Sentenza 27 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2002, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
婴 068748 04388/ 02 REPUBBLICA ITALIAN IN NON LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria (Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6191/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente e Relatore Cron. 10267 - Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Stefano MONACI Consigliere C.C. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD CAMPOBASSO, in tempore, elettivamente persona del Liquidatore pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE VITA GELSOMINO;
intimato 2001 avverso la sentenza n. 22/99 della Commissione * 2521 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il -1- 27/01/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/12/01 dal Presidente Relatore Dott. Michele CANTILLO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che visti gli artt. 375 nuovo testo e 138 disp. Att. c.p.c.; chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo DE VITA GELSOMINO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la rideterminava l'ammontare del reddito detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione: degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 13, comma 1, della legge 27 d.l. 30 dicembre 1985, n. $91; dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973; del D.L. 29.5.1989 m. 202 conv. in L. M. 263/1989 La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. il 46 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6 DICEMBRE 2001 Sigliere Estensore IL ARESIDENTE of IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista