal suo furgone, mezzo con il quale, si asserisce, lo stesso aveva provocato danni a ciclomotori e autovetture in sosta in un vicolo di Cefalù.
Deduce ancora mancanza e manifesta illogicità della sentenza di appello, atteso che essa utilizza solo in parte le dichiarazioni del teste CH, il quale, se, da un lato, ebbe a riferire di avere visto UP "agitato" dopo che il IR si era rivolto a lui in modo inurbano, ha anche aggiunto di aver convinto l'imputato a rientrare con lui in discoteca, aggiungendo poi che UP era rimasto sempre in sua compagnia. In relazione poi all'aggravante di cui all'art. 612 c.p., comma 2, la Corte di appello ha arbitrariamente rovesciato il giudizio espresso al proposito dal primo giudicante che, tenuto conto del contesto spazio-temporale in cui la pretesa minaccia sarebbe stata pronunziata, e la reazione del IR che mostrò di non essere rimasto per nulla intimorito, ("a te ti conosco, ti vengo a trovare a casa"), ne ha ritenuto, correttamente, la non gravità.
OR deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale e carenze dell'apparato motivazionale e rileva che, essendo "caduta" l'accusa relativa al più grave reato contestato (lesioni:
assoluzione passata in giudicato, atteso che sul punto il PM non ha impugnato), altro non rimane che un vivace scambio di battute per motivi di viabilità tra i protagonisti della vicenda. In tale contesto nessun carattere di serietà e/o gravità può avere la minaccia asseritamente formulata in danno del IR, mentre del tutto neglette dal secondo giudicante sono state le dichiarazioni del teste MA, che ha riferito di aver solo sentito la frase "tu non te ne vai se non ci dai i documenti", precisando di non aver udito insulti e di non aver visto nessuno aggredire IR o tentare di aprire lo sportello del suo furgone. In ogni caso, secondo tesi di accusa, il OR avrebbe colpito la PO (ma per tale reato, come premesso, è intervenuta assoluzione nel merito), mentre le residue azioni aggressive sarebbero state poste in essere dagli altri imputati;
non si vede dunque come e perché il ricorrente ne sia chiamato a rispondere.
La sentenza di primo grado è dunque essenzialmente corretta, anche perché, a parte il lapsus contenuto nel dispositivo, il Tribunale aveva chiaramente statuito che dovevano ritenersi "insussistenti" (al plurale dunque) le ipotesi di reato procedibili di ufficio (e dunque anche il tentativo di violenza privata).
La prima censura proposta dallo UP e fondata.
Le altre censure (ricorsi UP e OR) sono viceversa inammissibili per genericità, manifesta infondatezza e perché articolate in fatto.
Invero non può dubitarsi che il delitto di violenza privata sia reato complesso, vale a dire che suo elemento costitutivo è una condotta (nel nostro caso la minaccia) che, isolatamente considerata, costituirebbe l'elemento materiale di un altro reato. L'agente infatti, ai sensi dell'art. 610 c.p., può utilizzare (alternativamente o congiuntamente) violenza e minaccia per raggiungere il suo scopo, coartando fisicamente e/o psicologicamente la vittima. Conseguentemente, quando in un unico contesto, vengano posti in essere sia comportamenti violenti (nel caso in esame:
percosse, strattoni, apertura invito domino dello sportello del furgone, ecc.) e minacce, ed entrambe queste condotte siano finalizzate a imporre alla vittima un tacere o un pati non è dubbio che resti integrata la ipotesi di violenza privata (se l'agente raggiunge il suo scopo), ovvero quella del tentativo del predetto reato (se lo scopo non è raggiunto).
È dunque erronea la contestazione dei (e la condanna per i) due reati concorrenti (artt. 56 e 610 c.p. e art. 612 c.p., comma 2), in quanto come premesso, la minaccia, costituendo elemento costitutivo del delitto di (tentata) violenza privata, resta assorbita in quest'ultimo.
Tale considerazione rende superflua l'analisi dei motivi di ricorso che contestano la gravità del delitto di minaccia (e quindi la procedibilità di ufficio dello stesso).
Va da sè che la censura, anche se proposta da un solo imputato, riguarda entrambi i ricorrenti, chiamati a rispondere in concorso del medesimo reato.
Quanto alla doglianza circa la parziale utilizzazione delle dichiarazioni del CH, essa appare generica per la sua irrilevanza, atteso che evidentemente la Corte ha valutato le parole del teste per la parte in cui esse incidono sulla conoscenza del fatto-reato.
Il fatto che, dopo il diverbio, UP e CH siano rimasti sempre insieme è infatti circostanza irrilevante per la ricostruzione dell'accaduto.
Quanto alla condotta del OR, è di tutta evidenza che la stessa è stata valutata dai giudici di appello nel contesto delle condotte tenute dagli altri imputati e considerata come parte integrante di un comportamento unitario tenuto dal gruppo dei "danneggiati" (e/o loro sodali) in danno del danneggiante (il IR). Accertare chi abbia proferito le parole minacciose, chi abbia colpito (se percosse vi furono) la P.O., chi abbia tentato di "estrarre" a forza il IR dal suo veicolo, è impresa, non solo ardua, ma, tutto sommato, inutile, atteso che il finalismo delle azioni (per come ricostruite in ipotesi di accusa e condivise dal giudice di appello) caratterizzò la condotta di tutti gli imputati che, in pratica, volevano costringere il IR a rispondere dei danni provocati ai veicoli in sosta nei pressi della discoteca, nella quale essi stavano festeggiando (i fatti si verificarono all'alba, secondo quanto si legge nelle sentenze di merito) il carnevale. E dunque, se anche è inipotizzabile - per il carattere meramente reattivo delle condotte contestate agli imputati - un preventivo accordo e una programmata di divisione di ruoli e compiti tra gli stessi, non di meno appare certo, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello, che essi agirono, non solo in unico contesto spazio-temporale, ma mirando al medesimo scopo e avendo ciascuno piena consapevolezza dell'operato dell'altro; di talché sia l'azione dell'uno, che la mera presenza dell'altro devono ritenersi penalmente rilevanti, atteso che la condotta del secondo non poteva che rafforzare il proposito criminoso del primo. Con la conseguenza - inevitabile - che ciascuno deve essere chiamato a rispondere a titolo di concorso delle azioni da tutti compiute nell'ambito dell'unica fattispecie criminosa correttamente ipotizzabile (artt. 56 e 610 c.p.). Articolata in fatto e tendente a una diversa ricostruzione dell'accaduto, infine, è la censura con la quale ci si duole della mancata considerazione della deposizione del MA, le cui dichiarazioni, sia detto per inciso, per quanto riportato dallo stesso ricorrente, se non hanno valore confirmatorio della tesi di accusa, motivatamente fatta propria dalla Corte di appello, neanche appaiono, per altro inconciliabili con essa. Conclusivamente la sentenza impugnata merita parziale annullamento a seguito del ritenuto assorbimento del delitto ex art. 612 c.p. in quello ex artt.56 e 612 c.p., con conseguente riduzione di pena. Nel resto i ricorsi sono inammissibili.
Atteso che la pena finale per il reato più grave (artt. 56 e 610 c.p.) fu individuata in mesi quattro di reclusione, tale deve essere la pena in concreto applicabile a seguito dell'effettuato "assorbimento".
P.Q.M.
La Corte, ritenuto assorbito il delitto di minaccia in quello di tentata violenza privata, ridetermina la pena per entrambi gli imputati in mesi quattro di reclusione;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008