Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2016, n. 4161
CASS
Sentenza 4 novembre 2016

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In tema di confisca di prevenzione, deve essere necessariamente proposta con il ministero del difensore l'opposizione con la quale, a norma dell'art. 59, comma sesto, D.Lgs. n. 159 del 2011, il terzo - asseritamente titolare di diritti di credito maturati antecedentemente al sequestro disposto nei confronti del soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione, e la cui domanda di ammissione allo stato passivo sia stata rigettata - impugna l'esclusione del proprio credito. (In motivazione, la S.C. ha osservato che anche in tale fattispecie deve applicarsi il principio generale sancito dall'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente). .

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2016, n. 4161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4161
    Data del deposito : 4 novembre 2016

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