Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5761 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LIANA 0.21 IN NOME EL POPOLO057 LA CORTE PREMA DE CASSAZIONE Oggetto " SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 15250/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 17030 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.10/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: US/2 - UNITA SANITARIA LOCALE TARANTO IN GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERCE LUPO, giusta delega inGIUSEPPE PANZA, atti;
- ricorrente -
contro
D'DA ME, LO CE, elettivamente domiciliati in ROMA V. LE G. CESARE 183, presso lo 2002 dell'avvocato URSULA BENINCAMPI, rappresentati 82 studio -1- e s'addar's flowers,Семень, e difesi dall'avvocato MATTEO MALANDRINO giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 72/99 del Tribunale di TARANTO, depositata il 20/01/99 R.G.N. 1720/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato LUPO%;B udito l'Avvocato MALANDRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 15250/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 18.7.1997 la Unità Sanitaria Locale TA/2 proponeva appello avverso la sentenza n. 6038 emessa dal Pretore di Taranto il 3.10.1996, con cui, previa revoca del emesso il 9.8.1995 in favore decreto ingiuntivo n. 4318 difensore di CO FU, dell'avv. D'RI Filomena, quel giudice aveva condannato la US al pagamento in favore della D'RI della somma di lire 1.049.493 a titolo di spese legali liquidate in un procedimento esecutivo di espropriazione mobiliare presso terzi. A sostegno dell'impugnazione la US, debitore esecutato nel procedimento di espropriazione, sosteneva che le spese del procedimento esecutivo, conclusosi When con dichiarazione negativa del terzo pignorato non contestata dal creditore procedente, dovevano gravare su quest'ultimo e non sul debitore esecutato. Gli appellati D'RI Filomena e FU CO quest'ultimo già intervenuto volontariamente in primo grado chiedevano il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello osservando che a norma dell'art. 95 c.p.c. applicabile per analogia al procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi, in mancanza di specifica normativa le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi ha subito l'esecuzione. Il Tribunale riteneva, per contro, non dell'ultimo comma applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 310 c.p.c., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 632 stesso codice, a termini del quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipato;
secondo il Tribunale, infatti, questa norma era applicabile 2 solo nel caso di inerzia o volontario abbandono della procedura da parte del creditore, laddove nel caso in esame il creditore non è rimasto inerte, né ha rinunciato alla procedura. Osservava altresì il Tribunale che la US non aveva interesse né legittimazione a dolersi della condanna in favore del difensore, anziché del creditore procedente, posto che questi, spiegando in primo grado intervento volontario TI (o adesivo autonomo) aveva ratificato, quale concreditore in conclusioni formulate in proprio dall'avv. solido, le D'RI, con ciò confermandone la qualità di anticipante e quindi la legittimazione attiva. Avverso questa sentenza la US TA/2 in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. 09% Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 95, 632 e 110 c.p.c., la ricorrente sostiene: a) che il disposto di cui all'art. 95 c.p.c. è applicabile nel solo caso in cui la procedura esecutiva abbia avuto un esito favorevole, come si ricava dall'aggettivo "utilmente" adoperato dal legislatore, mentre nel caso in cui non si è avuto alcun utile ricavo dalla procedura non vi può essere condanna alle spese;
b) che nella specie, per quanto la procedura esecutiva sia stata dichiarata estinta per motivi diversi da quelli previsti dagli articoli 629, 630 e 631 c.p.c., pur tuttavia il combinato disposto degli articoli 632 quarto comma e 310 quarto comma c.p.c. è comunque applicabile in assenza di circostanze imputabili direttamente al debitore esecutato. Con il secondo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che il 3 Tribunale, non ha preso in esame la questione del difetto di legittimazione attiva dell'avv. D'RI, espressamente atteso che il diritto al formulata nei motivi di appello, rimborso delle spese processuali spetta alla parte e non al suo difensore. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutato, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali;
infatti l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa, che nella specie è mancata;
d'altro canto non può farsi nemmeno riferimento all'art. 306 ultimo comma c.p.c., in quanto detta norma opera nel giudizio di cognizione nel diverso caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione ( cfr. Cass. n. 4695 del 1999; vedi anche Cass. n. 10306 del 2000). Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza che ha erroneamente applicato in via analogica la disciplina di cui all'art. 95 c.p.c. in un caso di conclusione negativa del processo esecutivo per cause non imputabili al creditore procedente, senza tener conto della espressa formulazione della norma che presuppone una procedura "utilmente" esperita. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Esattamente il Tribunale ha rilevato che la US non aveva interesse né legittimazione a dolersi della soluzione adottata dal giudice di primo grado, che aveva attribuito le spese del procedimento esecutivo all'avv. D'RI, poiché l'unico 4 soggetto danneggiato, e quindi legittimato all'impugnazione, era in astratto il cliente del predetto legale, creditore procedente nel pignoramento presso terzi;
questi, spiegando intervento volontario TI, aveva già nel primo grado del giudizio espressamente ratificato, quale concreditore in solido, le conclusioni formulate dall'avv. D'RI, con ciò confermandone la qualità di anticipatario e quindi la legittimazione attiva. La sentenza impugnata va perciò cassata in relazione al primo motivo e la domanda va dichiarata inammissibile per assoluta carenza di tutela giudiziaria del diritto azionato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile la domanda;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002 Il Presidente Nove Il Cons. estensore GiendoС столь Двропіно D tabfranco , A O T L . IL CANCELLIERE L гамс A O Depositato in Cancelleria S B E I P S D 3 oggi, 2.0 APR. 2002 I T 3 A L N T E - G E S R 8 D O - P O I IL CANCELLIERE 1 P A S 1 D M N I E E e S гам со , A g I O D a R A E T r T S O t I T N G E T I E A S R R L E I L D E D O