Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 2
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento presso la sede sociale, perfezionatasi per compiuta giacenza, dà luogo ad una presunzione legale di conoscenza che il destinatario può superare provando di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto.
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede sociale può avvenire anche a mezzo del servizio postale e si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato presso l'ufficio postale e per il destinatario nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per sua assenza e di altra persona abilitata a riceverla.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 45451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45451 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/07/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2462
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 12956/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA EP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/11/2013 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato DA EP alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato previsto dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, per avere, nella qualità di legale rappresentante e datore di lavoro della ditta omonima, corrente in Niscemi via Giovanni XIII n. 21, omesso di versare all'INPS (sia entro il termine utile per il versamento fissato dalla citata Legge, art. 1, comma 1, sia entro quello di tre mesi dalla contestazione della irregolarità) le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti occupati presso la predetta società, relativamente al quarto trimestre 2006, per un importo complessivo di Euro 1.357,77. Commesso in Caltanissetta il 16 giugno 2007. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, l'imputato ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidando il gravame ad un unico complesso motivo con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), nonché carenza e contraddittorietà della motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), su fatti decisivi per il giudizio.
Assume che nei motivi d'appello la sentenza del tribunale era stata specificamente censurata laddove aveva erroneamente ritenuto che si fosse regolarmente perfezionata la comunicazione, inoltrata dall'Inps all'imputato, dell'omissione contributiva.
La regolarità del procedimento notificatorio della predetta comunicazione era stata desunta puramente e semplicemente dalla compiuta giacenza della lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al ricorrente presso la sua residenza di Niscemi.
La Corte d'appello ha ritenuto di superare la doglianza sul duplice rilievo che la notifica dell'avviso di accertamento si era regolarmente perfezionata a seguito della compiuta giacenza e la difesa non aveva comunque provato che, alla data della comunicazione, l'imputato avesse cambiato residenza o che avesse ciò comunicato all'INPS e, in ogni caso, la doglianza doveva ritenersi priva di fondamento sulla base della sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 1855 del 24 novembre 2011. Obietta il ricorrente come, da un lato, il cambio della residenza fosse conosciuto dall'Inps, posto che nella denuncia redatta ai sensi dell'art. 331 c.p.p.. il DA veniva indicato come residente in [...], e come, dall'altro, i principi espressi dalle sezioni Unite e richiamati nella sentenza impugnata confortassero proprio la tesi sostenuta dal ricorrente perché, al cospetto di un irregolare procedimento notificatorio, i Giudici del merito avrebbero dovuto porsi il problema di accertare, proprio secondo il dictum delle Sezioni Unite, se vi fossero atti equivalenti alla comunicazione irregolarmente inoltrata e tale equivalenza non poteva essere assegnata al decreto di citazione a giudizio, così come erroneamente ritenuto, in quanto, secondo le Sezioni Unite, l'equipollenza poteva essere attribuita solo all'atto che contenesse l'indicazione degli importi da versare, l'indicazione del luogo ove il pagamento doveva essere eseguito e l'espressa indicazione che l'interessato poteva avvalersi della causa di non punibilità mediante il pagamento delle somme entro i tre mesi dalla notifica dell'atto equipollente ed il decreto di citazione a giudizio, nel caso di specie, non poteva ritenersi tale perché sprovvisto di uno dei requisiti richiesti.
In particolare l'atto era sprovvisto dell'avviso relativo all'(ancora attuale) efficacia estintiva del pagamento, limitandosi (l'imputazione contenuta nel decreto di citazione) a rilevare l'inutile decorso del termine di sanatoria presuntivamente assegnato con la comunicazione Inps giammai pervenuta all'imputato. Tale circostanza ha dunque impedito del tutto al ricorrente di potersi rappresentare consapevolmente l'efficacia estintiva del pagamento effettuabile nei tre mesi successivi alla notifica del decreto di citazione contenente il capo di imputazione, assumendo perciò rilievo essenziale e implicazioni idonee a coinvolgere in negativo il diritto di difesa, proprio alla luce dei principi posti dalle Sezioni Unite, conseguendo da ciò la non punibilità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211, art. 1, prevede, tra l'altro, che "il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Va in primo luogo considerato come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano ribadito (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep., 18/01/2012, Sodde, in motivazione) che la notifica della contestazione e dell'accertamento della violazione riguardante l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali può essere eseguita dall'ente previdenziale attraverso atti non vincolanti ma assistiti dalle libertà di forma, specificando espressamente come, in tali casi, non sia richiesto il rispetto delle formalità previste per le notificazioni dal codice di procedura penale o dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, per le violazioni amministrative ed è dunque consentito l'impiego del mezzo postale mediante spedizione di raccomandata (con avviso di ricevimento a fini di prova dell'avvenuta ricezione).
Ne consegue che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato all'ufficio postale e per il destinatario nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per sua assenza e di altra persona abilitata a riceverla. Si tratta di un principio, al quale occorre dare continuità, costantemente affermato dalle Sezioni civili di questa Corte (Sez. U, n. 321 del 12/06/1999, Rv. 527332; di recente, Sez. 2, n. 1188 del 2014, ud. 10/12/2013, non mass.; Sez. L, Sentenza n. 6527 del 24/04/2003, Rv. 562463) e che, in sostanza, radica una presunzione legale (iuris tantum) di conoscenza che il destinatario può superare provando di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto.
È stato chiarito che, per poter vincere la presunzione legale, è necessaria la prova di un fatto o di una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 20482 del 06/10/2011, Rv. 619861; Sez. L, n. 25824 del 2013, non Mass.). Sebbene questa Corte abbia recentemente affermato un principio contrario (Sez. 3, n. 43308 15 luglio - 16 ottobre 2014, non ancora mass.), sul non condivisibile presupposto che fosse necessaria ex adverso la prova che il destinatario avesse potuto conoscere in concreto la comunicazione, escludendo che la compiuta giacenza fosse idonea allo scopo ed auspicando il ricorso ad un procedimento notificatorio diverso da quello (ossia l'unico) cui sarebbe legalmente assoggettato l'ente previdenziale, la questione consiste, nel caso di specie, nel verificare se la presunzione di conoscenza dell'atto debba ritenersi superata dalla circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale l'Inps era a conoscenza che egli avesse medio tempore modificato la propria residenza.
Va allora ricordato che l'istituto previdenziale può alternativamente inoltrare la comunicazione prevista dal D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, conv. nella L. n. 638 del 1983 sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep., 18/01/2012, Sodde, in motivazione).
Quando, come nel caso di specie, la comunicazione sia stata inoltrata presso la sede dell'azienda alla via Giovanni XIII n. 51 (v. pag. 1 sentenza di primo grado e capo di imputazione) e non risulti che l'attività sia cessata, deve ritenersi che l'ente previdenziale abbia ottemperato al proprio onere informativo con l'inoltro presso la sede aziendale ed il datore di lavoro non può eccepire che la raccomandata non sia stata inoltrata presso la sua (nuova) residenza o anche in quest'ultimo luogo.
3. Tuttavia sussiste un concorrente motivo di infondatezza del ricorso.
Le Sezioni Unite Sodde hanno affermato che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall'indicazione del periodo di omesso versamento e dell'importo, la indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep. 18/01/2012, Rv. 251268).
Ne consegue che detta equivalenza è subordinata dalla presenza, nel decreto di citazione a giudizio, di requisiti che, in assenza di una specifica previsione normativa, siano idonei a consentire da parte del datore di lavoro l'adempimento che, da un lato, consente di assolvere all'obbligazione previdenziale, alla quale egli è comunque tenuto, e, dall'altro, ad usufruire della speciale causa di non punibilità in caso di esecuzione dell'obbligazione nel termine legale di comporto.
Qualora il decreto di citazione non abbia, in tutto o in parte, i requisiti richiesti, essi possono essere integrati, come hanno spiegato le Sezioni Unite, nel corso del processo di merito di ufficio o su richiesta della parte interessata.
Ne deriva che la fattispecie può essere configurata come fattispecie a formazione progressiva eventuale.
Nel caso di specie, il decreto di citazione a giudizio conteneva l'indicazione della somma da pagare, corrispondente all'importo delle ritenute non versate, e l'indicazione della sede dell'ente cui assolvere il pagamento, desumibile, con tutta evidenza, dall'indicazione della sede dell'Istituto previdenziale citato nell'editto actionis come persona offesa dal reato. Ed infatti l'imputato si è esclusivamente doluto del fatto che mancasse solo l'avviso che, effettuato il pagamento entro tre mesi dalla comunicazione, egli potesse fruire della causa di non punibilità.
Detto avviso, se mancante nella comunicazione iniziale o se mancante qualora la stessa non abbia raggiunto lo scopo per irregolarità del procedimento notificatorio o per altre ragioni, è tuttavia necessario solo quando, nel corso del processo, non vi sia la prova che l'imputato abbia aliunde raggiunto una tale consapevolezza. L'avviso è infatti necessario perché rappresenta un elemento processuale che incide sulla punibilità del reato giacché solamente una conoscenza specifica dei requisiti necessari, con l'indicazione della possibilità di pagare e non essere punito, permette all'imputato di agire consapevolmente per avvalersi della causa di non punibilità del delitto già consumato posto che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ha natura di reato omissivo istantaneo, per il quale il momento consumativo coincide con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento ed attualmente fissato, dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2, comma primo, lett. b), al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (ex multis, Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010,dep. 12/01/2011, Ciampi e altro, Rv. 249164).
4. Le cause sopravvenute di non punibilità sono infatti caratterizzate da situazioni o da fatti che derivano sempre da accadimenti posteriori alla commissione di un reato e tali accadimenti possono essere collegati ad un comportamento dell'agente di valore inverso rispetto alla condotta illecita tenuta (come, a titolo esemplificativo, nel caso di recesso dai delitti di cospirazione politica o di banda armata alle condizioni rispettivamente previste dagli artt. 308 e 309 c.p., nel caso di ritrattazione della falsa testimonianza) ovvero ad una manifestazione di volontà del soggetto passivo (come ad esempio nel caso previsto dall'art. 596 c.p., comma 3, n. 3, in relazione all'ultimo comma della medesima disposizione) oppure all'esercizio di un potere discrezionale del giudice (come avviene, ad esempio, nell'art. 599 c.p. che attribuisce al giudice il potere di non punire uno o entrambi gli offensori se le offese sono reciproche). Perciò, nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali o assistenziali, in tanto è possibile che l'agente possa porre in essere una condotta di valore inverso rispetto a quella illecita tenuta, se vi sia la consapevolezza da parte sua che il pagamento, effettuato nel termine di comporto, rende non punibile il reato, posto che "la denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1 bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate" (L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 ter,) e che "durante il termine di cui al comma
1 bis il corso della prescrizione rimane sospeso" (L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 quater).
Infatti il sistema è stato costruito in modo da offrire al datore di lavoro la possibilità di effettuare, per sottrarsi alla leva penale, il pagamento del debito previdenziale entro tre mesi dalla conoscenza del proprio obbligo contributivo, come si evince dalla dizione dalla norma, che fa decorrere il trimestre "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", procrastinando correlativamente l'obbligo di denuncia posto a carico dell'ente previdenziale e prevedendo durante il periodo di comporto la sospensione della prescrizione.
Ebbene, se tale è la ratio del sistema normativo in parte qua e se la conoscenza di potersi avvalere della causa di non punibilità può intervenire nel corso del processo di merito, persino durante il secondo grado del giudizio come hanno condivisibilmente affermato le sezioni Unite Sodde, il diritto a conoscere il fatto produttivo della causa di non punibilità, in tanto può essere reclamato nel giudizio di legittimità, se ed in quanto risulti che l'imputato non fosse a conoscenza aliunde della possibilità di fruire, ad ulteriori requisiti già integrati, della causa di esonero della punibilità poiché in tal caso, siccome il dies a quo del termine di comporto non è mai iniziato a decorrere se non quando si sia avuta la prova certa della conoscenza dell'informazione reclamata, il pagamento, in qualsiasi momento eseguito nel corso del processo di merito e nel termine di legge, integra di per sè la causa sopravvenuta di non punibilità che il ricorrente infatti inutilmente ora invoca. Il sistema normativo (e l'interpretazione giurisprudenziale di esso convalida tale opzione) vuole infatti agevolare il pagamento del debito previdenziale, invogliando l'agente ad assolvere l'obbligazione contributiva ricompensandolo con la non punibilità, per evitare un aggravio patrimoniale degli enti che hanno il compito di assicurare i diritti sociali garantiti dall'art. 38 Cost. per i soggetti più svantaggiati, perché totalmente inabili e sprovvisti di mezzi, o in situazioni di inadeguatezza di mezzi perché colpiti da eventi che ne riducono la capacità lavorativa, diritti correlati ai doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.) e pesantemente compromessi da qualsiasi evasione contributiva che depaupera gli enti preposti a garantire la previdenza sociale.
5. Ne consegue come, nel caso di specie, l'imputato non possa utilmente sostenere di non essere punibile, in ragione della prospettata invalidità della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione da parte dell'Inps, perché, con i motivi di appello (pag. 2 e 3), egli ha mostrato di conoscere che, effettuando il pagamento, si sarebbe avvalso della causa di non punibilità che infatti invoca e, in siffatto caso ossia in presenza di una perfetta e consapevole conoscenza del dato normativo, non vi è più alcun onere per il giudice di assegnare un termine per provvedere al pagamento, in maniera che l'imputato si possa giovare della causa di esonero della punibilità, perché il termine, per potersene servire, decorre dal momento in cui si assume la certezza processuale della conoscenza del dato e tale certezza, nel caso di specie, si è avuta con il deposito dei motivi di appello.
Nel caso in esame, si è dunque completata la fattispecie a formazione progressiva in presenza della notizia certa del completamento di tutti i requisiti necessari per fruire della causa di non punibilità e tale certezza è sicuramente rappresentata per l'imputato dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio e dal successivo deposito dei motivi di impugnazione (in data 9 gennaio 2013), con la conseguenza che, siccome la sentenza di appello è intervenuta in data 5 novembre 2013, l'imputato ha comunque fruito di un periodo nettamente superiore ai tre mesi per provvedere all'incombente, senza peraltro approfittare di tale opportunità per evitare la pena.
Perciò non sarebbe neppure necessario, in questi casi, che lì imputato richieda la sospensione del processo per esercitare la facoltà di avvalersi del termine per eseguire il pagamento mentre è ovvio che una sentenza che interverrebbe prima della scadenza dei tre mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti richiesti sarebbe emessa in violazione di legge.
È altresì evidente che - se, come nel caso di specie, il procedimento notificatorio sia stato regolarmente eseguito - il pagamento, qualora effettuato, se consente di estinguere, in tutto o in parte, l'obbligazione contributiva, non comporta alcun diritto circa l'applicazione della causa di non punibilità. Da tutto ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014