Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, deve essere necessariamente proposta con il ministero del difensore l'opposizione con la quale, a norma dell'art. 59, comma sesto, D.Lgs. n. 159 del 2011, il terzo - asseritamente titolare di diritti di credito maturati antecedentemente al sequestro disposto nei confronti del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione, e la cui domanda di ammissione allo stato passivo sia stata rigettata - impugna l'esclusione del proprio credito. (In motivazione, la S.C. ha osservato che anche in tale fattispecie deve applicarsi il principio generale sancito dall'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente). .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2016, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
0416 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1481/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente REGISTRO GENERALE N.17198/2016 CARLO ZAZA ROSSELLA CATENA GIUSEPPE DE MARZO Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AS nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 11/11/2015 del TRIBUNALE di TRAPANI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, dr.ssa Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 11 novembre 2015 il Tribunale di Trapani, Sezione per l'applicazione delle misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da RR AR avverso il verbale di accertamento crediti emesso in data 19 maggio 2014, ex art. 57 d.lgs n. 159/2011, dal Giudice Delegato del procedimento di prevenzione del Tribunale di Trapani, che aveva rigettato la richiesta di crediti relativi a compensi per l'attività di custode giudiziario, componente del Consiglio di amministrazione ed amministratore unico e liquidatore della società il Melograno s.r.l. il Tribunale di Trapani ha motivato la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che l'opposizione era stata proposta con memoria personale anziché trattandosi di atto giudiziario con il ministero di un difensore. Il Tribunale di Trapani ha altresì dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da CA AR IA avverso il medesimo decreto con cui era stata rigettata la richiesta di crediti relativamente al finanziamento soci deliberato dall'assemblea della S.M.G. per € 600.000,00 il 22.7.2004, ed asseritamente dalla medesima erogato.
2. Con ricorso sottoscritto dai loro difensori hanno separatamente proposto ricorso per cassazione i due creditori, affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con un unico articolato motivo RR AR ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 59 d.lgs n. 159/2011. Il ricorrente lamenta che la motivazione a sostegno della censurata declaratoria di inammissibilità non ha richiamato alcuna disposizione di legge che fosse ritenuta violata a pena di inammissibilità, limitandosi ad invocare "unanime dottrina". Si ritiene che una tale argomentazione contrasti, in primo luogo, con il dettato normativo di cui al comma 6° dell'art. 59 digs. n. 159/2011 che attribuisce ai creditori esclusi il diritto di proporre opposizione con ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione e di impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi. 2 Inoltre, l'art. 59 legge comma 8° legge citata, che richiede che la parte opponente o impugnante debba farsi assistere in udienza da un difensore, non induce a ritenere necessario il patrocinio di un legale anche per la stesura del ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale della misura di prevenzione. Peraltro, il legislatore della riforma ha taciuto sul contenuto del ricorso in opposizione e, a differenza di quanto previsto per l'opposizione per l'impugnazione avverso lo stato passivo fallimentare, ha previsto un gravame a critica libera, né è stato previsto l'obbligo dell'opponente di formulare motivi specifici o di proporre eccezioni di rito e di merito entro termini perentori predeterminati.
2.2. Con il primo motivo CA AR IA ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 59 dlgs n. 159/11, 125 c.p.p. e 111 Cost e nullità del provvedimento per mancanza assoluta di motivazione. Censura la ricorrente che il provvedimento impugnato ha omesso di considerare i rilievi proposti nel ricorso e nella memoria depositata il 28.10.2015 non esplicitando le ragioni per cui ha disatteso le censure mosse al provvedimento gravato.
2.3. Con il secondo motivo la ricorrente CA ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 59 dlgs n. 159/2011 ed assenza del nesso di strumentalità del credito con l'attività illecita. Si osserva che il credito deriva dal finanziamento soci deliberato dall'assemblea del S.M.G. per € 600.000,00 il 22.7.2004 e tale operazione non riguarda denaro contante ed è completamente tracciata. Tale credito è estraneo alla presunta attività illecita del proposto ed ai beni che ne costituirebbero il frutto o il reimpiego.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione degli artt. 52 e 59 dlgs n. 159/2011 in relazione alla buona fede del creditore. Osserva la ricorrente di non avere alcun legame con il proposto TO LO ed i suo sodali, essendo legata sentimentalmente da 15 anni con il sig. GI. Aggiunge che è patrimonialmente solida e che ha prestato una fideiussione omnibus a favore della Banca Intesa di Trapani a garanzia della linea di credito concessa da tale istituto alla SMG Costruzioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 ہ ے 1. Il primo motivo è inammissibile. Ad avviso di questo Collegio, l'opposizione con la quale il terzo asseritamente titolare di diritti di credito maturati in epoca antecedente al sequestro nei confronti del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione, e la cui domanda di ammissione dello stato passivo sia stata rigettata impugna l'esclusione del proprio credito, disposta a norma dell'art. 59 comma 6° d.lgs n. 159/2011, deve essere necessariamente proposta con il ministero del difensore. Deve, infatti, applicarsi anche in questa fattispecie il principio generale sancito dall'art. 82 c.p.c, secondo cui, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello le parti debbano stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. Né peraltro può derogarsi a tale principio solo perché l'art. 59 dlgs. n. 159/2011 prevede per la discussione delle opposizioni dei creditori esclusi, per una maggiore celerità, un rito camerale. E', infatti, principio consolidato di questa Corte che anche nei procedimenti camerali che, come nel caso di specie, risolvono controversie su diritti soggettivi, e quindi di natura contenziosa, è necessario il ministero di un difensore ai sensi dell'art. 82 comma 3° c.p.c. (Sez. 1 civile, n. 26365 del 07/12/2011, Rv. 620771). Non rileva neppure che nel procedimento di accertamento dei crediti in sede di misure di prevenzione, a norma dell'art. 59 comma 4° digs n. 159/2011, i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producano effetti solo nei confronti dell'Erario, dal momento che, a norma dell'art. 96 comma 6° L.F., anche il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99 producono effetti soltanto ai fini del concorso, hanno, in sostanza, un effetto di giudicato solo endofallimentare, ma non si dubita che in quella sede i creditori, in sede di opposizione ex art. 98, debbano stare in giudizio con il ministero del difensore. Non vi è dubbio, peraltro, che quando la legge consente alle parti di stare in giudizio personalmente la sua formulazione sia inequivoca. L'art. 417 c.p.c ammette che nel primo grado nelle cause davanti al Tribunale, quale Giudice del lavoro, "la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede € 129,11". Anche nel giudizio di primo grado di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, a 4 norma dell'art. 6 comma 9° d.lgs n. 150/2011, "l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente"". Infine, anche l'art. 707 previgente c.p.c. prevedeva che "i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidenza senza assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto". Analogo ragionamento vale, del resto, per i giudizi davanti al giudice di pace ove "le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 516,46" (art. 82 comma 1° c.p.c.), e negli altri le parti devono necessariamente stare in giudizio con il ministero del difensore, salvo che il giudice di pace, in considerazione della natura e dell'entità della causa, le autorizzi" a stare in giudizio di persona". Alla luce di quanto sopra illustrato, in difetto di un'espressa previsione normativa, nulla autorizza a ritenere che, in sede di opposizione al provvedimento di esclusione del credito pronunciato dal Giudice Delegato per le misure di prevenzione, procedimento che ha una evidente connotazione civilistica, il creditore possa presentare il ricorso personalmente. Né è significativo in tal senso disposto dell'art. 59 comma 8° dlgs n. 159/2011, che stabilisce che, all'udienza camerale di opposizione, ciascuna parte può svolgere " con l'assistenza del difensore" le proprie deduzioni. Con tale inciso il legislatore ha voluto semplicemente distinguere la fase dell'udienza di verifica dello stato passivo, in cui gli interessati "possono farsi assistere dal difensore" (art. 59 comma 2° legge citata), da quella successiva di opposizione, in cui l'assistenza in udienza del difensore è assolutamente doverosa. Infine, neppure rileva che, a differenza che nell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., nell'opposizione del procedimento di prevenzione il gravame sia a critica libera o l'opponente non sia tenuto alla formulazione di motivi specifici o ad altri rigidi adempimenti formali. Anche i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall'art. 737 e ss. c.p.c prevedono un gravame a critica libera e non sono sottoposti a rigide scansioni processuali ma non per questo, se danno luogo ad un vero un vero e proprio giudizio contenzioso per la risoluzione di conflitti su diritti, possono essere instaurati senza il ministero di un difensore.
2. I motivi di ricorso della ricorrente CA che, per comodità espositiva 5 o d espositiva saranno trattati unitariamente, sono inammissibili. I giudici di merito hanno ben evidenziato che la costituzione della S.M.G. s.r.I., e la cessione a questa del fondo RI da parte della Melograno s.r.l., hanno rappresentato il mezzo per far conseguire a quest'ultima società della liquidità, per sviluppare il progetto edilizio la cui realizzazione non era possibile con una società sottoposta a sequestro di prevenzione, per poi far rientrare il bene nella disponibilità degli originari proprietari. Protagonista di tale operazione è stato il sig. GI, già partner del LO in precedenti iniziative edilizie, nonché socio della Melograno s.r.l. (società riconducibile al proposto e per questo sequestrata), al quale il Giudice della Prevenzione aveva rigettato la proposta di acquisto del terreno per il parere contrario del P.M.. Il GI, proprio al fine di ottenere l'autorizzazione alla predetta compravendita, si è servito della ricorrente, sua compagna, per costituire una società insospettabile fuori sede (Puglia) - la S.M.G. s.r.l. dotandola della provvista necessaria sia per il versamento del capitale sociale sia per l'erogazione del finanziamento- soci (per cui si procede). Tali passaggi sono stati nel dettaglio ricostruiti dal CTU nominato e riportati analiticamente da pag. 16 a pag. 19 del decreto impugnato. Una volta ottenute le autorizzazioni edilizie, il GI ha acquistato il 95 % della quote della SMG s.r.l. - cedendone poi il 33,30 % a tal Sortino, prestanome del proposto LO - dalla ricorrente CA, la cui malafede è stata quindi documentata per tabulas dal Tribunale di Trapani. I giudici di merito, con argomentazioni lineari e coerenti, che come tali si sottraggono ad ogni sindacato in sede di legittimità, hanno dunque messo in luce come il credito vantato dalla ricorrente sia in realtà riferibile al GI nonché la strumentalità di tale credito rispetto all'attività illecita riconducibile al proposto. Tale ultima affermazione si fonda sul rilievo, già sopra evidenziato, che la costituzione della S.M.G. s.r.l. ed il suo finanziamento non era che il risultato del disegno del GI e dei suoi sodali, riconducibili al proposto LO, di rientrare in possesso del fondo RI prima coinvolto nel sequestro di prevenzione della Melograno s.r.l. per portare a compimento l'iniziativa speculativa edilizia. Con tale precisa ricostruzione la ricorrente non si è confrontata con conseguente inammissibilità delle sue censure -parcellizzando le proprie censure 6 con riferimento alle singole fasi della complessa operazione studiata e realizzata dal GI. Né può condividersi l'assunto della ricorrente secondo cui il Tribunale di Trapani avrebbe omesso di rispondere alle sue censure. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 254107). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma a favore della Cassa delle Ammende che si stima liquidare in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Paolo Antonio BRUNO dr. Andrea Fidanzia CANCELLERIA adal 27 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO