Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2005, n. 4460
CASS
Sentenza 12 dicembre 2005

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Non sussiste la nullità prevista dall'art. 525 comma secondo cod. proc. pen., che sancisce la violazione del principio dell'immutabilità del giudice, qualora il processo, prima dell'apertura del dibattimento, sia rinviato ad altra udienza, in cui la sentenza sia deliberata - ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen. - da parte di un collegio diversamente composto. (Fattispecie in cui nella prima udienza i giudici si erano limitati a prendere atto della richiesta del cosiddetto "patteggiamento" in appello e a rilevare l'omessa notifica dell'avviso al coimputato, disponendo il rinvio del dibattimento, provvedimento che, secondo la Corte, rientra nella fase degli atti introduttivi del giudizio, che precedono l'inizio del dibattimento).

In tema di definizione concordata della pena in appello, l'esito della pronuncia camerale che recepisca l'accordo delle parti sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia agli altri motivi d'appello, non preclude la possibilità di dedurre, successivamente, con ricorso per cassazione questioni che riguardano nullità verificatesi nello stesso procedimento camerale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2005, n. 4460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4460
    Data del deposito : 12 dicembre 2005

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