Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9945 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM994 5/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 16649/00 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Cron. 22549 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 15/05/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: SIAT SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONTE tempore, VERDE 15, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIA BARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 2001 atti;
controricorrente2347 -1- avverso la sentenza n. 229/00 del Tribunale di TOLMEZZO, depositata il 09/05/00 R.G.N. 636/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato BARBATO per delega BENEDETTO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUOTO che ha concluso per e nel merito per il rigetto del 1'inammissibilità ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Tolmezzo del 15 aprile 1999 AN OG conveniva in giudizio la Siat spa per impugnare il licenziamento che gli era stato intimato l'11 dicembre 1998 per avere timbrato il cartellino magnetico di presenza per tre domeniche di ottobre e quattro domeniche di novembre senza presentarsi al lavoro;
eccepiva il ricorrente che in quei giorni non aveva timbrato il cartellino, né aveva prestato alcuna attività lavorativa, e non si era avveduto delle maggiori somme risultanti nella busta paga di ottobre, perché corrispondenti alla media delle retribuzioni ordinariamente percepite. Costituitasi la Siat, ed esperite prove testimoniali, il Tribunale di Tolmezzo in composizione monocratica, con sentenza del 29 ottobre 1999, rigettava la domanda e sull'appello del OG la statuizione veniva riformata dal medesimo Tribunale in composizione collegiale il quale, con sentenza del 9 maggio 2000, annullava il licenziamento e ordinava la reintegra nel posto di lavoro con le condanne previste dall'art. 18 della legge 300 del 1970. Il Tribunale sulla base dei seguenti elementi di fatto: ossia che il tabulato riportava effettivamente la presenza del OG nelle domeniche di ottobre e novembre 1998; che nei giorni domenicali l'accesso alla palazzina ove era situata la macchinetta magnetica era però impedito da un cancello le cui chiavi non erano nella disponibilità del lavoratore;
che questi, al pari degli altri, era solito lasciare il proprio cartellino nella bacheca situata all'interno della palazzina;
che, come riferito dai testi, il OG per le medesime giornate domenicali era stato impegnato continuativamente presso l'azienda agricola Di Gioseffo per la macellazione del maiale, mentre il 22 novembre era stato impegnato per lo stesso incombente nell'azienda del suocero, aziende entrambe distanti circa 8 km dallo stabilimento e che nella maggior parte dei casi non aveva avuto la disponibilità della vettura;
che nessuno dei capiturno, nelle giornate in cui erano stati presenti, aveva riferito di avere visto il OG - 1 affermava non essere stato provato che in quelle domeniche il lavoratore avesse proceduto alla timbratura, anche perché chiunque avrebbe potuto utilizzare il suo cartellino posto nella bacheca;
né la responsabilità del medesimo poteva ravvisarsi per essere lui l'unico a conseguire vantaggio, perché nell'arco di oltre venti anni di lavoro il OG non aveva mai posto in essere condotte di rilevanza disciplinare;
peraltro, l'esiguità del compenso percepito per lo straordinario, ammontante nel mese di ottobre a sole 99.795 lorde, induceva ad escludere che il OG avesse rischiato per tanto poco il posto di lavoro. Avverso detta sentenza la Siat spa propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste il OG con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché il Tribunale non avrebbe valutato elementi di prova importanti come la dichiarazione del teste PE e le informazioni fornite, su richiesta del primo giudice, dall'Azienda Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli;
il primo aveva riferito sulla perfetta funzionalità del sistema elettronico di rilevamento delle presenze, nonché sui tabulati consegnati mensilmente ai lavoratori in cui figurano le ore straordinarie lavorate, di talché il lavoratore pur avendo avuto contezza delle ore domenicali svolte nel mese di ottobre, aveva continuato a timbrare il cartellino nelle domeniche di novembre;
con le seconde era stato comunicato che nel periodo ottobre-novembre 1998 risultava un'unica macellazione di suini per uso familiare presso l'azienda Di Gioseffo. Il ricorso è inammissibile. La delega agli avvocati Barra e Di Benedetto risulta conferita dal dr. Vincenzo Chari, procuratore della Siat spa, ma manca in atti la relativa procura. 2 Ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ. le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Non vi è dubbio che colui che per legge o per statuto può stare in giudizio per conto della società può conferire tale potere ( in cui è ovviamente compreso quello di rilasciare la delega agli avvocati) ad altre persone, e cioè ad un procuratore generale o ad un procuratore speciale, ma in tal caso l'art. 77 cod. proc. civ. prescrive che il medesimo potere debba essere conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Ed infatti la rappresentanza processuale, al di fuori dei casi in cui sia conferita per legge, non può essere assunta che in virtù di mandato espresso, non essendo ammessa nell'ordinamento la rappresentanza processuale per mandato tacito o per utile gestione, come è consentito invece al di fuori del processo, perché nel processo il rigore della forma si ricollega alla particolare delicatezza degli interessi in gioco, che impongono la pienezza dei poteri in capo a colui che intenda ottenere la pronunzia giudiziale. Nella specie il RI ha agito come "procuratore": era quindi suo onere di depositare la procura, al fine di consentire il controllo sulla effettiva esistenza dei poteri. Il vizio deve essere rilevato d'ufficio in quanto compete al giudice la verifica della regolarità della costituzione delle parti, attenendo questa alla corretta instaurazione del contraddittorio. Peraltro solo la procura scritta consentirebbe poi di verificare l'ulteriore presupposto per la valida instaurazione del rapporto processuale e cioè l'esistenza in capo al procuratore dei poteri di rappresentanza sostanziale;
ed infatti il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina da dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al conferimento 3 di una procura di carattere esclusivamente formale, non conferisce validamente ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, ove tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale (cfr Cass. Sez. un. n. 4666del 1998). Il ricorso è quindi inammissibile e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società soccombente al pagamento delle spese liquidate in lire 30.009, oltre lire tre milioni per onorari. Così deciso in Roma il 15 maggio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mauire - 26 IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria 21 LUG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE R N I O E L I O C D , O L L O B A S I S 0 D 1 A T A . , T T A S R S A E ' I P L S M L I E N D E D C E N T I E D E