Sentenza 5 dicembre 2017
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2017, n. 12344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12344 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2017 |
Testo completo
12344-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 05/12/2017 MAURIZIO FUMO Presidente - Sent. n. sez. 2776/2017 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE FRANCESCA MORELLI N.50564/2016 EDUARDO DE GREGORIO ANDREA FIDANZIA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HO AS OE JE nato il [...] avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore V. Fulessi Roberto il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per la rimozione della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2016 la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'accertamento della penale responsabilità ritenuta dal giudice di primo grado nei confronti di OC PE EL EL IO e di NI CA EL JE per i delitti di rissa aggravata (per entrambi) e di resistenza a pubblico ufficiale (solo per il secondo), con riduzione della pena a carico di quest'ultimo in undici mesi di reclusione.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione NI CA EL JE affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 603 c.p.p. in conseguenza della mancata ammissione da parte della Corte territoriale del confronto tra i testi GH e EN. La Corte di merito ha errato nell'applicazione della norma sopra citata, ritenendo non necessario argomentare sulla decisione di non dare ingresso all'integrazione probatoria richiesta, se non con la stringata argomentazione che non erano ravvisabili esigenze indispensabili per tale incombente.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 444 c.p.p., per essere il patteggiamento del coimputato NC CH stato ritenuto dalla Corte territoriale elemento confermativo del delitto di rissa in capo al ricorrente. Tale assunto confliggerebbe con l'orientamento che non considera quella di patteggiamento una vera e propria sentenza di condanna.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione a norma dell'art. 606 comma 1° lett. e) c.p.p. per contrasto della sentenza impugnata con le dichiarazioni rese dal coimputato NC CH in sede di convalida dell'arresto, nelle quali aveva negato la propria partecipazione alla rissa.
2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione per essere le generiche deposizioni degli operanti state totalmente contraddette dalle altre testimonianze, e, segnatamente, da quelle dei testi della difesa. allaLamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non è in alcun modo aderente risultanze processuali, contrastando, in particolare, con le deposizioni dei testi FU, EN, RA e QU. La Corte di merito non aveva vagliato le argomentazioni della difesa che sollevavano critiche in ordine alla credibilità del racconto degli operanti.
2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della versione degli operanti in ordine alla mancata presenza di testimoni, smentita, invece, dalle deposizioni dei testi della difesa.
2.6. Con il sesto motivo è stato dedotto vizio di motivazione per non essere stata ritenuta prova rilevante il tabulato con la telefonata della teste EN al numero 112 della Polizia.
2.7. Con il settimo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per essere stato considerato prova della presunta rissa il certificato medico compilato al Pronto Soccorso. 2 P Lamenta il ricorrente che i referti medici non costituiscono prova, essendo stati compilati alla presenza dei Carabinieri, circostanza che aveva indotto gli imputati, in ragione delle botte già ricevute, a non dare alcuna spiegazione dei fatti.
2.8. Con l'ottavo motivo è stata dedotta violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. per il mancato superamento della soglia del ragionevole dubbio. Lamenta il ricorrente che, alla luce delle imprecise descrizioni degli operanti, la Corte avrebbe dovuto ritenere la responsabilità non provata al di là di ogni ragionevole dubbio, dato che la prospettazione alternativa appariva più razionale per effetto delle deposizioni degli altri testi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. Va osservato che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 21/04/2010, Pacini, Rv. 246859).
2. Il secondo motivo è infondato. Va osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna (sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, Rv. 264058). E' stato, in particolare, evidenziato che tale posizione si inserisce nel solco dell'interpretazione della Corte costituzionale, la quale, per riconoscere la compatibilità del rito speciale con i principi della Costituzione, ha rilevato che la sentenza ex art. 444 c.p.p. "presuppone pur sempre la responsabilità" dell'imputato (v, sentenza n. 155/1996) e che alla rinuncia a contestare "il fatto" e la propria "responsabilità" consegue coerentemente che su quel "fatto" e sulla relativa attribuibilità si formi il giudicato (v. sentenza n. 336/2009). Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha valorizzato, nell'ambito del complessivo materiale probatorio, anche la sentenza di patteggiamento nei confronti del 3 \yo coimputato per ritenere accertato "il fatto" che sia avvenuta in quel contesto una vera e propria rissa.
3. Il terzo motivo è inammissibile anche perché manifestamente infondato. Il ricorrente deduce il contrasto, verosimilmente sotto il profilo del travisamento della prova, della sentenza impugnata con la dichiarazione resa dal coimputato NC CH in sede di convalida dell'arresto. Tale censura, oltre ad essere manifestamente infondata, avendo optato coimputato NC, a prescindere dalla dichiarazione iniziale resa in sede di convalida d'arresto, per il patteggiamento della pena, è inammissibile, atteso che il verbale di convalida d'arresto non rientra tra quegli atti idonei ad essere inseriti nel fascicolo del dibattimento ed essere quindi utilizzati ai fini della decisione. Peraltro, tale deposizione non è stata comunque neppure allegata al ricorso, e ciò in violazione del principio di necessaria specificità ed autosufficienza del ricorso.
4. Il quarto, quinto, il sesto ed il settimo motivo, che per comodità espositiva sono esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Non vi è dubbio che le censure contenute nei suddetti motivi siano di mero fatto, essendo finalizzate solo a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione senza, tuttavia, denunciare specifici passaggi del percorso motivazionale che sarebbero affetti da manifesta illogicità o contraddittorietà, ritenendo ravvisarsi tali vizi nel mero contrasto della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito con le deposizioni dei testi della difesa. Il ricorrente lamenta, altresì, inammissibilmente, in questa sede, l'inattendibilità delle deposizioni degli operanti, senza considerare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, costituendo un giudizio di fatto, è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). In proposito, dalla lettura delle sentenze dei giudici di merito - è, infatti, orientamento consolidato di questa Corte che pronuncia di primo grado integra quella impugnata dando luogo ad un unico impianto argomentativo - emerge che è stata ritenuta l'inverosimiglianza delle deposizioni dei testi della difesa, secondo i quali gli imputati sarebbero stati immotivatamente aggrediti dalle forze dell'ordine e senza che vi fosse in atto alcuna rissa, con 4 un percorso argomentativo lineare ed immune da vizi logici. E' stato, in particolare, evidenziato che una tale ricostruzione confligge con la condotta degli imputati, i quali non avevano saputo spiegare il motivo per cui non avevano riferito ai medici, che avevano loro prestato assistenza al Pronto Soccorso, di essere stati aggrediti dagli stessi agenti. Si legge, infatti, nei certificati medici che entrambi gli imputati, nell'anamnesi, avevano raccontato di essere stati aggrediti da persone non note all'uscita di una discoteca. Inoltre, la sentenza impugnata ha messo coerentemente in luce che non vi era motivo per non ritenere credibili le dichiarazioni dei militari tra cui l'Arreghini, cui è stata rivolta la - violenta reazione da parte di NI CA - i quali, non essendosi neppure costituiti parte civile, non avevano quindi un interesse di natura economica all'esito del procedimento. Inammissibile è, infine, la censura (contenuta nel settimo motivo) secondo cui i certificati medici sopra menzionati sarebbero stati compilati alla presenza degli stessi carabinieri, con ciò spiegandosi perché gli imputati avrebbero omesso di riferire delle percosse subite dalle forze dell'ordine, trattandosi di doglianza, oltre che in fatto, anche non consentita a norma dell'art. 606 comma 3° c.p.p., essendo stata per la prima volta formulata solo nell'odierno ricorso.
5. L'ottavo motivo è inammissibile. Alla luce di quanto sopra illustrato, la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente assume la evidente connotazione di doglianze aventi il solo scopo di ottenere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito in modo non favorevole agli stessi prevenuti. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Maurizio FUMO dr. Andrea Fidanzia Fideuare ezmi) Depositato in Cancelleria 2040 Roma, li ADIC Il Direttore amministrativo Bottase Odina Odilia GALLIANO 5