Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 45451
CASS
Sentenza 18 luglio 2014

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In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento presso la sede sociale, perfezionatasi per compiuta giacenza, dà luogo ad una presunzione legale di conoscenza che il destinatario può superare provando di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, la notifica dell'avviso di accertamento presso la sede sociale può avvenire anche a mezzo del servizio postale e si perfeziona per il notificante nel momento in cui il piego è depositato presso l'ufficio postale e per il destinatario nel momento in cui il medesimo piego sia dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per sua assenza e di altra persona abilitata a riceverla.

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 45451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45451
Data del deposito : 18 luglio 2014

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