Sentenza 9 maggio 2001
Massime • 1
L'autenticazione della firma (ad opera del difensore designato o del funzionario che la riceve) in calce all'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è richiesta a pena d'inammissibilità della domanda; ne deriva che, allo stesso modo, l'autentica neppure è richiesta per la sottoscrizione dell'autocertificazione concernente le condizioni di reddito, atteso che questa deve essere considerata, per il testuale disposto dell'art. 5 della legge n. 217 del 1990, come contenuta nell'istanza medesima, ancorché prodotta separatamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 22289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22289 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 09/05/2001
2. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
3. Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere N. 1727
4. Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N. 33083/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'impugnazione proposta da AT EL, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 11.2.2000;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
AT EL, indagata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato inammissibile l'istanza, rilevando che l'autenticazione della certificazione concernente le condizioni di reddito di cui all'art. 5 della L. 217/1990 era stata fatta dal difensore, che non è tra i soggetti abilitati all'incombente dall'art. 4 L. 15/68. La EL ha proposto ricorso al Tribunale avverso detto provvedimento, sollecitandone l'annullamento per violazione di legge e deducendo che l'art. 39 disp. att. del c.p.p. abilita all'autenticazione degli atti, oltre che i soggetti richiamati dall'art. 4 L. 15/68, anche il difensore e che, comunque, l'istanza da lei formulata possedeva tutti i requisiti richiesti dall'art. 6 comma 6 della Legge 217/90 a pena d'inammissibilità.
Il Tribunale adito, con ordinanza dell'11 febbraio 2000, ha confermato le statuizioni del primo giudice.
Propone ora ricorso per cassazione la EL, deducendo che se è vero che le attestazioni contenute nella dichiarazione dei redditi debbono essere semplicemente sottoscritte dai soggetti dichiaranti senza necessità alcuna di autentica e se è vero che l'attestazione di non possedere redditi può essere sostituita da ogni altro mezzo di prova, non vi è ragione per negare che la stessa regola possa applicarsi all'autodichiarazione che deve essere allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
A conferma della correttezza di tale impostazione - afferma la ricorrente - è anche il rilievo che oggi è consentito, ad esempio, il ricorso all'autocertificazione in tema di obblighi tributari e contributivi, senza più obbligo di autenticazione, avendo l'art. 3 comma 10 della L. 15/05/97 n. 127 abrogato l'art. 2 comma 2 della L.15/68, che tale obbligo imponeva.
In sostanza, l'autentica del difensore fiduciario - che è preordinata soltanto a provare l'identità del dichiarante e non la sincerità delle sue dichiarazioni - non vizia l'istanza di ammissione al beneficio di legge, essendo stata apposta ad abundantiam.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato il ricorso della EL perché la dichiarazione autocertificativa sarebbe stata autenticata dal difensore anziché da uno dei soggetti indicati nell'art. 4 della L.15/1968. Il P.G. presso questa Corte ha obiettato invece che la
EL si limitò a conferire al suo difensore avv. Verna il mandato alle liti - ovvero il potere di rappresentanza processuale - senza però trasferirgli la "legitimatio ad causam" - ovvero la titolarità dello specifico potere d'impugnazione - per la quale sarebbe stata necessaria la procura notarile.
In realtà il tema del contenzioso sollevato con il ricorso riguarda soltanto la necessità che l'autocertificazione, effettuata ai sensi dell'art. 5 L. 21/1990, sia autenticata da uno dei soggetti indicati nel cit. art. 4 della L. 4 gennaio 1968 n^ 15 sulla documentazione amministrativa - e quindi dal funzionario competente a ricevere la documentazione stessa ovvero da un notaio, un cancelliere, un segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco - oppure se sia sufficiente la sottoscrizione del solo dichiarante, eventualmente autenticata dal difensore designato. In quest'ultimo senso è la tesi della ricorrente, che si richiama anche all'abrogazione dell'art. 2 comma 2 della L. 15/1968 per effetto della disposizione contenuta nell'art. 3 comma 10 della L. 15 maggio 1997 n^ 127. Il ricorso è fondato, ancorché per ragioni solo in parte coincidenti con quelle indicate dalla ricorrente.
Nel sistema disegnato dalla L. 30 luglio 1990 n. 217, è centrale il ruolo assegnato all'istante in tutti i passaggi più significativi della procedura. A lui appartiene il potere di autocertificazione, che risponde all'esigenza di una tutela agile e sollecita del diritto di difesa dei non abbienti, fuori da particolari meccanismi di verifica o di controllo preventivi. È in base all'autocertificazione che il giudice ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato, mediante semplice riscontro formale sulla documentazione prodotta. L'istanza di ammissione al patrocinio, cui l'autocertificazione direttamente si connette, deve essere sottoscritta - a pena di inammissibilità (art. 2 comma 2) - dallo stesso interessato, con divieto di delega ad altri soggetti (difensore o familiari), sui quali ben difficilmente potrebbero essere riversate le stesse responsabilità che incombono sull'interessato per l'ipotesi di dichiarazioni non veritiere (v. sul punto Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 231). Analogamente, l'art. 6 comma 4 dispone in modo chiaro che legittimato a proporre ricorso al Tribunale od alla Corte di appello contro il decreto del giudice in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere solo l'interessato. Ancora, il comma 1 dello stesso art. 6, che dispone la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento al solo interessato, ed il successivo comma 5, che riconosce il diritto di proporre ricorso per cassazione all'interessato, ma non conferisce analogo diritto al difensore, confermano un particolare rigore nell'esigere che in tutti gli snodi salienti della procedura sia evocata la diretta partecipazione e responsabilità di colui che ne è destinatario.
Ciò brevemente premesso, va rilevato che la legge 217/90 riserva la sanzione dell'inammissibilità soltanto alla violazione dell'obbligo di sottoscrizione da parte dell'interessato (art. 2 comma 2) ed alla mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni che debbono costituire lo specifico contenuto dell'istanza (art. 5 comma 6). Nessuna norma prevede tale sanzione per la mancata autenticazione ne' dell'autocertificazione e neppure della firma che l'interessato (a pena d'inammissibilità) deve apporre sull'istanza. In tal senso è chiarissimo il testo normativo (art. 2 comma 2 cit.), che connette la ricordata sanzione esclusivamente alla mancata sottoscrizione dell'istanza, ma non pure agli altri adempimenti richiesti, la cui inosservanza (non espressamente sanzionata) potrà avere effetti invalidanti soltanto quando non sia possibile rintracciare "aliunde" elementi idonei a garantire che l'atto provenga da chi se ne dichiara autore.
L'apparente singolarità del sistema trova la sua univoca spiegazione nella sostanziale unitarietà documentale di istanza ed autocertificazione. Se ne trae conferma nella differenziata specificità della formula legislativa, che assegna all'autocertificazione ruolo di elemento contenutistico dell'istanza (art. 5 comma 1 lett. b: "deve contenere"), a differenza degli altri dati informativi, che pure concorrono alla valutazione delle condizioni reddituali dell'istante, ma che devono soltanto essere "allegati" all'istanza, cui restano documentalmente estranei (art. 5 comma 2).
Se dunque l'autocertificazione non ha autonomia strutturale rispetto all'istanza - come conferma anche l'assenza di ogni prescrizione legislativa circa la sottoscrizione dell'atto e l'autentica di tale sottoscrizione, esigendo la norma (art. 5 comma 1 lett. b, cit.) soltanto che la dichiarazione provenga dall'interessato - se ne può correttamente inferire che per essa debba valere la disciplina formale dell'atto cui inerisce: ovvero la disciplina dell'istanza. Con l'ulteriore conseguenza che è solo quest'ultima che deve essere sottoscritta dall'interessato ed autenticata dal suo difensore o dal funzionario che la riceve (art. 2 comma 2 L. 217/90). Una diversa interpretazione del dato normativo - quale ad esempio quella adottata nell'impugnata decisione - esporrebbe a conseguenze applicative giuridicamente imbarazzanti. Ricordata l'unità documentale di istanza ed autocertificazione, invero, occorrerebbe immaginare che due debbano essere le firme dell'interessato: una, quella sull'istanza, autenticata dal difensore (come previsto dall'art. 2 comma 2 della legge); l'altra, quella sull'autocertificazione, autenticata nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 4 della L. 15/1968. Oppure si potrebbe immaginare una sola sottoscrizione, assoggettata a due distinte autenticazioni. In entrambi i casi, si dovrebbe concludere che l'avere riconosciuto al difensore il potere di autentica ex art. 2 comma 2 L. 217/90 è stato inutile e derisorio, posto che - comunque - l'autocertificazione dovrebbe essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'art. 4 della L. 15/68. Non è difficile scorgere come in tal modo resterebbe delusa la stessa finalità dell'autocertificazione, che è quella di una più agile ed efficiente tutela del diritto di difesa dei non abbienti, e ne resterebbe vistosamente compromessa una regola di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), cui il "sistema-Giustizia" non può certamente essere indifferente.
S'impone dunque di rintracciare nell'intima coerenza delle scelte compiute dal Legislatore del '90 le ragioni di un'interpretazione che ne realizzi il progetto, in adesione sostantiva - e non soltanto formale - ai valori che vi sono sottesi: primo tra questi il rafforzamento del diritto di difesa delle fasce economicamente piu' deboli e meno protette.
In tale prospettiva, l'intuizione sulla "specificità" della legge 217/90, presente in una risalente decisione di questa Corte (sez. 1^, 25 settembre 1997 n^ 5254, Lufino) pur approdata a dissonanti conclusioni, va valorizzata e tratta a coerenti conseguenze. Se è vero infatti che "il procedimento in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti... ha particolari caratteristiche che lo distinguono da ogni altro e danno luogo ad esclusiva applicazione della specifica normativa di cui alla L.217/90" (ivi), è conseguente ritenere che alla fattispecie sia inapplicabile la regola dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968 n^ 15, richiamata nella gravata ordinanza.
Sul punto, se si considera la reale natura dell'autocertificazione, non vi può essere ragionevole dubbio. Si tratta di atto con contenuto specifico e predeterminato (v. art. 5 comma 1 lett. b, cit.), che è formato ai fini e nell'ambito di un procedimento squisitamente giurisdizionale, in diretta connessione con altro procedimento giurisdizionale (quello nel cui ambito è destinato a svolgersi il patrocinio a spese dello Stato e quindi a realizzarsi il concreto esercizio del diritto costituzionale di difesa) e che ha come destinatario il giudice, chiamato ad emettere un provvedimento terminativo di natura giurisdizionale, assoggettato ad impugnazione nei vari gradi di giurisdizione.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dalla L. 15/68, introdotta con il dichiarato intento di semplificare l'azione amministrativa e di instaurare tra cittadino ed amministrazione rapporti di fiducia e collaborazione (v. Relazione illustrativa al d.d.l.), ha invece attitudine certificativa e probatoria esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione in determinate attività e procedure amministrative, ma non ha alcuna efficacia in sede giurisdizionale. Ne è riprova lo stesso art. 1 della legge che - nel definirne l'oggetto - precisa che essa riguarda "la produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi...": organi tra i quali, all'evidenza, non possono essere ricompresi quelli che esercitano funzioni giudiziarie.
Deve pertanto concludersi che la legge del '68 e quella del '90 operano in perfetta autonomia ed in ambiti distinti e separati, senza alcuna reciproca interferenza, tantomeno in quel rapporto di "species" (la legge del '68) a "genus" (la legge del '90), che solo consentirebbe di esigere per l'autocertificazione nel patrocinio a spese dello Stato l'autentica imposta per gli atti destinati alla pubblica amministrazione. L'impugnata ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Modena.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Modena. Cosi' deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001