Sentenza 3 aprile 2006
Massime • 1
Sussiste il "fumus" del reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di essa), idoneo a legittimare il sequestro preventivo, qualora, in zona sottoposta a vincolo storico e paesaggistico, siano realizzati scavi non corrispondenti alle previsioni del progetto e, quindi, senza il permesso di costruire e in difformità, ancorché essi non abbiano arrecato danno, considerato che il reato previsto dall'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 è un reato di pericolo che si consuma con la mera realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione, con la conseguenza che è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello per cui esso è destinato, prescindendo da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione; peraltro, un eventuale accertamento sulla idoneità astratta del comportamento a porre in pericolo il bene protetto non può essere imposto al giudice della fase cautelare, essendo demandato al giudice chiamato ad accertare la responsabilità penale dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2006, n. 19733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19733 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 03/04/2006
Dott. OLIVA Bruno Consigliere SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere N. 866
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere N. 44411/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PA, nato il [...] ad [...];
avverso l'ordinanza del 5 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 324 c.p.p., il Tribunale di Lecce ha confermato il decreto con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo del Cinema Arena Rivellino, nell'ambito del procedimento penale a carico di LI PA, indagato, tra l'altro, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in ordine ai due reati suindicati, per avere l'indagato, nel corso di lavori per la realizzazione di una copertura smontabile e di impianti di adeguamento tecnologico del Cinema Rivellino, regolarmente autorizzati in un compendio demaniale compreso nel complesso monumentale del castello di Gallipoli, soggetto a vincolo storico e paesaggistico, effettuato alcuni scavi non corrispondenti alle previsioni del progetto e al permesso di costruire.
Ha proposto ricorso per cassazione il LI, a mezzo dei suoi difensori, deducendo nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., artt. 323 e 479 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 125 c.p.p., comma 3. In particolare, il ricorrente rileva che l'ordinanza non contiene alcun riferimento a circostanze ed elementi che consentano di individuare i presupposti dei reati previsti dagli artt. 323 e 479 c.p., pure contestati.
Inoltre, sostiene che con riferimento agli altri reati, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, non vi è stata alcuna verifica sulla congruenza degli elementi di fatto sotto il profilo della sussistenza del fumus commissi delicti, dal momento che sia il permesso di costruire, che il parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prevedevano l'esecuzione dei lavori di scavo nell'ambito degli interventi riguardanti il Cinema Rivellino, che comunque si era trattato di scavi funzionali a saggiare la capacità portante e la compressibilità dei terreni di fondazione e che, secondo quanto riferito dagli stessi funzionari della Sovrintendendenza in sede di accertamento successivo al sequestro, tali scavi non avevano arrecato danni alle strutture di fondazione o altro.
La mancanza di qualunque danno arrecato determinerebbe, secondo il ricorrente, l'impossibilità di ipotizzare il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, perché difetterebbe l'offensività della condotta e la stessa minaccia al bene giuridico tutelato dalla norma, con conseguente venir meno del fumus commissi delicti, presupposto della misura cautelare reale.
Per quanto riguarda il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 rileva che la contravvenzione ricorre solo in presenza di una trasformazione edilizia di tipo permanente e non per interventi, come appunto gli scavi, per i quali non sia possibile stabilire con certezza la finalizzazione dei lavori alla realizzazione di opere permanenti.
Infine, si deduce la manifesta illogicità dell'ordinanza, che si fonderebbe su un mero sospetto, vizio che, secondo il ricorrente, si risolve in una violazione di legge, in quanto il sequestro risulterebbe mantenuto in assenza dei necessari presupposti di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità di quei motivi con cui è stato dedotto il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che l'art. 325 c.p.p. prevede come unico motivo di ricorso la "violazione di legge" e la giurisprudenza ha precisato che in tale nozione può rientrare la mancanza assoluta di motivazione ovvero la presenza di una motivazione meramente apparente, casi che non ricorrono nella specie, in cui l'ordinanza appare più che sufficientemente motivata, sia in ordine ai presupposti del sequestro, che al periculum. Per quanto riguarda gli altri motivi, appaiono destituiti di fondamento le deduzioni con cui il ricorrente lamenta la assoluta mancanza di ogni valutazione circa la sussistenza degli elementi relativi ai reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p.: si tratta, infatti, di reati che risultano contestati nel procedimento a carico del LI, ma che non sono stati oggetto di valutazione con riferimento al sequestro preventivo, disposto in relazione ai soli reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Con riferimento ai motivi con cui si contesta, sotto diversi profili, la sussistenza del fumus commissi delicti, si osserva come, sulla base di una giurisprudenza ormai pacifica, in sede di riesame del sequestro il tribunale deve limitarsi a stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, dovendo invece essere valutati così come esposti, al fine di verificare se consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Sez. un., 20 novembre 1996, n. 23, Bassi;
Sez. 3^, 11 giugno 2002, n. 36538, Pianelli). Peraltro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, sia da parte del tribunale di riesame, che della Corte di Cassazione, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. un., 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano). Sulla base di tali direttive interpretative deve escludersi che l'ordinanza impugnata sia incorsa nel vizio di violazione di legge. In particolare, i giudici del riesame hanno ritenuto la sussistenza del fumus dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, in relazione a due scavi non corrispondenti alle previsioni del progetto approvato e realizzati, quindi, senza permesso di costruire e in difformità, su zona sottoposta a vincolo storico e paesaggistico. L'ordinanza, peraltro, ha correttamente preso in esame le tesi difensive con cui si sosteneva che gli scavi sarebbero stati eseguiti solo per sondare la natura del terreno, ritenendo però che nella fase cautelare non fosse possibile accertare compiutamente la reale finalità degli scavi in questione, facendo così corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il controllo del giudice del riesame non deve investire la concreta fondatezza di un'accusa, ma limitarsi, come si è già anticipato, all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Il tribunale, infatti, non deve instaurare "un processo nel processo", ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Ed è ciò che hanno fatto i giudici del riesame, ritenendo che gli scavi posti in essere, considerate le dimensioni, le caratteristiche e l'ubicazione degli stessi, abbiano comportato una permanente trasformazione del suolo, integrando il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, nonché quello previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, in quanto opere realizzate su bene vincolato.
Al riguardo si osserva che gli scavi, al pari degli interventi di demolizione e di reinterro, qualora non riguardino la coltivazione di cave, sono assoggettati a denuncia di inizio attività, con la conseguenza che non sono ipso iure penalmente rilevanti, ma possono diventarlo quando si pongono in contrasto con norme, prescrizioni o modalità esecutive previste da strumenti urbanistici, integrando, come nel caso in esame, il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a). Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, deve rilevarsi che si tratta di un reato di pericolo, che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione e di conseguenza prescinde da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del bene protetto, essendo sufficiente che l'agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello cui esso è destinato, tenuto conto che il vincolo ha una funzione prodromica al governo del territorio (Sez. 3^, 17 novembre 2005, n. 564, Villa). Nei reati di pericolo astratto il giudice non è chiamato ad accertare la sussistenza del pericolo, in quanto è il legislatore che, in base a leggi di esperienza, presume che le condotte prese in considerazione possano essere fonte di pericolo. Al giudice rimane il compito di accertare se si sia o meno verificato quel comportamento che il legislatore ha considerato pericoloso in via generale ed astratta: e nel caso in questione, il comportamento è rappresentato dalla realizzazione degli scavi senza la prescritta autorizzazione. In questo modo, il legislatore è in grado di realizzare una efficace protezione penale dei beni ambientali (comprendendo in essi anche quelli archeologici).
Con riferimento alle argomentazioni difensive circa il rilievo del principio di offensività in relazione ai reati di pericolo, si rileva come parte della giurisprudenza ritenga non configurabile il reato di cui all'art. 181 cit. solo in quei casi eccezionali in cui si realizzi un intervento di entità talmente minima ed irrilevante che lo stesso non sia neppure astrattamente idoneo a porre in pericolo e a pregiudicare il bene protetto, ovvero nelle ipotesi in cui si tratti di un intervento ontologicamente estraneo a tale bene (Sez. 3^, 26 novembre 1999, n. 2732, Gargiulo;
Sez. 3^, 3 marzo 2000, n. 6180, Faiola;
Sez. 3^, 17 novembre 2005, n. 564, Villa). In ogni caso, si deve rimarcare che un eventuale accertamento sulla idoneità astratta del comportamento a porre in pericolo il bene protetto non può certo essere imposto al giudice della fase cautelare, per le ragioni che si sono innanzi dette, ma semmai sarà compito del giudice che dovrà accertare la responsabilità penale dell'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2006