Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 22289
CASS
Sentenza 9 maggio 2001

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L'autenticazione della firma (ad opera del difensore designato o del funzionario che la riceve) in calce all'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è richiesta a pena d'inammissibilità della domanda; ne deriva che, allo stesso modo, l'autentica neppure è richiesta per la sottoscrizione dell'autocertificazione concernente le condizioni di reddito, atteso che questa deve essere considerata, per il testuale disposto dell'art. 5 della legge n. 217 del 1990, come contenuta nell'istanza medesima, ancorché prodotta separatamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 22289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22289
    Data del deposito : 9 maggio 2001

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