CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
Massime • 1
L'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2023, n. 19336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19336 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23/09/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Andrea Venegoni, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
sentito il difensore della Parte civile Comune di Torre Annunziata, Avvocata Angela Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile e deposita conclusioni e nota spesa;
sentito il difensore dell'imputato, Avvocato Alfredo Sorge, che insistito per l'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento ai motivi relativi alla mancata citazione dell'imputato per l'udienza di appello del 23 settembre 2022 e per l'omessa traduzione del predetto per l'udienza suindicata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19336 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 settembre 2022 pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha, in parziale riforma di quella di primo grado del Tribunale, rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione alla contestazione di cui agli artt. 81 e 319-quater cod. pen. 2. Avverso la indicata sentenza di appello AR, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, declinato quale violazione di legge in riferimento agli artt. 179, 180, 185, 420-ter cod. proc. pen., censura la sentenza impugnata in quanto illegittimamente emessa nell'assenza dell'imputato. In particolare, si rileva come il difensore aveva richiesto che l'appello fosse trattato oralmente chiedendo altresì che l'AR, che si trovava ristretto agli arresti domiciliari, potesse partecipare al giudizio di appello e la Corte territoriale lo aveva autorizzato a recarsi con i propri mezzi all'udienza dell'8 luglio 2022, alla quale però il predetto non era comparso avendo il difensore documentato un impedimento, ritenuto legittimo dalla Corte. Per la successiva udienza del 23 settembre - nella quale l'appello è stato deciso - la Corte di appello non ha però consentito la partecipazione dell'imputato, omettendo di disporne la traduzione o di autorizzarlo a recarsi in udienza con i mezzi propri. Da ciò, si eccepisce, la nullità assoluta della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato in relazione ad uno dei capi di imputazione - quello sub B) - per il quale, si sostiene, dagli atti istruttori emergevano evidenti prove dell'innocenza. 2.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica dei fatti ex art. 319-quater cod. pen., mentre, se del caso, questi al più potevano rientrare nelle meno gravi fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, a fronte della rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena effettuata dal difensore dell'imputato, munito di procura specie, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Infatti, avverso la sentenza pronuncia per effetto del "concordato in appello" è ammesso il ricorso in cassazione esclusivamente nel caso 2 si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170). Ugualmente inammissibile è il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 3. Il primo motivo è infondato. Dagli atti prodotti dal ricorrente e dal fascicolo processuale di appello - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una violazione di legge processuale relativa al giudizio di secondo grado - risulta che, in effetti, l'imputato AR, che si trovava agli arresti domiciliari, non è stato tradotto od autorizzato a recarsi con i mezzi propri all'udienza del 23 settembre 2022. A tale udienza il difensore dell'imputato ha depositato il certificato di morte della moglie dell'imputato, nonché la procura speciale per la rinuncia di tutti i motivi di appello, ad eccezione dei quello relativo alla quantificazione della pena, e la Corte territoriale ha deliberato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 4. La Cassazione ha affermato il principio - che il Collegio condivide - secondo cui «in tema di definizione concordata della pena in appello, l'esito della pronuncia camerale che recepisca l'accordo delle parti sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia agli altri motivi d'appello, non preclude la possibilità di dedurre, successivamente, con ricorso per cassazione questioni che riguardano nullità verificatesi nello stesso procedimento camerale» (Sez. 4, n. 4460 del 12/12/2005 - dep. 2006, Gala, Rv. 233568). 5. Nel caso di specie, peraltro, si è prodotta la sanatoria della nullità relativa alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza di appello. 5.1. Invero, per quanto concerne l'omessa notifica all'AR IO dell'avviso di fissazione della udienza del 23 settembre 2022, successiva a quella nella quale era stata accolta l'istanza del difensore di rinvio della trattazione dell'appello per legittimo impedimento dell'imputato, questa Sezione ha avuto già modo di chiarire che «in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento 3 dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio» (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032). Nella specie, non è contestato che l'imputato abbia ricevuto la citazione per il giudizio di appello e la nullità, non dedotta dal difensore all'udienza del 23 settembre 2022, svoltasi alla sua presenza, è dunque sanata. 5.2. Il ricorrente ha altresì invocato l'applicazione del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 7635 del 30 settembre 2021 - dep. 2022, Costantino, Rv. 282806) che hanno affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. Da ciò, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata. 5.3. Peraltro, dalla argomentazione della citata pronuncia del Collegio nomofilattico si ricava che l'obbligo per il giudice di disporre la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliare non ricorre in caso di rinuncia a comparire. Si veda in particolare il § 14 del Considerato in diritto, nel quale si è dato atto che nella specie non sussistevano le condizioni per «ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, inconciliabile logicamente con la richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio;
dalla constatata assenza, e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l'obbligo del giudice, fin dalla prima notizia dell'impedimento, di procedere direttamente con l'ordine di traduzione». 5.4. Ritiene il Collegio che nel caso in esame il complessivo comportamento dell'imputato e del suo difensore debba essere interpretato come una implicita rinuncia dell'AR a comparire. In tal senso conduce in particolare la produzione in udienza della procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore per procedere ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. pen. Invero, al "concordato in appello" può applicarsi il principio, già accolto da questa Corte per la definizione del giudizio di primo grado ex art. 444 cod. proc. pen., secondo cui nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiannento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal 4 Consigli e est sore Il Pr magistrato di sorveglianza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736). A ciò si aggiunga che all'indicata udienza il difensore, pur producendo copia del certificato di morte della moglie dell'imputato, non ha allegato in proposito una situazione di legittimo impedimento, il che avrebbe manifestato per il tramite del difensore la volontà dell'AR di partecipare all'udienza. 5.6. In conclusione, entrambe le dedotte nullità - relative, rispettivamente, alla mancata notifica all'AR dell'avviso dell'udienza del 23 settembre 2023 e alla mancata traduzione alla medesima dell'imputato agli arresti domiciliari - non possono produrre effetti rispetto alla sentenza impugnata;
la prima per mancata tempestiva eccezione e la seconda perché sanata per il consenso dell'imputato alla celebrazione dell'udienza in sua assenza. 6. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile Comune di Torre Annunziata, liquidate come da dispositivo. Nelle sue conclusioni, la predetta parte civile ha altresì chiesto l'assegnazione di provvisionale e la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili. Trattasi di richieste in ordine alle quali questa Corte non si deve pronunciare, concernendo statuizioni che attengono a profili di esclusiva competenza dei giudici di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Torre Annunziata che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Andrea Venegoni, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
sentito il difensore della Parte civile Comune di Torre Annunziata, Avvocata Angela Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile e deposita conclusioni e nota spesa;
sentito il difensore dell'imputato, Avvocato Alfredo Sorge, che insistito per l'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento ai motivi relativi alla mancata citazione dell'imputato per l'udienza di appello del 23 settembre 2022 e per l'omessa traduzione del predetto per l'udienza suindicata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19336 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 settembre 2022 pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha, in parziale riforma di quella di primo grado del Tribunale, rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione alla contestazione di cui agli artt. 81 e 319-quater cod. pen. 2. Avverso la indicata sentenza di appello AR, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, declinato quale violazione di legge in riferimento agli artt. 179, 180, 185, 420-ter cod. proc. pen., censura la sentenza impugnata in quanto illegittimamente emessa nell'assenza dell'imputato. In particolare, si rileva come il difensore aveva richiesto che l'appello fosse trattato oralmente chiedendo altresì che l'AR, che si trovava ristretto agli arresti domiciliari, potesse partecipare al giudizio di appello e la Corte territoriale lo aveva autorizzato a recarsi con i propri mezzi all'udienza dell'8 luglio 2022, alla quale però il predetto non era comparso avendo il difensore documentato un impedimento, ritenuto legittimo dalla Corte. Per la successiva udienza del 23 settembre - nella quale l'appello è stato deciso - la Corte di appello non ha però consentito la partecipazione dell'imputato, omettendo di disporne la traduzione o di autorizzarlo a recarsi in udienza con i mezzi propri. Da ciò, si eccepisce, la nullità assoluta della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato in relazione ad uno dei capi di imputazione - quello sub B) - per il quale, si sostiene, dagli atti istruttori emergevano evidenti prove dell'innocenza. 2.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica dei fatti ex art. 319-quater cod. pen., mentre, se del caso, questi al più potevano rientrare nelle meno gravi fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, a fronte della rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena effettuata dal difensore dell'imputato, munito di procura specie, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Infatti, avverso la sentenza pronuncia per effetto del "concordato in appello" è ammesso il ricorso in cassazione esclusivamente nel caso 2 si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170). Ugualmente inammissibile è il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). 3. Il primo motivo è infondato. Dagli atti prodotti dal ricorrente e dal fascicolo processuale di appello - che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una violazione di legge processuale relativa al giudizio di secondo grado - risulta che, in effetti, l'imputato AR, che si trovava agli arresti domiciliari, non è stato tradotto od autorizzato a recarsi con i mezzi propri all'udienza del 23 settembre 2022. A tale udienza il difensore dell'imputato ha depositato il certificato di morte della moglie dell'imputato, nonché la procura speciale per la rinuncia di tutti i motivi di appello, ad eccezione dei quello relativo alla quantificazione della pena, e la Corte territoriale ha deliberato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 4. La Cassazione ha affermato il principio - che il Collegio condivide - secondo cui «in tema di definizione concordata della pena in appello, l'esito della pronuncia camerale che recepisca l'accordo delle parti sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia agli altri motivi d'appello, non preclude la possibilità di dedurre, successivamente, con ricorso per cassazione questioni che riguardano nullità verificatesi nello stesso procedimento camerale» (Sez. 4, n. 4460 del 12/12/2005 - dep. 2006, Gala, Rv. 233568). 5. Nel caso di specie, peraltro, si è prodotta la sanatoria della nullità relativa alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza di appello. 5.1. Invero, per quanto concerne l'omessa notifica all'AR IO dell'avviso di fissazione della udienza del 23 settembre 2022, successiva a quella nella quale era stata accolta l'istanza del difensore di rinvio della trattazione dell'appello per legittimo impedimento dell'imputato, questa Sezione ha avuto già modo di chiarire che «in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento 3 dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio» (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032). Nella specie, non è contestato che l'imputato abbia ricevuto la citazione per il giudizio di appello e la nullità, non dedotta dal difensore all'udienza del 23 settembre 2022, svoltasi alla sua presenza, è dunque sanata. 5.2. Il ricorrente ha altresì invocato l'applicazione del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 7635 del 30 settembre 2021 - dep. 2022, Costantino, Rv. 282806) che hanno affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. Da ciò, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata. 5.3. Peraltro, dalla argomentazione della citata pronuncia del Collegio nomofilattico si ricava che l'obbligo per il giudice di disporre la traduzione dell'imputato agli arresti domiciliare non ricorre in caso di rinuncia a comparire. Si veda in particolare il § 14 del Considerato in diritto, nel quale si è dato atto che nella specie non sussistevano le condizioni per «ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, inconciliabile logicamente con la richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio;
dalla constatata assenza, e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l'obbligo del giudice, fin dalla prima notizia dell'impedimento, di procedere direttamente con l'ordine di traduzione». 5.4. Ritiene il Collegio che nel caso in esame il complessivo comportamento dell'imputato e del suo difensore debba essere interpretato come una implicita rinuncia dell'AR a comparire. In tal senso conduce in particolare la produzione in udienza della procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore per procedere ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. pen. Invero, al "concordato in appello" può applicarsi il principio, già accolto da questa Corte per la definizione del giudizio di primo grado ex art. 444 cod. proc. pen., secondo cui nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiannento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l'udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal 4 Consigli e est sore Il Pr magistrato di sorveglianza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736). A ciò si aggiunga che all'indicata udienza il difensore, pur producendo copia del certificato di morte della moglie dell'imputato, non ha allegato in proposito una situazione di legittimo impedimento, il che avrebbe manifestato per il tramite del difensore la volontà dell'AR di partecipare all'udienza. 5.6. In conclusione, entrambe le dedotte nullità - relative, rispettivamente, alla mancata notifica all'AR dell'avviso dell'udienza del 23 settembre 2023 e alla mancata traduzione alla medesima dell'imputato agli arresti domiciliari - non possono produrre effetti rispetto alla sentenza impugnata;
la prima per mancata tempestiva eccezione e la seconda perché sanata per il consenso dell'imputato alla celebrazione dell'udienza in sua assenza. 6. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile Comune di Torre Annunziata, liquidate come da dispositivo. Nelle sue conclusioni, la predetta parte civile ha altresì chiesto l'assegnazione di provvisionale e la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili. Trattasi di richieste in ordine alle quali questa Corte non si deve pronunciare, concernendo statuizioni che attengono a profili di esclusiva competenza dei giudici di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Torre Annunziata che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023