Sentenza 12 dicembre 2005
Massime • 2
Non sussiste la nullità prevista dall'art. 525 comma secondo cod. proc. pen., che sancisce la violazione del principio dell'immutabilità del giudice, qualora il processo, prima dell'apertura del dibattimento, sia rinviato ad altra udienza, in cui la sentenza sia deliberata - ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen. - da parte di un collegio diversamente composto. (Fattispecie in cui nella prima udienza i giudici si erano limitati a prendere atto della richiesta del cosiddetto "patteggiamento" in appello e a rilevare l'omessa notifica dell'avviso al coimputato, disponendo il rinvio del dibattimento, provvedimento che, secondo la Corte, rientra nella fase degli atti introduttivi del giudizio, che precedono l'inizio del dibattimento).
In tema di definizione concordata della pena in appello, l'esito della pronuncia camerale che recepisca l'accordo delle parti sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia agli altri motivi d'appello, non preclude la possibilità di dedurre, successivamente, con ricorso per cassazione questioni che riguardano nullità verificatesi nello stesso procedimento camerale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2005, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/12/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1879
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 018477/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA AC, N. IL 02/08/1977;
avverso SENTENZA del 16/02/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 16/02/2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, affermativa della penale responsabilità di LA MO in ordine al reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti ascrittogli, la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato la pena, su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, in quella minore ritenuta congrua, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Con il ricorso l'imputato, per mezzo del difensore denuncia violazione di legge, per la ragione che il giudice che ha pronunciato la sentenza era in composizione collegiale diversa da quello che all'udienza precedente aveva preso atto dell'accordo delle parti e, per omessa notifica al coimputato dell'avviso a comparire, aveva disposto il rinvio dell'udienza.
Il ricorso è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile.
Vero è che l'esito della pronuncia camerale di cui al citato art. 599 c.p.p., comma 4, per effetto dell'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello in virtù del potere dispositivo a queste riconosciuto sul punto, non preclude la possibilità di prospettare nel giudizio di legittimità questioni che riguardino invalidità relative allo stesso procedimento camerale, ma è anche vero che, nella specie, l'invalidità denunciata non è idonea a produrre quelle conseguenze dirimenti che il ricorrente intende conseguire. Invero, poiché il dibattimento inizia con la dichiarazione di apertura, che è successiva agli atti introduttivi di cui agli artt. 484 cod. proc. pen. e s.s., non è ravvisabile la nullità1 prevista dall'art. 525 cod. proc. pen., comma 2, se i componenti del collegio deliberante siano diversi da quelli innanzi ai quali si sono verificati gli atti introduttivi del giudizio, tra i quali è compreso il rinvio del dibattimento per omessa notifica dell'avviso di udienza.
Nella fattispecie, il primo Collegio della Corte Territoriale, diverso nella persona dei consiglieri a latere da quello che aveva concorso alla deliberazione della sentenza, aveva provveduto solo a prendere atto della richiesta di patteggiamento e della omessa notifica dell'avviso al coimputato, disponendo il rinvio del processo ad altra udienza.
Risulta, però, che alla nuova udienza il Collegio, ancorché diversamente composto, ha ritualmente preso atto, alla presenza dell'imputato e del suo difensore, dell'accordo raggiunto sulla pena con la pubblica accusa e, verificandone, nel pieno contraddittorio delle parti, la ritualità e la rispondenza ai requisiti previsti dalla norma di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, ne ha, poi, ratificato la legittimità pronunciando la sentenza ora impugnata. Consegue che, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma indicata in dispositivo, in tal misura equitativamente fissata, tenuto conto del profilo e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale adottata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di 1500,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006