Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
La convalida del sequestro, operato dalla P.G., da parte del P.M. oltre il termine perentorio di quarantott'ore non può mai avere i medesimi effetti di un autonomo provvedimento adottato dall'A.G., ostandovi la diversa natura dell'istituto della convalida, che presuppone un sequestro già avvenuto e postula un controllo di legalità, rispetto alla natura del provvedimento di sequestro disposto dal P.M., che implica un preciso potere di impulso; con la conseguenza che la mancata convalida determina obbligatoriamente l'inefficacia del provvedimento cautelare assunto dalla Polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2001, n. 26530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26530 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Romano - Presidente - del 29/03/2001
1. Dott. Bruno Oliva - Consigliere - SENTENZA
2. " IT Garribba " N. 1266
3. " Stefano Monaci " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 29926/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Venier AU, n. 25.11.1960
avverso l'ordinanza emessa il giorno 16.06.2000 dal Tribunale di Udine;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per la declaratoria di inefficacia del sequestro e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con dissequestro e restituzione all'avente diritto.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 16.06.2000 il Tribunale di Udine rigettava il riesame, proposto nell'interesse di Venier AU avverso il decreto 06.95.2000 con cui il P.M. presso il tribunale di Tolmezzo aveva convalidato il sequestro probatorio relativo a sostanze stupefacenti eseguito dalla Polizia Giudiziaria il 05.05.2000.
Propone ricorso il Venier, deducendo, fra gli altri motivi, che la convalida del P.M. non è intervenuta entro il termine di 48 ore previsto dal comma 2 dell'art. 355 cpp. DIRITTO
È fondata la doglianza sulla violazione dell'art. 355, comma 2, cpp. (con conseguente assorbimento degli altri motivi). Il Tribunale, invero, pur riconoscendo l'assenza di prova della tempestività della convalida, ha ritenuto che il provvedimento di convalida del P.M. può ritenersi integrare un autonomo decreto di sequestro probatorio emesso da tale organo.
Tale tesi non è condivisibile.
Se, infatti, è vero che la mancata convalida del sequestro della P.G. non preclude al P.M. di disporre autonomamente il sequestro delle stesse cose (Case. SS.UU. sent. cc. 14/93), ciò non significa che il provvedimento di convalida tardivamente adottato può essere "recuperato" come sequestro autonomamente adottato. La "causa" della convalida è, invero, strutturalmente irriducibile a quella dell'adozione di un sequestro autonomo, per la evidente ragione che la prima presuppone un sequestro già attuato e postula nella sostanza un controllo di legalità, mentre la seconda riguarda un'apprensione da farsi e implica l'esercizio di un diretto potere d'impulso. Di poi, quando il sequestro, della P.G., è divenuto inefficace per la mancata convalida nei termini, l'adozione di un autonomo provvedimento di sequestro da parte del P.M. presuppone anche la precisa consapevolezza della detta inefficacia. Consegue da quanto sopra che il sequestro eseguito il 05.05.2000 dalla P.G. è divenuto inefficace (cfr. Corte cost. sent. 151/93) per la tardiva adozione del provvedimento di convalida del P.M., non "recuperabile" come autonomo provvedimento di sequestro probatorio. L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del sequestro eseguito il 05.05.2000 della Polizia Giudiziaria.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001