Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 564
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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Il reato di cui all'art.163 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, così come in precedenza quello di cui all'art. 1 sexies D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con L. 27 giugno 1985 n. 431, ed oggi quello di cui all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ha natura di reato di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e prescinde da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso. Il citato reato non è configurabile esclusivamente in quelle eccezionali occasioni nelle quali si realizzi un intervento di entità talmente minima ed irrilevante che lo stesso non sia neppure astrattamente idoneo a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero che si tratti di un intervento ontologicamente estraneo al paesaggio ed all'ambiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2005, n. 564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 564
    Data del deposito : 17 novembre 2005

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