Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
L'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è revocabile a condizione che venga commesso un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge citata, non richiedendosi anche che entro il medesimo termine sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2011, n. 7095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7095 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/11/2011
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3694
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 23573/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LÈ FR, N. IL 18/12/1958;
avverso l'ordinanza n. 886/2010 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 17/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17.12.2010 il Gip del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta dei pubblico ministero, revocava l'indulto applicato, ai sensi della L. n. 241 del 2006, a OL CE con ordinanza in data 15.12.2009 del Tribunale di Forlì. A ragione evidenziava che il OL aveva riportato una condanna alla pena di anni due di reclusione con sentenza emessa da Gip del tribunale di Milano in data 16.10.2007 (irrev. il 15.7.2008) per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, accertato tra l'11 ed il 12 maggio 2007.
Riteneva, quindi, l'insussistenza della intangibilità del dedotto giudicato conseguente alla irrevocabilità della precedente ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva concesso il beneficio dell'indulto, posto che già allora la sentenza di condanna del 16.10.2007 (irrev. il 15.7.2008) era ostativa alla concessione del beneficio.
Il giudice dell'esecuzione rilevava, altresì, l'infondatezza della tesi difensiva secondo la quale la revoca dell'indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, può essere disposta soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto commetta un nuovo reato nei termini previsti successivamente alla fruizione del condono.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il OL, a mezzo del difensore, denunciando, in primo luogo, la violazione di legge avendo il giudice dell'esecuzione revocato il beneficio concesso con precedente provvedimento in data 15.12.2009, emesso da altro giudice dell'esecuzione e divenuto irrevocabile perché non impugnato dal pubblico ministero.
Con il secondo motivo di ricorso ripropone l'assunto secondo il quale la revoca dell'indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, può essere disposta soltanto se il nuovo reato viene commesso nel termine previsto successivamente alla fruizione del condono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
1. Quanto al primo profilo, va ricordato in primo luogo che la revoca dell'indulto opera di diritto ed è principio consolidato quello secondo il quale in presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell'indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio che, altrimenti, una volta applicato dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale (Sez. 1, n. 19752, 28/03/2003, Cali, rv. 223850).
Tanto premesso, correttamente nella specie il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio dell'indulto, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono suscettibili di modifica in ragione di elementi di fatto non conosciuti e, quindi, non valutati al momento della emissione del provvedimento, non operando in tali casi la preclusione processuale, derivante dal divieto di bis in idem, che anche in sede esecutiva non consente la riproposizione di identiche questioni in assenza di nuovi elementi.
Come è stato precisato dalle Sez. U, n. 18288, 21/01/2010, Beschi, il concetto di giudicato, come elaborato con riferimento al processo di cognizione, viene impropriamente evocato in relazione ai provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione in cui opera il principio della preclusione processuale inerente al divieto di bis in idem nella quale va inquadrata la regola prevista dall'art. 666 c.p.p., comma 2 per cui il giudice dell'esecuzione deve dichiarare
Inammissibile la richiesta che sia basata sui medesimi elementi di altra già rigettata. Pertanto, la preclusione processuale non ricorre qualora siano modificati gli elementi posti a fondamento della domanda.
2. Relativamente alla seconda censura è stato già precisato che "la disposizione della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3 contempla, ai sensi della generale previsione dell'art. 174, comma 3, in relazione all'art. 151 c.p., comma 4, la revoca dell'indulto se il beneficiario entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge commette un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. A differenza della revoca prevista per l'indulto condizionato, di cui al D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, alla stregua della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, la condicio risolutiva è integrata dalla pura e semplice commissione, nell'arco di tempo compreso tra il 1 agosto 2006 e il 1 agosto 2011, di un delitto non colposo, per il quale sia inflitta pena detentiva in misura non inferiore a due anni, indipendentemente dalla circostanza che la relativa condanna sia pronunciata o passi in giudicato entro il dies ad quem del termine in parola" (Sez. 1, n. 45770, 25/11/2008, Ammar non massimata sul punto). Nella specie, invero, il OL nei cinque anni dall'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, ossia in data 11/12 maggio 2007 ha commesso un defitto non colposo per il quale è stato condannato alla pena di anni due di reclusione. Detta condanna, a norma della citata Legge, art. 1, comma 3, è causa della revoca di diritto del beneficio dell'indulto.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012