Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
In relazione ai beni vincolati ai sensi della legge n. 1497 del 1939, l'autorizzazione preventiva è prescritta per ogni intervento che sia idoneo a ledere il paesaggio o l'ambiente oggetto della tutela legislativa, sicché, quando la condotta materiale di intervento sull'immobile vincolato non sia neppure astrattamente idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 non è configurabile, ne' come reato di pericolo, perché è esclusa ogni possibilità di danno all'ambiente ed al paesaggio, ne' come reato formale, perché l'autorità tutoria non ha alcun interesse a controllare preventivamente anche gli interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed all'ambiente. (Nella specie la Corte ha escluso la configurabilità del reato nel caso di una costruzione in muratura all'interno di un preesistente capannone).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 3.3.2000
Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. Aldo Sebastiano RIZZO Consigliere N. 938
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 42573/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) FA LO, nato a [...] il [...],
2) RD FI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 30.4.1999 dalla corte di appello di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 30.4.1999 la corte di appello di Roma ha confermato quella resa in primo grado dal pretore di Latina, sezione distaccata di Fondi, che aveva dichiarato i coniugi LO LA e FI GI colpevoli del reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985, condannandoli alla pena di venti giorni di arresto e lire
20.000.000 di ammenda ciascuno, col beneficio della sospensione condizionale e con l'ordine di ripristinare lo stato dei luoghi. Il pretore aveva anche dichiarato non doversi procedere contro i predetti coniugi in ordine ai reati di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 e agli artt. 17, 18 e 20 legge 6471974 per intervenuta oblazione.
In particolare, il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985 era stato contestato agli imputati per aver eseguito, senza la prescritta autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 149771939, all'interno di un capannone in eternit, un manufatto in blocchetti di cemento delle dimensioni di m. 19,50 x m. 10,60 x. m. 3 di altezza (accertato in Sperlonga il 20.10.1994).
2 - Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi a sostegno. In particolare lamentano:
2.1 - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 38 e 39 legge 47/1985 e vizio motivazionale sul punto, giacché i giudici di merito hanno omesso di considerare che, per effetto del predetto art. 39, l'oblazione (versata dal LA nei termini previsti) estingue il reato contestato anche quando le opere non possano conseguire la sanatoria;
2.2 - inosservanza dell'art. 39 legge 724/1994 e vizio motivazionale sul punto, giacché non era stata disposta la sospensione del procedimento penale in attesa del rilascio della sanatoria;
2.3 - erronea applicazione della norma incriminatrice e mancanza di motivazione sul punto, giacché i giudici di merito non hanno considerato che l'autorizzazione dell'autorità tutoria non è richiesta per gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto estetico degli edifici, qual'era indubbiamente quello contestato, in quanto interno a un preesistente capannone;
2.4 - omessa applicazione dell'art. 157 c.p. e mancanza di motivazione sul punto, laddove la corte di merito non ha dichiarato il reato estinto per prescrizione;
2.5 - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità della GI solo perché moglie del LA;
2.6 - mancanza di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha escluso l'errore su legge extrapenale e la buona fede degli imputati. Motivi della decisione
3 - Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto, mentre tutti gli altri motivi restano assorbiti.
3.1 - A norma dell'art. 1 della legge 29.6.1939 n. 1497, vigente al momento in cui il manufatto de quo fu realizzato e le sentenze di merito sono state emanate, sono soggette a tutela ambientale 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
A norma dell'art. 7 della stessa legge, coloro che hanno la proprietà, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'immobile tutelato e incluso negli appositi elenchi, non possono distruggerlo ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla legge. Essi, pertanto, debbono presentare alla competente autorità regionale i progetti dei lavori che vogliano intraprendere e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
Coloro che effettuano interventi sugli immobili tutelati senza la prescritta autorizzazione preventiva sono puniti ai sensi dell'art. 1 sexies della legge 431/1985, che sottopone alla pena prevista dall'art. 20 della legge 47/1985 tutte le violazioni della stessa legge 431, la quale al comma quinto del suo art. 1 richiama espressamente l'autorizzazione di cui al predetto art. 7 della legge n. 1479 del 1939. Il nuovo testo unico in materia di beni culturali e ambientali, approvato con D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, nulla ha innovato al riguardo. In particolare gli articoli 139 e 151 del testo unico hanno sostanzialmente riprodotto gli articoli 1 e 7 della legge n. 1497 del 1939, ora abrogata;
mentre l'art. 163 punisce con le pene previste dall'art. 20 della legge 47/1985 "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali".
3.2 - Orbene, secondo l'interpretazione letterale e logica di questa normativa, non può dubitarsi che a) gli interventi puniti sui beni ambientali tutelati sono quelli per i quali l'autorizzazione è prescritta, ma non è ottenuta prima dell'intervento; b) l'autorizzazione preventiva è obbligatoria per qualsiasi genere di intervento che possa recare pregiudizio a quell'aspetto esteriore del bene che è oggetto di protezione ambientale.
Quello che viene in rilievo è quindi l'oggetto della tutela, che ha carattere paesaggistico ambientale per i beni di cui alla legge 29.6.1939 n. 1497 (ora titolo secondo del citato testo unico), mentre ha carattere culturale per i beni di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089 (ora titolo cg primo del testo unico). Ne deriva che per i beni vincolati ai sensi della legge n. 1497/1939 l'autorizzazione preventiva è prescritta per ogni intervento che sia idoneo a ledere il paesaggio o l'ambiente oggetto della tutela legislativa. Vero è che il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985, per intervento sull'immobile tutelato senza il preventivo nulla-osta, è ritenuto reato di pericolo (nel senso che sussiste anche se non cagiona concretamente un danno all'ambiente), o più esattamente reato formale (nel senso che è integrato dalla mera condotta di modificazione del bene, in quanto lesiva dell'interesse pubblicistico al controllo preventivo). Ma è altrettanto vero che la punibilità del reato è esclusa quando per l'inidoneità dell'azione è impossibile l'evento dannoso o pericoloso (art. 49 cpv. cod. pen.). Sicché, quando la condotta materiale di intervento sull'immobile vincolato non sia neppure astrattamente idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985 non sussiste, ne' come reato di pericolo (perché è esclusa ogni possibilità di danno all'ambiente e al paesaggio), ne' come reato formale (perché l'autorità tutoria non ha alcun interesse a controllare preventivamente anche gli interventi che sono ontologicamente estranei al paesaggio o all'ambiente). Per esemplificare, è evidente che l'intervento puramente interno in una villa situata in zona paesaggisticamente vincolata (quale la costruzione o l'abbattimento di un tramezzo, o addirittura la tinteggiatura delle pareti interne) non richiede il preventivo nulla osta della sovrintendenza regionale. Al contrario, la preventiva autorizzazione sarà necessaria se la villa è oggetto di tutela storico-culturale ex legge n. 1089 del 1939 (ora ex titolo primo del testo unico citato). E ciò proprio perché nei due casi è diverso l'oggetto della tutela: che ha natura storico-artistica nel primo caso, paesaggistico-ambientale nel secondo.
3.3 - Alla luce di questi principi hanno errato i giudici di merito a ritenere integrato il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985 nel caso di specie. È pacifico che gli imputati costruirono un'opera in muratura da adibire a civile abitazione all'interno di un capannone preesistente. Secondo la sentenza impugnata, il capannone che "nascondeva" l'opera in muratura era destinato ad essere rimosso una volta che l'opera fosse stata completata e resa funzionale all'uso abitativo: sicché la stessa opera configurava una mutazione apprezzabile dell'aspetto esteriore del capannone e quindi dell'assetto territoriale della zona sottoposta a vincolo ambientale. L'errore evidente della sentenza sta nel ritenere integrato il mutamento ambientale prima che fosse realizzata la "rimozione" del capannone. Al contrario, prima che il capannone-contenitore fosse rimosso, l'opera interna ad esso non poteva integrare alcuna lesione dell'integrità ambientale, per le considerazioni giuridiche sopra esposte. Per conseguenza detta opera non richiedeva alcuna previa autorizzazione amministrativa, almeno sino a che non si fosse proceduto alla demolizione del capannone.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art.1 sexies della legge 431/1985 perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000