Sentenza 27 febbraio 2007
Massime • 1
Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata, previsto dall'art. 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come condizione per la concessione dei permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, deve essere sciolto il cumulo, in modo da considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo e far decorrere il "dies a quo" per la concessione dei benefici dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena per tale reato ostativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2007, n. 9346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9346 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 27/02/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 882
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 037102/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NU, N. IL 29/12/1963;
avverso ORDINANZA del 06/07/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONI Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 6 luglio 1006 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposta dal detenuto SI UE contro il provvedimento di rigetto di un permesso premio emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari in data 2.2.2006. Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la istanza poiché il SI era detenuto in esecuzione anche di una condanna alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa e non aveva ancora scontato la condanna per il reato ostativo indicato all'art. 4 bis, comma 1 dell'ordinamento penitenziario.
Il Tribunale di Sorveglianza, pur dando atto che il SI aveva scontato la condanna per il reato di associazione mafiosa poiché era detenuto ininterrottamente dal 19.1.2000 ed aveva presofferto, in relazione al titolo in esecuzione, cinque anni, cinque mesi e ventinove giorni di reclusione, ha rilevato che peraltro anche gli altri titoli in esecuzione, da cui scaturiva una condanna complessiva, per effetto della continuazione pronunciata in sede esecutiva, alla pena di diciannove anni di reclusione (e cioè le sentenze 22.6.1990 del GUP del Tribunale di Cagliari, 12.7.1994 del Tribunale di Gela e 29.4.1999 della Corte di Appello di Caltanissetta), erano ostativi perché commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare la attività della associazione mafiosa, in difetto di una fattiva collaborazione ovvero di una mancata collaborazione non imputabile a libera scelta del condannato, ai sensi degli artt. 4 bis e 58 ter dell'ordinamento penitenziario;
il che rendeva inutile lo scioglimento del cumulo.
Ha proposto ricorso per cassazione il SI personalmente lamentando illogicità della motivazione del provvedimento impugnato poiché la disciplina del reato continuato non poteva riverberarsi negativamente sui benefici premiali impedendo lo scioglimento del cumulo.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorso è in effetti infondato.
La giurisprudenza più recente di questa Corte, ormai consolidata, è nel senso che ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata, previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter come condizione per la concessione dei permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, possa e debba essere sciolto il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo e quindi fare decorrere il dies a quo per la concessione dei benefici dal momento in cui è stata esaurita la espiazione per il reato ostativo (v. Cass. 23.10.2003 n. 40301; Cass. n. 1443/1997; Cass. n. 990/2000; Cass. 45735/2001; Cass. 41745/2002; Cass. Sez. Un. n. 14/1999).
Si tratta di indirizzo ormai consolidato ed in armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 361 del 1994 che ha posto in luce, fra l'altro, come la tesi opposta della inscindibilità del cumulo genererebbe una inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzione dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne. Anche in tema di reato continuato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, pure a Sezioni Unite, si è pronunciata in senso conforme, ritenendo possibile lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione, sempre che in primo luogo il condannato abbia espiato interamente la pena relativa ai reati ostativi (v. Cass. Sez. Un.
5.10.1999 n. 14). Ciò peraltro vale nei casi in cui alcuni dei reati siano ostativi ed altri non lo siano. Qualora invece i reati siano tutti ostativi per essere stati commessi avvalendosi del metodo mafioso e per favorire la attività della associazione mafiosa, come nel caso in esame in cui il provvedimento impugnato ha dato atto, con giudizio di merito congruamente motivato ed insindacabile in questa sede, del carattere mafioso di tutti i reati inclusi nel cumulo, la scomposizione del cumulo appare del tutto inutile poiché la pena per i reati ostativi non è stata comunque scontata, essendo le condanne tutte ostative. Il ricorso deve essere pertanto respinto perché destituito di fondamento, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2007