Sentenza 11 giugno 2002
Massime • 1
In tema di riesame del sequestro, l'accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2002, n. 36538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36538 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MALINCONICO Alfonso - Presidente - del 11/06/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 858
3. Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 9530/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AU, n. a Foligno il 30/09/1962;
2) IC IE n. a Locarno il 24/03/1936;
avverso l'ordinanza 19/02/2002 del Tribunale per il riesame di Perugia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. PASSACANTANDO;
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv.to Giuseppe LA SPINA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 18.2.2002 il Tribunale di Perugia rigettava l'impugnazione (qualificata come istanza di riesame) proposta nell'interesse di AT AU e CI IE avverso il provvedimento 23.1.2002 con cui il G.I.P. del Tribunale di Spoleto - in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985 - aveva:
a) convalidato il sequestro preventivo, disposto dal P.M. in data 17.1.2002, di un cantiere per la costruzione di un immobile (dal quale il NE era committente, quale legale rappresentante della s.n.c. "Autosalone Clitunno di NE AU & C", ed il CI direttore dei lavori) da destinare ad uso "commerciale, artigianale ed industriale", in località Settecamini di Campello sul Clitunno;
b) disposto autonomamente la medesima misura cautelare. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del G.I.P., la difesa aveva chiesto la revoca del sequestro.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, i quali hanno eccepito:
- la violazione di legge in ordine alla qualificazione dell'impugnazione, che sarebbe stata erroneamente considerata "istanza di riesame", trattandosi invece di "appello" rivolto a censurare il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare;
- la carenza delle condizioni legittimanti l'imposizione del vincolo di cautela reale, essendo state da essi iniziate - in perfetta buona fede - opere per le quali era stata rilasciata concessione edilizia n. 234/2000, mentre la presunta illegittimità di tale atto abilitativo, in ogni caso, non potrebbe riverberare i suoi effetti a loro danno, in una situazione di assoluta estraneità a qualsivoglia condotta di abuso di ufficio;
- la totale mancanza di motivazione riferita al doveroso controllo dell'esistenza dei parametri di illegittimità della concessione edilizia anzidetta ipotizzati dal P.M.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Quanto alla prima doglianza, deve rilevarsi che la qualificazione del gravame come "riesame", piuttosto che come "appello", non ha avuto alcuna influenza sulla decisione, avendo esteso al contrario l'esame del Tribunale alla compiuta verifica di tutti i parametri legittimanti il applicazione della misura di cautela reale. Un'eventuale limitazione del "devolutimi" non avrebbe comportato alcun vantaggio per gli indagati, i quali, del resto, neppure hanno prospettato di avere subito un qualsiasi pregiudizio.
2. Non si verte, nella specie, in tema di disapplicazione di atti amministrativi.
Deve farsi opportuno riferimento, in proposito, alla decisione 21.12.1993 delle Sezioni Unite, ric. Borgia, da cui si evince il principio secondo il quale il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria.
Il giudice penale, nei casi in cui nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale Fattispecie assume a tutela" (nella specie, l'interesse sostanziale alla tutela del territorio), nella quale gli elementi di natura extra-penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo.
È la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (per un'ampia disamina della questione si rinvia testualmente a Cass., Sez. 3^, 21.1.1997, Volpe ed altri, le cui argomentazioni appare superfluo trascrivere per evitare l'ulteriore appesantimento della trattazione).
A norma dell'art. 101 della Costituzione, il giudice è soggetto "soltanto" alla legge e non sarebbe soggetto soltanto alla legge un giudice penale che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (vedi, per tale affermazione, Cass., Sez. 3^, 2.5.1996, n. 4421, ric. Oberto ed altro). Il vero problema investe l'elemento psicologico ed è quello di non sottoporre a sanzione penale colui che "effettivamente" e senza sua colpa si sia fidato dell'atto amministrativo illegittimo. Tale questione, però, non può essere risolta in sede cautelare, in una fattispecie (come quella in esame) ove non solo non emerge "ictu oculi" un affidamento incolpevole, ma risulta addirittura contestato dal P.M. il concorso dei ricorrenti con il responsabile dell'ufficio tecnico-urbanistico comunale nel rilascio, con abuso di ufficio, del titolo abilitante considerato illecito.
3. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, con le specificazioni indicate dalle Sezioni Unite con la sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzarle una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale.
Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento.
L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
Il Tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Nella fattispecie in esame il Tribunale di Perugia risulta essersi correttamente attenuto a tali principi, dal momento che quel giudice - sulla base della consulenza tecnica disposta dal P.M. e valutando le prospettazioni difensive - ha evidenziato macroscopiche violazioni del programma di fabbricazione, delle relative norme tecniche di attuazione, del regolamento edilizio e degli standard riservati a parcheggio.
L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ovviamente ai giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi di segno positivo, della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie affermazioni dei ricorrenti non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" del reato ipotizzato.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2002